Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 aprile 2020 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1922 e la direttiva (UE) 2019/1929 e che modifica l'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; Visto in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2012, recante Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012 e registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012, Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 236; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, recante modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2015 e registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 501; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016, recante modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2016 e registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1986; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2018, recante modifica dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2018, n. 285, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2018, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 843; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2018, recante recepimento della direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2019, n. 9, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, recante modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2019, n. 241, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2019, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 883; Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge, che regolando in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia»; Vista la direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio; Vista la direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l'appendice C dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide; Ritenuta le necessita' di attuare la direttiva (UE) 2019/1922 e la direttiva (UE) 2019/1929, provvedendo con un unico decreto ad adeguare a tali direttive le disposizioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011; Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011
1. Al punto 13 dell'allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa all'alluminio e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== | | mg/kg di | | mg/kg di | | | materiale per | | materiale | | | giocattoli | |rimovibile dal | | |secco, fragile, |mg/kg di materiale | giocattolo | | | in polvere o | per giocattoli | mediante | | Elemento | flessibile |liquido o colloso | raschiatura | +==============+================+===================+===============+ | «Alluminio | 2 250 | 560 | 28 130» | +--------------+----------------+-------------------+---------------+
2. Nell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e' aggiunta la seguente voce: ===================================================================== | Sostanza | Numero CAS | Valore limite | +=========================+==============+==========================+ | | | 1,5 mg/l (limite di | | | |migrazione) nei materiali | | | |polimerici per giocattoli | | | | 0,1 ml/m³ (limite di | | | | emissione) nel legno | | | | agglomerato con resine | | | |utilizzato nei giocattoli | | | | 30 mg/kg (tenore limite) | | | |nei materiali tessili per | | | | giocattoli 30 mg/kg | | | |(tenore limite) nei cuoi e| | | |nelle pelli per giocattoli| | | | 30 mg/kg (tenore limite) | | | |nei materiali cartacei per| | | | giocattoli 10 mg/kg | | | | (tenore limite) nei | | | | materiali a base acquosa | | «Formaldeide | 50-00-0 | per giocattoli.» | +-------------------------+--------------+--------------------------+ |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del comma 1, dell'art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2021. 2. Le disposizioni del comma 2, dell'art. 1, del presente decreto si applicano a decorrere dal 21 maggio 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea.
Roma, 28 novembre 2020
Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 912 |
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