Gazzetta n. 294 del 26 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 ottobre 2020 |
Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020). (Decreto n. 1628/2020). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario n. 11; Visto l'art 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto il decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al numero 1872, che disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Visto l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a definire un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN); Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 al n. 1-310, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2018, con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 25.790.871,00 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 773.726,13 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240), integrati dell'importo di euro 1.357.414,10 quale quota aggiuntiva, derivante dal finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, ripartita ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, comprensiva dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 40.722,42 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 al n. 1-3275, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2019 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 22.791.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di euro 683.738,77 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 al n. 1420, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004) del «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», vengono destinati euro 24.538.455,75 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR; in tale importo rientra la quota di euro 3.288.258,50, pari almeno al 10% delle risorse complessive stabilite all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, destinata a giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni. L'importo e' comprensivo della quota di euro 736.153,67 per costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Visto il decreto ministeriale n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 93 del 19 aprile 2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale «Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN» euro 30.000.000,00 nell'anno 2018, euro 30.000.000,00 nell'anno 2019, euro 50.000.000,00 nell'anno 2020, euro 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 nell'anno 2022. Gli importi sono comprensivi della quota totale di euro 6.300.000,00 per costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all'art. 12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; Considerato che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea; Considerata la necessita' di prevedere un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), sulle disponibilita' finanziarie del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020, incrementato per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, come disposto dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerata l'opportunita' di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) con le risorse finanziarie di cui sopra, mediante un'unica procedura di finanziamento, caratterizzata da finestre di apertura annuale, da definirsi con avvisi integrativi; Visto il PNIR Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca 2014-2020 con il quale si intende incoraggiare il ricorso alle infrastrutture di ricerca per intensificare l'impatto sociale dei progetti di ricerca; Visto il regolamento UE n. 511/2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo al settore LS; Visto il regolamento UE n. 1866/2015 che stabilisce le norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al registro delle collezioni, al monitoraggio della conformita' dell'utilizzatore e alle migliori prassi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) e' destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universita' ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. 2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali che per complessita' e natura possono richiedere la collaborazione di piu' professori/ricercatori e/o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilita' delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca puo' essere costituito da una sola unita' operativa o da un'organica collaborazione fra piu' unita' operative distribuite su piu' atenei o enti. 3. I principi guida del programma PRIN sono: l'alta qualita' del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unita', nonche' l'originalita', l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilita' del progetto di ricerca; la finanziabilita' di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca; un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR. 4. Agli effetti del presente decreto si intendono: per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR); per CNGR, il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per CdS, i comitati di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; per REPRISE, l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR; per finestra di apertura annuale, il periodo entro cui e' possibile presentare le proposte progettuali, secondo le indicazioni del singolo avviso integrativo annuale; per ateneo/universita', tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; per enti pubblici di ricerca (EE.PP.RR. o anche solo «enti»): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato; per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - PI), un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o un ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., o un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare piu' unita' operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilita' scientifiche dell'intero progetto; per responsabile locale, un professore/ricercatore o un tecnologo a tempo indeterminato degli EE.PP.RR. avente il compito di coordinare una unita' operativa, assumendone le relative responsabilita' scientifiche; per unita' operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita' dell'universita' o dell'ente cui afferisce; per infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); per ERC, l'European research council; per Cineca, il Consorzio interuniversitario Cineca, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca. |
| Art. 2
Ambito scientifico delle proposte
1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori determinati dall'ERC: scienze della vita (LS); scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); scienze sociali e umanistiche (SH); e dei relativi settori (riportati nell'allegato 1). |
| Art. 3
Soggetti proponenti e beneficiari
1. Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i Principal investigator (PI), siccome definiti dall'art. 1, comma 4, del presente bando. 2. Soggetti ammissibili a contributo, in qualita' di beneficiari, sono tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 4
