Gazzetta n. 292 del 24 novembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020
Modalita' di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, per stabilire le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonche' i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;
Visto il combinato disposto del comma 1159, dell'art. 1, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e del comma 969 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che prevede una assegnazione al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di 1.000.000,00 euro per l'anno 2018, di 15.000.000,00 euro per l'anno 2019, di 16.000.000,00 euro per l'anno 2020 e di 20.000.000,00 euro per l'anno 2021; questi ultimi importi sono stati ridotti rispettivamente a 15.641.995,00 euro e 19.496.797,00 euro, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 ed incrementati di 4.000.000 euro, con riferimento all'anno 2020, mediante il DRGS n. 46624/2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, che nomina il professor Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale si e' proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Francesco Boccia e di Ministro dell'economia e delle finanze dell'on. prof. Roberto Gualtieri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. prof. Francesco Boccia e' stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente le deleghe al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, e al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, in materia di Conferenza Stato citta';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, che ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo tra le tre macroaree dei comuni confinanti con le Regioni Autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' gli ambiti di intervento, le procedure di finanziamento, il monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;
Visto l'Accordo di Milano, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attivita' di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti;
Considerato che, ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
Considerato , altresi', che la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che hanno assegnato risorse al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», sono successive alla citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e non prevedono, in alcun modo, che, sull'importo stanziato dal legislatore, debba farsi luogo a una riduzione in ragione del meccanismo perequativo disposto dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come e' invece accaduto per le ripartizioni dei finanziamenti disposti con leggi antecedenti alla legge finanziaria 2010;
Ritenuto, nondimeno, che le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» non possano essere ridotte a causa della preesistente legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto non indirizzate ai comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo e della ratio istitutiva del Fondo stesso;
Ritenuto necessario provvedere, per quanto sopra, ad emanare un nuovo decreto di definizione dei criteri per il riparto del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonche' allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
Ravvisata pertanto, l'opportunita' di definire, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;
Ravvisata l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;
Attesa la competenza attribuita all'Istituto geografico militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722, del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale e' stata richiesta all'Istituto geografico militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto geografico militare con la quale si certifica l'elenco dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
Vista la legge regionale della Regione Veneto 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito della quale i comuni di Castellavazzo e Longarone (ambedue confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia), a far data dal 24 febbraio 2014, si sono fusi nel comune di Longarone;
Vista la legge regionale della Regione Veneto 18 febbraio 2016, n. 6, a seguito della quale i Comuni di Pieve d'Alpago (confinante con la Regione Friuli-Venezia Giulia), Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, a far data dal 23 febbraio 2016, si sono fusi nel comune di Alpago;
Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, a seguito della quale il Comune di Sappada, a far data dal 1° gennaio 2018, e' stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 25, a seguito della quale il Comune di Riva Valdobbia (confinante con la Regione Valle d'Aosta), a far data dal 1° gennaio 2019, e' stato incorporato nel Comune di Alagna Valsesia (gia' confinante con la Regione Valle d'Aosta);
Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, a seguito della quale, a far data dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Trausella, Vico Canavese (ambedue confinanti con la Regione Valle d'Aosta) e Meugliano, si sono fusi nel Comune di Valchiusa;
Considerato che, sulla base di quanto espresso nei precedenti considerata, l'elenco dei comuni confinanti delle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, al 28 dicembre 2018, risultano quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto;
Ritenuto di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, attribuendo a questi nuovi comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;
Viste la nota del 23 dicembre 2019, prot. DAR 20082, di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze e la risposta del 13 febbraio 2020, prot. 2623, che ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando delle osservazioni cui si e' dato seguito nel testo;
Accolta la richiesta dell'ANCI di modifica del comma 3, dell'art. 11, espressa nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 marzo 2020 e riportato nel repertorio degli atti n. 22/CU del 12 marzo 2020;
Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato che nel corso della seduta del 24 giugno 2020 ha espresso il proprio parere favorevole;
Sentita la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati che, nella riunione del 9 luglio 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto con la condizione che, all'art. 9, il comma 4 fosse sostituito con il seguente: 4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; sostituzione effettuata nel testo;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale.
3. Per «macroarea» si intende il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma.
4. Per «interventi» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita' e tempi di attuazione.
5. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Destinatari del Fondo

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. I comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al finanziamento, a valere sul Fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante; nell'allegato e' anche indicata la macroarea di appartenenza per ciascun comune e l'eventuale fusione, avvenuta tra comuni di confine (in Alpago e Valchiusa non tutti i comuni della fusione sono di confine).
 
Art. 3

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con:
a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.
 
Art. 4

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti:
a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;
4) per il miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale;
5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
b) progettazione e realizzazione di servizi:
6) socio-sanitari;
7) di assistenza sociale;
8) scolastici;
9) di trasporto;
10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
12) di telecomunicazione;
13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita';
14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.
 
Art. 5

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento e' determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, sara' conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sara' proporzionalmente definito.
 
Art. 6

Progettazione e realizzazione degli interventi

1. Con il fondo e' finanziata sia la progettazione che la realizzazione degli interventi.
2. La erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverra' una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.
 
Art. 7

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta.
2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell'art. 5.
3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalita' di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento puo' disporre che gli interventi siano riferiti a piu' annualita' del Fondo.
 
Art. 8
Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di
finanziamento

1 L'ammissione al finanziamento degli interventi e' subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'art. 4, nonche' al soddisfacimento delle condizioni esposte nel provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, relativo alle modalita' di presentazione delle domande di cui all'art. 7.
2 La verifica e' svolta da un'apposita commissione, come indicato nell'art. 9.
 
Art. 9

Commissione per la verifica

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, e' istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale commissione e' presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.
2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Il supporto alla commissione e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
 
Art. 10

Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.
2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.
 
Art. 11

Procedure di finanziamento

1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4.
4. I comuni cui e' stata finanziata la progettazione dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto.
6. La progettazione deve essere avviata entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.
7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro trentasei mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.
 
Art. 12

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, puo' stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilita' n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Boccia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2395