Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 novembre 2020
Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE, per affrontare l'urgente necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, di recepimento della citata direttiva 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, che all'art. 5, comma 2, dispone che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Vista la sezione 5 del citato accordo multilaterale, in cui viene disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialita' e alle altre salvaguardie previste dalla convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate;
Visto il modello per la comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del Common Reporting Standard e alle strutture offshore opache (Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures - MDR), approvato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) l'8 marzo 2018 e richiamato dal considerando n. 13 della direttiva 2018/822/UE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 31-bis, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2378, per quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «promotore»: gli intermediari indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), primo periodo, prima parte, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
b) «fornitore di servizi»: gli intermediari indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), primo periodo, seconda parte, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
c) «vantaggio extrafiscale»: qualunque vantaggio economico quantificabile di natura non fiscale derivante dal meccanismo transfrontaliero;
d) «condizione di riservatezza»: una clausola che vincola contrattualmente l'intermediario o il contribuente a non divulgare a terzi uno o piu' elementi del meccanismo commerciabile o su misura;
e) «conto finanziario»: un conto come definito dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
f) «istituzione finanziaria»: un soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
g) «attivita' finanziaria»: un'attivita' come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
h) «titolare del conto»: un soggetto di cui dall'art. 1, comma 2, lettera s), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
i) «persone che esercitano il controllo»: i soggetti di cui dall'art. 1, comma 2, lettera q), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
l) «safe harbour»: un regime che, in relazione a specifiche categorie di transazioni, fissa preventivamente regole certe e parametri minimi conformandosi ai quali le imprese non sono tenute ad ulteriori oneri probatori previsti dalle disposizioni o dalla prassi in materia di prezzi di trasferimento;
m) «beni immateriali di difficile valutazione»: quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
1) non esistono affidabili transazioni comparabili;
2) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di profittabilita' complessiva finale del bene immateriale trasferito;
n) «cliente»: un soggetto che richiede, per se' o per altri, a un intermediario una delle prestazioni indicate nell'art. 2, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100;
o) «entita'»: un'entita' come definita dall'art. 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
p) «veicolo offshore passivo»: e' un'entita' che non svolge un'attivita' economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attivita' e locali adeguati ed e' costituita, residente, gestita, controllata o stabilita al di fuori della giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attivita' detenute dall'entita';
q) «struttura offshore opaca»: un veicolo offshore passivo in cui la proprieta' e' ideata in modo tale da non consentire l'identificazione accurata del titolare effettivo o da far apparire che un soggetto non sia il titolare effettivo, ovvero un veicolo offshore passivo commercializzato quale mezzo idoneo a conseguire i suddetti effetti.
2. Per quanto non definito al comma 1, si rinvia all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100.
 
Allegato A
Sezione I - Esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
A. La commercializzazione di uno schema che incentiva un trasferimento di fondi da un conto di deposito oggetto di comunicazione a un conto finanziario escluso dall'obbligo di comunicazione (es. prodotto pensionistico), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei conti finanziari sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione.
B. La commercializzazione di uno schema che incentiva un trasferimento di fondi da un'istituzione finanziaria soggetto all'obbligo di comunicazione sui conti finanziari a un'istituzione finanziaria esclusa da tale obbligo, con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Le esclusioni dall'obbligo di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie sono contenute nelle normative interne di implementazione del Common Reporting Standard adottate da ciascuna Giurisdizione.
C. La commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attivita' non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, opere d'arte), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo.
D. La commercializzazione di uno schema che incentiva un contribuente fiscalmente residente nella Giurisdizione X a trasferire un conto finanziario soggetto all'obbligo di comunicazione, o la maggior parte delle attivita' finanziarie in esso contenute, presso un intermediario finanziario residente o localizzato in una Giurisdizione Y che non ha implementato il Common Reporting Standard o che non scambia le informazioni con l'autorita' competente della Giurisdizione X.
E. L'uso di un prodotto finanziario non soggetto all'obbligo di comunicazione e che fornisce all'investitore le funzionalita' di base di un conto finanziario oggetto di comunicazione. Si tratta, ad esempio, di determinati tipi di moneta elettronica quali sostituti di un conto di deposito o dell'emissione, da parte di istituzioni finanziarie, di taluni tipi di contratti derivati che replicano le attivita' finanziarie sottostanti e che non sono soggetti all'obbligo di comunicazione. L'elemento distintivo ricorre sia per l'uso di tali prodotti sia per il trasferimento di fondi in tali prodotti.
F. Commercializzazione o implementazione di strategie di suddivisione delle somme detenute in un conto finanziario per rimanere al di sotto di un ammontare in valuta nazionale corrispondente a 250.000 USD, al fine di evitare l'obbligo di comunicazione.
G. I meccanismi che non consentono all'intermediario finanziario, presso cui il conto finanziario e' mantenuto, la corretta identificazione del paese di residenza del titolare del conto o dei soggetti che ne esercitano il controllo, attraverso: 1) l'utilizzo di certificati di residenza emessi da giurisdizioni che richiedono una presenza fisica minima (o nessuna presenza) nel territorio ai fini dell'ottenimento della residenza fiscale; 2) lo sfruttamento delle debolezze di procedure di adeguata verifica fiscale che fanno affidamento su una inadeguata implementazione delle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio rispetto alle piu' recenti raccomandazioni del GAFI; 3) la creazione di appositi indizi o prove documentali.
H. Un meccanismo elaborato per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust, all'atto dell'apertura del conto. Ad esempio, nel caso in cui, all'apertura del conto, risulti un ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale e, in seguito, l'ente di beneficenza venga sostituito con i reali beneficiari, senza informare l'istituzione finanziaria presso cui il conto e' detenuto. La commercializzazione di una societa' che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di entita' non finanziaria attiva nella giurisdizione di costituzione.
I. Meccanismi che consentono, attraverso investimenti back-to-back, di considerare un'entita' non finanziaria quale titolare di un conto, con lo scopo di impedire l'identificazione dei soggetti che realmente detengono il conto, da parte dell'intermediario finanziario presso cui il conto e' mantenuto.
L. Meccanismi che consentono, intervenendo sugli assetti proprietari di un'entita' non finanziaria passiva che detiene un conto, di impedire che l'investitore che esercita il controllo su tale entita' sia identificato come controllante.
M. Meccanismi che consentono la classificazione di un pagamento tra quelli non soggetti ad obbligo di comunicazione. Per esempio, il caso di un trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario. Sezione II - Esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca.
A. Sono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca i seguenti: 1) la detenzione da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entita' veicolo offshore passivo, quando viene celata l'identita' del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute. Non sono ricompresi fra i soggetti prestanome gli intermediari finanziari che agiscono in qualita' di brokers o di depositari di azioni di enti a diffusa partecipazione attivamente negoziate su un mercato finanziario; 2) un trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust; 3) un meccanismo attraverso il quale un soggetto fornisce fondi a una societa' non consociata in cambio di un'opzione per acquisire tutte (o sostanzialmente tutte) le attivita' di tale societa' per un importo nominale esiguo prestabilito, con l'effetto di acquisire l'effettivo controllo sulla societa' o sulle attivita' detenute dalla stessa e non essere legalmente identificabile quale proprietario; 4) un meccanismo che distrae denaro o valore da una struttura offshore opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non e' individuabile la fonte o che non sono rilevabili dall'amministrazione finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario (ad esempio, attraverso l'erogazione di prestiti infruttiferi a favore del beneficiario o la messa a disposizione di carte di debito prepagate a favore di quest'ultimo); 5) un meccanismo che utilizza persone o istituti giuridici costituiti in giurisdizioni che non hanno recepito in modo adeguato i piu' recenti requisiti per l'individuazione della titolarita' legale e del titolare effettivo previsti dal GAFI con riferimento alle persone o agli istituti giuridici utilizzati.
 