Finanziamento dei progetti e relativi costi
1. Il nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) e' finanziato per l'anno 2020 dalle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro, come disposto dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 238, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove confermate dalle leggi di bilancio. 2. La dotazione complessiva disponibile per l'anno 2020 e' pari ad euro 178.943.692,36 (al netto della quota di euro 5.534.340,99 destinata alle attivita' di valutazione e monitoraggio). Nell'ambito della dotazione complessiva sopra indicata, l'importo di euro 17.894.369,00 e' riservato a progetti presentati da PI di eta' inferiore a quaranta anni alla data del presente bando, a norma dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020 citato nelle premesse. Tale importo e' comprensivo della quota destinata a giovani ricercatori nel decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2020. La dotazione per l'anno 2020 e' cosi' ripartita: macrosettore LS - Life Sciences: euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di eta' inferiore a quaranta anni alla data del presente bando); macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences: euro 62.630.292,32, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 6.263.029,00 riservati a progetti presentati da PI di eta' inferiore a quarantanni anni alla data del presente bando); macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: euro 53.683.107,72, pari al 30% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui euro 5.368.310,00 riservati a progetti presentati da PI di eta' inferiore a quaranta anni alla data del presente bando). 3. All'interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo e' ripartito tra i diversi settori secondo le seguenti modalita': a. una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH; b. una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al budget residuo disponibile per l'intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera a); c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore puo' risultare superiore al 25% del budget complessivo di ciascun macrosettore; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono redistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore. 4. Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS di cui all'art. 6, il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente. 5. Ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 e un numero di unita' di ricerca da 1 a 5, nel rispetto delle finalita' del bando, che si prefigge di rafforzare le interazioni tra universita' ed enti di ricerca e di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. 6. Nel caso in cui siano previste piu' unita' di ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti. 7. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilita' elencati nel decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020 e nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente bando. 8. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente sede dell'unita' di ricerca. 9. Per gli anni 2021 e 2022 il Ministero provvedera' all'apertura annuale di finestre per la presentazione di progetti nell'ambito della presente unica procedura di finanziamento, da definirsi con avvisi integrativi, che confermeranno la disponibilita' del finanziamento e potranno prevedere adeguamenti della disciplina del presente bando. 10. La presentazione dei progetti nell'ambito degli avvisi integrativi, di cui al precedente comma, avverra' da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari (come PI o responsabili di unita') di progetti PRIN del bando immediatamente precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 443 del 10 agosto 2020. 11. Medesima disciplina di cui al comma 10 del presente articolo si applica ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. |
| Art. 5
Presentazione della domanda
1. La domanda e' presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15,00 del 26 gennaio 2021, pena l'impossibilita' di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedure web-based. Sul sito http://prin.miur.it/ sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile e' resa disponibile a partire dalle ore 15,00 del 25 novembre 2020. 2. Ogni domanda e' redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, puo' essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda prevede le seguenti due componenti distinte: a) il modulo amministrativo (parte A); b) la proposta di ricerca (parte B). 3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e di tutti gli eventuali responsabili di unita', nonche' del sostituto del PI in caso di impedimento dello stesso alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto da individuarsi tra i responsabili delle unita' di ricerca, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o piu' sottosettori ERC (riportati nell'allegato 1), una o piu' parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto. 4. La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti: parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari e l'indicazione delle eventuali infrastrutture di ricerca che si prevede di impiegare; parte B2: curriculum vitae e pubblicazioni del PI e degli eventuali altri responsabili di unita' (fino a 20 per ciascuno). 5. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione. 6. Fino alla scadenza fissata per la presentazione e' possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale puo' essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale. 7. Ogni professore/ricercatore o tecnologo degli EE.PP.RR. puo' figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unita', partecipante), in una sola proposta del presente bando. |
| Art. 6
Valutazione delle proposte
1. La valutazione e' effettuata da tre Comitati di selezione (CdS), nominati dal CNGR per ciascuno dei tre seguenti macrosettori di ricerca ERC: scienze della vita (LS); scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE); scienze sociali e umanistiche (SH). Ogni Comitato di selezione e' composto, tenuto conto del numero di settori afferenti a ciascun macrosettore, da cinque e fino ad un massimo di quindici membri. 2. Per la valutazione scientifica dei progetti, i comitati di selezione scelgono dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, tre revisori esterni (c.d. referee) dotati di competenze nel settore ERC di riferimento del progetto. I revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato 3 del presente bando. I nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando. 3. Al termine della procedura di valutazione da parte dei revisori, ogni Comitato di selezione stila la graduatoria dei progetti per settore, determinandone il costo congruo ed il relativo finanziamento, in ossequio ai criteri di cui all'allegato 3 del presente bando. 4. Il MUR pubblica le graduatorie dei progetti (una per ciascun settore ERC) e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile. 5. I Principal investigator prendono visione delle schede di valutazione sul sito http://prin.miur.it 6. Le funzioni di segreteria dei comitati di selezione, il cui coordinamento spetta comunque al CNGR, sono assicurate dall'ufficio del responsabile del procedimento. |
