Gazzetta n. 295 del 27 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Scalogno di Romagna, con sede in via Aldo Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio Scalogno di Romagna soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia-Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Scalogno di Romagna», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata per l'approvazione ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

Disciplinare di produzione
della IGP Scalogno di Romagna

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», e' riservata ai bulbi cipollini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione «Scalogno di Romagna» designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium Ascalonicum ecotipo romagnolo.
I bulbi dello Scalogno di Romagna presentano una forma allungata a fiaschetto, con una tunica esterna coriacea la cui colorazione puo' variare dal giallo al cuoio fino al fulvo, bruno o grigio mentre la parte carnosa interna ha una colorazione dal bianco al violaceo striato.
Le radici della pianta sono lunghe e folte, le foglie sono lunghe, affusolate e di colore verde chiaro. I bulbilli al momento della raccolta si trovano uniti in un caspo dove in numero variabile si trovano legati tra loro dall'apparato radicale.
 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Regione Emilia-Romagna atta alla coltivazione dell'Allium Ascalonicum e interessa i seguenti comuni:
in Provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo;
in Provincia di Forli-Cesena: Modigliana, Tredozio;
in Provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.
 
Art. 4.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione dello «Scalogno di Romagna» sono di natura collinare, tessitura media tendente all'argilloso, asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben esposti e ben drenati.
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalita' tecniche indicate dai competenti servizi della Regione Emilia-Romagna.
Lo Scalogno non puo' essere coltivato in successione a se stesso o altre liliacee (aglio o cipolla). Devono trascorrere almeno 5 anni per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento. E' inoltre vietato coltivarlo in successione a solanacee, a barbabietole e a cavoli.
E' ammessa la rotazione con frumento, orzo, radicchio, insalate e carote.
L'impianto si deve effettuare nei mesi di novembre - dicembre, mettendo a dimora bulbilli della specie Allium Ascalonicum ecotipo romagnolo, mentre la raccolta e' attuata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo.
La produzione unitaria massima per ettaro e' di ottanta quintali.
 
Art. 5.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 6.

Confezionamento

Lo «Scalogno di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
A) prodotto fresco:
mazzetti legati con rafia o altra fibra di origine vegetale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg.
B) prodotto essiccato:
1) mazzetti legati, con rafia o altra fibra di origine vegetale, nella parte terminale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg. I mazzetti debbono essere composti da bulbi di pezzatura omogenea. La legatura deve essere fatta al di sopra dell'apice del bulbillo, ben stretta e con le foglie mozzate cm 5 circa sopra la legatura.
2) trecce composte da bulbi selezionati, di pezzatura omogenea, intrecciati o con le sole foglie oppure ordite con rafia o altra fibra vegetale.
3) retine, sacchi e plateaux sigillati: i bulbi secchi con radici recise e di pezzatura variabile possono essere confezionati in retine o sacchi o plateaux sigillati di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari di un peso compreso fra 100 g e 5 kg.
Le confezioni sopra descritte possono essere immesse al consumo anche in imballi di legno, plastica, carta, cartone o materiali vegetali naturali conformi alla normativa vigente. Su ciascun imballaggio devono essere scritte e leggibili le indicazioni che consentano di identificare il confezionatore e dovra' inoltre essere indicata la denominazione Scalogno di Romagna IGP in caratteri di dimensioni superiori alle altre indicazioni.
E' altresi' ammessa presso i punti di rivendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
I bulbi destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Scalogno di Romagna IGP destinato alla trasformazione.
 
Art. 7.

Etichettatura

La commercializzazione dello «Scalogno di Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. In tutti i casi le confezioni debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.
Sulle confezioni o mazzi o trecce dovra' essere apposto un cartellino indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Scalogno di Romagna», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».
Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione Geografica Protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».
Deve comparire il logo distintivo sottostante secondo la base colorimetrica indicata.
Deve comparire la scritta «Prodotto in Italia».

DESIGN BRIEF SEMPLIFICATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8.

