IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999; Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita' durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto; Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, incaricati per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nelle funzioni previste dall'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione di domanda di partecipazione al concorso, possono accedere al corso, con graduatoria riservata e senza borsa di studio. Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale, integrando per il periodo dell'emergenza da Covid-19 gli articoli 11 e 12 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, ha consentito ai medici gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di poter assumere incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale; Considerato che le disposizioni di cui ai citati articoli 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 e 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono gia' titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtu' del richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale; Considerata la cronica carenza dei medici impegnati nelle attivita' afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuita' assistenziale primaria e territoriale, si rende necessario derogare per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, alle disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, e' consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1975 |