| Art. 7
La gestione dei progetti
1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (http://PRIN.miur.it/). 2. La data di avvio ufficiale dei progetti e' fissata al novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento. 3. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR. 4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti. 5. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del PI alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto di ricerca, sara' necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile dell'unita' di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unita' di ricerca coinvolte nel progetto. L'universita'/ente di ricerca di appartenenza del Principal investigator titolare originario del progetto di ricerca comunichera' al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti. |
| Art. 8
Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati: a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dall'allegato 2 che ne costituisce parte integrante; b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste; c. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attivita' previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi allegati; d. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attivita', sotto la responsabilita' scientifica del PI, in conformita' con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente bando; e. a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonche' tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno cinque anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit; f. a rendere noto in tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi rispettivamente al PRIN 2020, 2021 e 2022; g. a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di audit degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. |
| Art. 9
Erogazione del contributo
1. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiedera' specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. |
| Art. 10
Rendicontazione
1. La rendicontazione contabile ordinaria e' effettuata da ciascun responsabile di unita' nel rispetto del «criterio di cassa» e mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento. 2. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato l'elenco delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unita' come autore o come autore corrispondente; tale relazione e' trasmessa con modalita' telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 1, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato l'elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione. 3. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' altresi' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificita' degli interventi, devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell'albo REPRISE, secondo modalita' e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). 4. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR), che la esercitera' secondo tempi, forme e modalita' da essa stessa determinati e in conformita' alla normativa vigente. |
| Art. 11
Incompatibilita'
1. I componenti dei CdS e i revisori esterni sono diversi per ogni finestra di apertura annuale e non possono prendere parte in alcun modo ai progetti proposti a valere sull'avviso integrativo rispetto al quale esercitano le funzioni di valutazione nell'ambito della presente procedura di finanziamento. Prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i CdS), i soggetti di cui alla prima parte del presente comma dichiarano, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 2. I componenti dei CdS e i revisori esterni, si impegnano, altresi', a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonche' a rispettare i termini del procedimento nella valutazione. 3. Il Principal investigator ed il suo sostituto (all'atto della surrogazione) dichiarano di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, pena la revoca del progetto e la restituzione del contributo percepito ex art. 12 del presente bando. |
| Art. 12
Proroghe e revoche
1. Eventuali proroghe, fino a un massimo di dodici mesi, potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR. 2. Si procedera' alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi: a. falsita' di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo; b. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti; c. interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario; d. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del presente bando; e. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR; f. mancata esecuzione dei controlli di cui all'art. 10, comma 3; g. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati; h. altri casi previsti dalla legge. 3. Qualora i beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, lo comunicano al MUR che procedera' a revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme erogate. |
| Art. 13
Open access
1. Ciascun responsabile di unita' garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalita' green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche «peerr-eviewed» nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali. 3. Come eccezione, i responsabili di unita' sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. |
| Art. 14
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento e' il dirigente pro tempore dell'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati. |
| Art. 15
Copertura finanziaria e informazioni
1. Per le finalita' indicate all'art. 1, il MUR emana la presente unica procedura di finanziamento, destinando per l'anno 2020 l'importo complessivo di euro 178.943.692,36 al netto della quota per la valutazione e monitoraggio. Per gli anni 2021 e 2022 le risorse annualmente destinate al PRIN, da definirsi con uno o piu' avvisi integrativi, vengono incrementate rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro, come disposto dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove confermate dalle leggi di bilancio. 2. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti agli uffici ricerca di universita' ed enti coinvolti nella procedura, nonche' all'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, attraverso la casella di posta elettronica ordinaria ufficioprin@miur.it 3. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita'.
Roma, 16 ottobre 2020
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2068
______ Avvertenza: Il decreto n. 1628 del 16 ottobre 2020 relativo al bando PRIN 2020, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile sul sito del Ministero al seguente indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-d el-16-10-2020-bando-prin-2020 |
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