Gazzetta n. 293 del 25 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 novembre 2020
Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2021.



IL DIRETTORE
dell'Ufficio centrale stupefacenti

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2021;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2021, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantita' appresso indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2020

Il direttore: Apuzzo