Gazzetta n. 292 del 24 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2020
Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Coop.Tre societa' cooperativa», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.



IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa'
e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Considerato, come emerge dal verbale di ispezione straordinaria, che la societa' cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, in quanto i soci non partecipano alla vita sociale e sono estranei alla gestione societaria, riducendo lo scambio mutualistico alla mera prestazione lavorativa;
Considerato che in data 13 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Vista la nota acquisita agli atti in data 1° marzo 2019 con cui il legale rappresentante della societa' ha formulato le proprie controdeduzioni;
Vista la nota con la quale che questa Autorita' di vigilanza, ritenendo che sussista da parte della cooperativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, ha comunicato alla stessa di dover procedere con l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 14 gennaio 2020 con la quale l'associazione di rappresentanza ha segnalato la terna di professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della procedura in questione;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Cuttano;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Coop.Tre societa' cooperativa», con sede in Viterbo (VT) c.f. 01893950566, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Roma (RM), via Chiana, n. 48 presso Studio Scarabotti.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 novembre 2020

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