Gazzetta n. 292 del 24 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 novembre 2020 |
Scioglimento, per atto dell'autorita', della «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori societa' cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della societa' cooperativa «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori societa' cooperativa»; Considerato che la cooperativa non e' in grado di raggiungere lo scopo per cui si e' costituita, a causa di difficolta' gestionali e che da visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi, essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2014, e che pertanto non si ravvisano i presupposti per la continuita' aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorita', portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente, e che il legale rappresentante della societa' non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori societa' cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale 12459531005), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Baglioni, nato a Grosseto il 25 gennaio 1988, (codice fiscale BGLFPP88A25E202M), e domiciliato in Roma, via Pratomagno n. 3. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 4 novembre 2020
Il direttore generale: Scarponi |
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