Controlli

La verifica del rispetto del presente disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) 1151/2012. l'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare e' Check Fruit, con sede in via dei Mille, 24 - 40121 Bologna, tel. 0516494836, fax 0516494813, mail info@checkfruit.it
 
Art. 9.

Legame con l'ambiente

Peculiarita' dello Scalogno di Romagna e' quella di non creare infiorescenze, pertanto l'unica tecnica di riproduzione possibile e permessa e' tramite il reimpianto dei bulbilli. Questa caratteristica ha mantenuto inalterato nei secoli il suo patrimonio genetico e le caratteristiche dello specifico ecotipo, non essendovi scambi di polline con altre specie, e ha fatto si' che non abbia subito interventi genetici o ibridazioni a cui sono state sottoposte le altre varieta' presenti sul mercato.
Lo scalogno di Romagna da sempre non si trova allo stato selvatico, il che sta a significare che le popolazioni, i Celti, che lo portarono nei territori romagnoli, coltivarono un prodotto originario ed autentico, che non si poteva in nessun modo ne' barattare ne' confondere ne' sostituire con qualsiasi altro bulbo di liliacea.
La differenza con altri tipi di scalogno risiede nell'aroma, delicato ma deciso, nella minor quantita' di acqua contenuta, nelle radici molto piu' lunghe e nelle foglie di forma differente. Nello Scalogno di Romagna, la qualita' del prodotto e' data soprattutto dalle caratteristiche aromatiche particolari, che il prodotto stesso sviluppa in condizioni di conservazione particolari, dalle dimensioni piu' piccole del bulbo e dalla flora microbica del terreno che con la permanenza di attivita' enzimatiche determinano lo sviluppo di un aroma tipico che rende lo scalogno di Romagna molto particolare.
In ultima analisi il miglior legame fra scalogno di Romagna e territorio locale lo rappresentano i produttori tutti, compresi coloro che ne coltivano pochi metri quadrati nell'orto di casa propria; grazie anche a loro non si e' persa la possibilita' di tramandare i preziosi bulbi.
Ad attestare la storicita' del prodotto, si rileva che la coltivazione dello scalogno e' nota da almeno 3000 anni ed era gia' usato dai popoli Romani. Originario di Ascalon, citta' della antica Palestina e' giunto in Europa con le migrazioni dei popoli, e i celti, anticamente presenti nel territorio, ne hanno diffuso la coltivazione, che si e' protratta fino ai giorni nostri. Il termine Allium deriva proprio dalla lingua celtica e significa «bruciante».
Il prodotto e' menzionato in numerose pubblicazioni degli inizi del '900 sulla cultura, sulle tradizioni e sulla gastronomia locale, ma si trova anche menzionato in scritti piu' antichi ad esempio in un codice manoscritto del secolo XIV conservato presso la Biblioteca universitaria di Bologna vengono citate torte a base di scalogno.
Era ritenuto gia' dagli antichi uno stimolante delle funzioni sessuali (come tale e' citato anche da Ovidio) e nelle campagne molte leggende popolari attribuiscono allo scalogno proprieta' afrodisiache: il medico romano Castore Durante scrisse degli effetti eccitanti dello scalogno in un libro pubblicato nel 1586.
Vari scrittori citano tale prodotto, come ad esempio Corrado Contoli, nato e vissuto a Lugo, che nella «Guida alla veritiera cucina romagnola», nel capitolo «Le pietanze, Le carni di maiale» descrive una pioneristica e suggestiva testimonianza sullo scalogno. Vari cuochi nostrani hanno utilizzato lo scalogno di Romagna nell'elaborazione di vari piatti, fra questi Tarcisio Raccagni dell'allora Albergo Ristorante «Gigiole'» di Brisighella, il quale ha lavorato per il recupero della cucina medioevale nelle cene allestite per le famose feste medievali di Brisighella. Quella dello scalogno di Romagna e' una storia bella ed esemplare, realizzata grazie al ruolo trainante della Proloco di Riolo Terme che ha realizzato nel 1993 la prima «Sagra dello scalogno di Romagna», tuttora esistente.