Gazzetta n. 291 del 23 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 ottobre 2020 |
Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 (nel seguito «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2020)1093 del 20 febbraio 2020; Vista, in particolare, l'azione 3.6.1 del suddetto programma operativo, nel cui ambito e' prevista la possibilita' di istituire, mediante l'utilizzo di risorse del programma, una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, «Fondo»), al fine di rafforzare, nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del Fondo di garanzia, allo scopo ultimo di sostenere l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti; Vista la valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari; Visto il protocollo d'intesa 10 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e i Ministri titolari di Programmi operativi nazionali, finalizzato alla riprogrammazione dei PON 2014-2020 ai sensi dell'art. 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e contenente la previsione di devoluzione di 279,3 milioni di euro dal Programma operativo nazionale «Infrastrutture e reti» 2014-2020, a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del programma operativo; Vista la riprogrammazione del Programma operativo nazionale «Infrastrutture e reti» 2014-2020 approvata dal comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 14443 del 4 settembre 2020; Vista la riprogrammazione del programma operativo, approvata dal comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 223674 del 1° settembre 2020; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'azione 3.6.1. del programma operativo, e' istituita, nell'ambito del fondo, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della «Riserva PON IC» del fondo sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'asse III del programma operativo; Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19; Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetto «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europeo (nel seguito, «Fondi SIE») possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto «decreto liquidita'»), ha stabilito, all'art. 13, modalita' rafforzate di intervento del fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresi', modifiche alle possibilita' di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali; Vista la decisione C(2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 56966 (2020/N), notificato dalle autorita' italiane, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del fondo, introdotto dal predetto art. 13 del decreto-legge n. 23 del 2020; Vista la decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N), notificato dalle autorita' italiane, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al sopra citato regime di aiuti n. 56966 (2020/N) per effetto di intervenute disposizioni legislative; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «decreto rilancio»), che ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all'emergenza sanitaria, da attuare attraverso un'operazione di riprogrammazione del programma operativo; Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede: al comma 1, la possibilita' di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea al 100 percento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19, precisando che i rimborsi per le spese rendicontate alla Commissione per l'emergenza saranno destinati al finanziamento dei programmi operativi complementari; al comma 2, che «le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi»; Considerato che la crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica ha colpito, in maniera dura e prolungata, l'intero sistema produttivo del Paese, determinando, nel secondo trimestre 2020, una contrazione stimata del prodotto interno lordo (Pil) del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali, con una variazione acquisita per il 2020 pari a meno 14,3%, causata da una diminuzione del valore aggiunto che ha riguardato tutti i comparti produttivi. Considerato che la crescente diffusione del virus ha reso necessaria l'adozione di misure drastiche di contenimento, che hanno interessato, tra gli altri, anche il sistema produttivo, con la disposizione, nel corso della prima fase di gestione dell'emergenza, del generale blocco delle attivita' economiche; Considerato che, per effetto del predetto blocco, le imprese hanno dovuto affrontare una situazione di forte difficolta' economica e finanziaria, con pesanti contrazioni del fatturato e una conseguente diminuzione della liquidita' necessaria a finanziarie i costi aziendali correnti; Considerata l'esigenza, in ragione della grave e generalizzata situazione di difficolta' delle imprese, ancora piu' marcate nel caso di imprese di piccola e media dimensione e di quelle localizzate nelle zone economicamente meno sviluppate del Paese, di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse del programma operativo per contrastare e mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto attraverso un piu' forte ricorso alla Riserva PON IC del fondo, il cui intervento, mediante il rilascio di garanzie su finanziamenti bancari, si e' rivelato uno strumento efficace al fine di sostenere le esigenze di liquidita' nella attuale fase di crisi;
Decreta:
Art. 1
Integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC
1. Al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione finanziaria della Riserva PON IC del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito delle modifiche al Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo») descritte nelle premesse, e' incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR, cosi' distribuite: a) euro 1.319.267.008,44 destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); b) euro 66.866.255,30 destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna); c) euro 47.559.941,00 destinati alle «Regioni piu' sviluppate» del restante territorio nazionale. 2. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/558 e dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, citati nelle premesse, le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100 percento a carico dei fondi dell'Unione europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19. 3. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 2 sono riassegnate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, al Ministero dello sviluppo economico, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi. |
| Art. 2
Operativita' della Riserva PON IC
1. Per le medesime finalita' di cui all'art. 1, comma 1 e in coerenza con la facolta' prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2017, a decorrere dal 1° aprile 2020, giorno successivo alla data di pubblicazione del primo regolamento (UE) 2020/460, citato nelle premesse, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all'emergenza epidemiologica, la Riserva PON IC opera concedendo sia garanzie su singole operazioni finanziarie che su portafogli di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, con le modalita' stabilite dal regime di aiuto n. 56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni e, laddove compatibili, con le modalita' previste dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2017. 2. La Riserva PON IC puo' altresi' intervenire, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) 2020/460 e a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidita' dei soggetti beneficiari, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica innescati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 939 |
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