Gazzetta n. 296 del 28 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 novembre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visti i verbali del 9 e 13 novembre 2020, nonche' il verbale del 27 novembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale, con riferimento alla situazione epidemiologica della Regione Calabria, si afferma «considerando che la legislazione corrente ha collocato la regione in zona rossa, si consiglia di adottare un sollevamento graduale delle misure attraverso un passaggio in zona arancione, ovvero adottando in via prudenziale un approccio coerente con uno scenario di trasmissione di tipo 3 e raccomandando un rapido recupero della completezza del dato che consenta di realizzare una classificazione aggiornata del rischio»;
Considerato, che, nel rispetto delle indicazioni della Cabina di regia, si applicano alla Regione Calabria le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Visto, altresi', il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto che, ai sensi del comma 16-bis dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione»;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
Sentiti i presidenti delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Nuova classificazione delle Regioni Calabria,
Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quarto periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
a) per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
b) per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze 19 novembre e 24 novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 29 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2272