Gazzetta n. 293 del 25 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 novembre 2020 |
Scioglimento della «Slow Travel coop sociale onlus in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visto il mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte dell'ente, che, essendo cooperativa sociale di tipo b, non ha soggetti svantaggiati ne' tra i lavoratori, ne' tra i soci della stessa, come disciplinato dalla legge n. 381/1991, art. 4, comma 1; Considerato che in data 13 febbraio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Vista la nota con la quale il legale rappresentante, nel formulare le proprie controdeduzioni, ha fatto presente come l'inserimento di persone svantaggiate nell'attivita' lavorativa sia stato difficoltoso, ma perseguito per un breve periodo, attivando un contratto di tirocinio formativo per una persona in disagio sociale, ancorche' non rientrante nella tipologia ex art. 4, legge n. 381/1991 e ha preso atto della necessita' di modificare lo statuto nella definizione dello scopo mutualistico della cooperativa, connotando l'ente come cooperativa di lavoro/impresa sociale e non gia' come cooperativa sociale ex art. 4, legge n. 381/1991; Considerato che dalla visura camerale effettuata d'ufficio da questa amministrazione si e' rilevato che il sodalizio e' ancora iscritto all'albo delle societa' cooperative nella categoria delle cooperative sociali di tipo a, contrariamente allo statuto, che connota la cooperativa come cooperativa sociale di tipo b e che ad oggi non si riscontra la trasformazione dell'ente da cooperativa sociale ad impresa sociale, come comunicato nelle controdeduzioni suddette; Vista la nota con la quale questa Autorita' di vigilanza, ritenendo che sussista da parte della cooperativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, ha comunicato di dover procedere con l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Slow Travel coop sociale onlus in liquidazione», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 01855580385), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande, nato a Padova (PD) il 17 ottobre 1965 (codice fiscale PTRFNC65R17G224V), domiciliato in Ferrara (FE), via De Pisis, n. 43. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 novembre 2020
Il direttore generale: Scarponi |
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