IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55 e come modificato da ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA); Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019 nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Citta' metropolitana di Venezia, Verona, Vicenza; Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse alle attivita' agricole;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici
1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni: Padova: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; Baone, Carceri, Cittadella, Masi, Piombino Dese, Santa Margherita d'Adige, Vigonza, Villa Estense, Villanova di Camposanpiero, Trebaseleghe, Vescovana; piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Anguillara Veneta, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Campodoro, Candiana, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Lozzo Atestino, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Stanghella, Tribano, Veggiano; piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Barbona, Correzzola, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Vighizzolo d'Este; Rovigo: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo Po, Canaro, Costa di Rovigo, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Lendinara, Lusia, Papozze, Pincara, Polesella, Rosolina, Rovigo, Trecenta, Villanova del Ghebbio; piogge persistenti al 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Giacciano con Baruchella; piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Porto Viro, Taglio di Po; Treviso: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Cessalto; Citta' metropolitana di Venezia: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Mirano, Noale, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorze'; piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Dolo, Gruaro, Marcon, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Venezia; piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Chioggia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Iesolo, Mira Portogruaro; Verona: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Caldiero, Castelnuovo del Gara, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Fumane, Lazise, Mozzecane, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sorga', Valeggio sul Mincio, Veronella, Zimella; piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Casaleone, Castagnaro, Oppeano, Palu', Roveredo di Gua', Salizzole; piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Nogara, Nogarole Rocca, Pressana, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Villa Bartolomea; Vicenza: piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Barbarano Mossano, Breganze, Lonigo, Mason Vicentino, Montegaldella, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sossano, Val Liona; piogge persistenti dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Bolzano Vicentino, Caldogno; piogge persistenti dal 1° maggio 2019 al 30 maggio 2019 e dal 14 novembre 2019 al 24 novembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Grumolo delle Abbadesse, Noventa Vicentina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2020
Il Ministro: Bellanova |