Gazzetta n. 291 del 23 novembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 20 novembre 2020 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 714). |
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IL CAPO del Dipartimento della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020 e n. 712 del 15 novembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000; Visto l'art. 2222 del codice civile; Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi in relazione alla straordinaria situazione determinatasi nel territorio nazionale con riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19, in sede di comitato operativo del 16 novembre 2020 alcune regioni hanno richiesto di poter disporre con urgenza di ulteriore personale medico; Considerato di dover garantire un supporto di carattere nazionale alle strutture sanitarie regionali, attraverso il reperimento di medici; Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Reperimento figure professionali
1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento di 200 medici abilitati all'esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza. 2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. E' consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneita' psicofisica specifica allo svolgimento delle attivita' richieste. E' consentita la partecipazione all'avviso di interesse a cittadini di paesi dell'Unione europea e a cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea purche' in possesso di permesso di soggiorno in corso di validita' che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del paese di provenienza. 3. L'elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all'avviso di cui al comma 1 e' trasmesso alle regioni e province autonome interessate al conferimento degli incarichi ed e' pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Le regioni e province autonome, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvedono a conferire, previa verifica dei requisiti, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. 4. Ai medici incaricati e' riconosciuto un compenso orario di 40,00 euro lordi, ovvero 45,00 euro lordi se in possesso di una delle specializzazioni indicate al comma 1. L'importo del compenso e' omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'ente presso cui i medici prestano la propria attivita' ai sensi della presente ordinanza. La prestazione lavorativa non puo' eccedere le 42 ore settimanali. 5. Ai medici residenti fuori dalla regione di destinazione e' altresi' riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 2 per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso il luogo di assegnazione dell'incarico. 6. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 4, e' disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui i medici prestano la propria attivita' ai sensi della presente ordinanza. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 8. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non e' computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. |
| Art. 2
Deroghe
1. Per l'attuazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 3.780.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 450.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ovvero, nel caso non sia stata aperta apposita contabilita' speciale, sul conto di tesoreria unica gia' intestato alle regioni e alle province autonome, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. 4. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020. |
| Art. 4
Modifica all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020
1. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2020, n. 712, dopo le parole: «di cui al presente articolo» e' aggiunta la seguente parola: «non». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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