Gazzetta n. 294 del 26 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 novembre 2020
Scioglimento della «Ausonia societa' cooperativa sociale a responsabilita' limitata onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, dalle quali si riscontra che non e' assicurata la parita' di trattamento tra i soci, ne' lo scambio mutualistico con tutti gli appartenenti alla platea sociale, ne' la presenza della giusta percentuale di persone svantaggiate nell'ambito della forza lavoro;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La «Ausonia societa' cooperativa sociale a responsabilita' limitata Onlus» con sede in Roma (codice fiscale 10795841005), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore l'avv. Olimpia Cagnola nata a Roma il 24 giugno 1972 (codice fiscale CGNLMP72H64H501Q), e ivi domiciliata in viale Liegi, 1.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2020

Il direttore generale: Scarponi