Gazzetta n. 296 del 28 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 novembre 2020
Criteri e modalita' di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale
ufficio italiano brevetti e marchi

Visti gli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 (codice della proprieta' industriale) che disciplinano, rispettivamente, il marchio collettivo e il marchio di certificazione;
Visto l'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, «Decreto Crescita», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, per assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualita', un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro un milione per anno;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2020, che fissa i criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione per sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi;
Visto l'art. 6 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che individua, al comma 1, l'Unioncamere quale soggetto gestore della misura;
Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che prevede che gli oneri derivanti dal decreto medesimo, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di un milione di euro per ciascun anno;
Vista la convenzione stipulata tra questa Direzione generale e Unioncamere il 23 luglio 2020, che prevede la predisposizione di un nuovo bando finalizzato a disciplinare la concessione di agevolazioni per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione da parte delle associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2020;
Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2020 di approvazione della predetta convenzione, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020.
Considerato quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020 che rinvia ad un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprieta' industriale - ufficio italiano brevetti e marchi la definizione delle modalita' di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalita' di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; valutata l'opportunita' di istituire una linea di intervento per la valorizzazione e la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, sono definiti i termini di apertura e modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni diretti ad attuare la misura di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualita' 2020.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetto gestore

2. Unioncamere cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonche' l'erogazione delle agevolazioni del presente provvedimento, anche attraverso strutture in house del sistema camerale.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' delle domande

1. Sono beneficiari della misura agevolativa di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni rappresentative di categoria - che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11 del codice della proprieta' industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11-bis del codice della proprieta' industriale - le quali a far data dal 13 marzo 2020:
a) abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ai sensi dell'art. 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; o
b) abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
2. Le associazioni di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
d) non avere assunto delibere di scioglimento dell'associazione.
3. L'erogazione dell'agevolazione e' in ogni caso subordinata alle condizioni di cui al successivo art. 9.
 
Art. 4

Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto

1. Oggetto dell'agevolazione e' la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione, cosi' come definito dalle nuove disposizioni degli articoli 11 e 11-bis del codice della proprieta' industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15.
2. Il progetto deve prevedere la realizzazione di una o piu' delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:
A. Fiere e saloni internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche fiere e saloni internazionali svolti in modalita' «virtuale» su piattaforme digitali;
B. Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;
C. Incontri bilaterali con associazioni estere. Rientrano tra tali iniziative anche incontri che abbiano luogo in Italia o all'estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni;
D. Seminari in Italia con operatori esteri e all'estero. Rientrano tra tali iniziative anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;
E. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Rientrano tra tali iniziative anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.
3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8.
4. Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, puo' chiedere fino a trenta giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a due mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.
 
Art. 5

Tipologia delle spese ammissibili

1. Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni riferite a titoli di spesa emessi a far data dal 13 marzo 2020.
2. Le spese ammissibili, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 gennaio 2020, in relazione alle iniziative ammissibili sono le seguenti: Iniziativa A - fiere e saloni internazionali
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
a. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore (assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, ecc.); spese di hostessing; noleggio di allestimenti per stand (arredi, strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza in fiera/salone dei rappresentanti dell'associazione. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di schermi, impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografici e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, etc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Iniziativa B - eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
b. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese per l'affitto di location, diverse da sedi fieristiche (es. temporary store, vetrine aeroportuali, ecc) in cui organizzare eventi di promozione dei prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di certificazione (degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc,). Sono incluse, altresi', spese per noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Consulenze esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand;
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza dei rappresentanti dell'associazione. Iniziativa C - incontri bilaterali con associazioni estere
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di rappresentanti dell'associazione;
e. affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner. Iniziativa D - seminari in Italia con operatori esteri e all'estero
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento dell'evento;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, compensi per testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di rappresentanti dell'associazione;
f. affitto sale per attivita' di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. Sono incluse spese per l'affitto di location, anche all'interno di sedi fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la partecipazione di esperi di settore agli incontri seminariali. Iniziativa E - azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line
Sono ammissibili le spese relative all'acquisizione dei seguenti servizi:
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l'affitto di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere) nell'ipotesi in cui l'azione di comunicazione preveda la realizzazione di eventi in presenza;
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicita' su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono incluse spese di consulenza per l'ideazione e la realizzazione di materiale promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d'uso di immagini/musiche; speaker, ecc.;
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse spese di consulenza per attivita' di media relation finalizzate all'organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct mail ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della qualita'/funzionalita' delle produzioni/servizi a marchio, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di rappresentanti dell'associazione.
3. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:
a. prestati da amministratori dell'associazione richiedente o loro prossimi congiunti;
b. prestati da societa' nella cui compagine sociale siano presenti amministratori dell'associazione;
c. qualsiasi forma di autofatturazione.
 
Art. 6

Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili

1. L'agevolazione e' concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascuna associazione beneficiaria non puo' superare 70.000,00 euro a fronte di una o piu' domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E'possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione per il quale l'associazione ha presentato domanda di registrazione o conversione.
3. Non e' possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 5.000,00 euro.
In caso di progetto riferito a piu' iniziative, fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potra' variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In ogni caso non sara' possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione.
4. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sara' rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione cosi' definitivamente determinata non potra' essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
5. In ogni caso l'agevolazione non sara' erogata se l'associazione beneficiaria non avra' sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.
6. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 850.130,00 (ottocentocinquantamilacentrotrenta/00).
 
Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021 pena l'irricevibilita' della domanda stessa.
2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC dell'associazione al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it indicando nell'oggetto «Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione».
3. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.
4. Domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.
La domanda, redatta secondo il modello allegato (allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76).
5. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione - secondo le modalita' indicate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contiene:
a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione possiede i requisiti previsti, rispettivamente, per i marchi collettivi all'art. 11 del CPI e per i marchi di certificazione all'art. 11-bis del CPI;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione ha sede legale in Italia;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione e' iscritta al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (solo in caso di associazioni riconosciute);
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione:
1. abbia depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ai sensi dell'art. 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; o
2. abbia depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che non sono state assunte delibere di scioglimento dell'associazione;
g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da societa' nella cui compagine sociale siano presenti amministratori dell'associazione;
h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda.
6. La domanda di agevolazione (allegato 1) deve essere corredata dal Progetto di promozione del marchio, (allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:
gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo;
le iniziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati;
il dettaglio delle spese previste;
gli indicatori di risultato attesi.
7. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall'indirizzo PEC dell'associazione richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (allegato 3). Nell'oggetto della PEC si deve riportare il nome dell'associazione richiedente l'agevolazione.
8. L'Unioncamere non assume responsabilita' per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore ne' per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
9. La domanda di agevolazione non e' ammissibile nei seguenti casi:
a. se presentata prima delle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 o dopo le 24,00 del 29 gennaio 2021;
b. se non inviata secondo le modalita' richieste al punto 2;
c. se non sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
d. se priva dell'allegato 1;
e. se priva del Progetto di promozione del marchio (allegato 2) di cui al comma 6;
f. se non inviata da PEC dell'associazione o carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (allegato 3) o priva della copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' del procuratore speciale;
g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo;
h. qualora in corso di istruttoria della domanda di agevolazione la domanda di registrazione/conversione non risultasse accolta dall'UIBM.
10. Per informazioni relative al contenuto del presente provvedimento e sulle procedure di presentazione della domanda: info@marchicollettivi.it
 
Art. 8

Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione

1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalita' di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilita' previste dal presente provvedimento nonche', sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito.
3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un piu' agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'associazione entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all'associazione interessata.
4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della domanda e la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego e' notificato all'associazione interessata, nelle forme descritte al successivo art. 12.
5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 6, il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato all'associazione interessato. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore alle predette risorse disponibili il soggetto gestore procedera' ad una riduzione proporzionale delle agevolazioni concedibili tra tutti i progetti ammissibili.
6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessita' di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalita' del progetto stesso, l'associazione beneficiaria le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non saranno prese in considerazione modifiche progettuali non espressamente autorizzate.
 
Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. In ogni caso l'erogazione delle agevolazioni e' subordinata all'accoglimento della domanda di registrazione o di conversione di cui all'art. 3 da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi.
2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencate, deve essere inviata - entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto - dall'associazione a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo marchicollettivi@legalmail.it:
a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute;
b. copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate;
c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilita' della spesa stessa;
d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti;
e. curriculum del fornitore che evidenzi l'adeguatezza delle capacita' tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovra' essere titolare di partita IVA coerente con l'attivita' svolta.
I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dalle associazioni beneficiarie entro la data di conclusione del progetto.
3. L'erogazione dell'agevolazione sara' effettuata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario dell'associazione entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.
4. L'associazione la cui domanda di registrazione o di conversione di marchio collettivo o di certificazione sia stata accolta dall'ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare dell'agevolazione concessa, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.
5. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sara' effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'associazione entro sessanta giorni dalla trasmissione a Unioncamere - all'indirizzo PEC marchicollettivi@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
 
Art. 10

Monitoraggio e controlli dei progetti

1. Le associazioni beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo art. 12, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione dei progetti.
3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione anche presso la sede delle associazioni sorteggiate.
4. L'associazione beneficiaria, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.
 
Art. 11

Revoca e rinuncia dell'agevolazione

1. Unioncamere provvedera' alla revoca dell'agevolazione qualora:
a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato;
b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente art. 4;
c. ci sia difformita' tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8, e la sua realizzazione;
d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell'associazione beneficiaria rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente provvedimento;
e. successivamente alla concessione dell'agevolazione, la domanda di registrazione/conversione del marchio collettivo o di certificazione non risulti accolta dall'ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione di concessione.
3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvedera' al recupero delle somme gia' erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
 
Art. 12

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere alle associazioni che presenteranno domanda di agevolazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le comunicazioni al soggetto gestore da parte delle associazioni dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it
3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere alle associazioni saranno inviate all'indirizzo PEC dal quale e' stata trasmessa la domanda di agevolazione.
 
Art. 13

Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali

1. Si applicano le disposizioni del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» per tutte le attivita' connesse al presente provvedimento.
2. Il titolare del trattamento dati e' Unioncamere - Unione italiane delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - piazza Sallustio n. 21 - 00187 Roma - L'informativa ex articoli 13 e 14 del regolamento sopracitato sara' pubblicata sul sito internet dell'ente gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.marchicollettivi.it
 
Art. 14

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprieta' industriale - ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.mise.gov.it - dell'ente gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.marchicollettivi.it
Roma, 20 novembre 2020

Il direttore generale: Lirosi