Art. 2

Informazioni oggetto della comunicazione e termini di comunicazione

1. Ai fini delle informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100:
a) la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero e' redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese;
b) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo;
c) il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare e':
1) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettera D, punto 1, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015;
2) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettera D, punto 2, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, ovvero, per le attivita' e i redditi di natura non finanziaria, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente decreto;
3) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente decreto.
2. Ai fini della raccolta delle informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, ai fornitori di servizi non e' richiesta l'adozione di ulteriori obblighi di adeguata verifica rispetto a quelli previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, per i fornitori di servizi, rilevano le informazioni elencate nell'art. 6 del medesimo decreto legislativo prontamente disponibili per l'intermediario in ragione del rapporto con il cliente.
4. Ai fini dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, l'intermediario informa gli altri intermediari e il contribuente entro i termini previsti dall'art. 7, comma 1 del medesimo decreto.
5. Ai fini dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e' stato messo a sua disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione.
 
Art. 3
Numero di riferimento dei meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica

1. L'Agenzia delle entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga gia' un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.
2. Il soggetto a cui e' stato rilasciato il numero di riferimento deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti di cui ha conoscenza.
3. Il numero di riferimento deve essere indicato dai partecipanti in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione periodica di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100. I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero indicano tale numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero e' utilizzato.
 
Art. 4

Standard di conoscenza

1. Per i fornitori di servizi, ai fini della qualificazione di intermediario, deve essere soddisfatto lo standard di conoscenza definito nei commi 2 e 3.
2. Lo standard di conoscenza e' determinato con riferimento:
a) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l'intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell'attivita' di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente; e
b) al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonche' al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.
3. Salvo prova contraria, lo standard di conoscenza non si considera soddisfatto per le transazioni bancarie e finanziarie di routine.
 
Art. 5

Utilizzabilita' dei dati

1. Fatte salve le competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di scambio di informazioni, il Dipartimento delle finanze accede ai dati relativi ai meccanismi transfrontalieri presenti nel registro centrale sicuro di cui all'art. 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2018/822/UE, e li utilizza, previa anonimizzazione, a supporto delle proprie attivita' istituzionali ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedendo a designare il responsabile del trattamento dei dati.
 
Art. 6

Applicabilita' degli elementi distintivi

1. Gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 rilevano solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte, cui si applica la direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in un Paese dell'Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 7

Criterio del vantaggio principale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B e C, punto 1, lettere b), sub 1), c) e d), al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 rilevano ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.
2. Il criterio di cui al comma 1 ricorre quando il vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica la direttiva 2011/16/UE derivabile dall'attuazione di uno o piu' meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o piu' contribuenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 e' superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali.
3. Il vantaggio fiscale di cui al comma 2 si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o piu' meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi.
 
Art. 8

Specificazioni riguardanti gli elementi distintivi

1. Un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall'ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione.
2. Ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, nonche' delle lettere C, punto 1 ed E, punto 2, dell'Allegato 1 al medesimo decreto legislativo, nella definizione di impresa associata si tiene conto di quanto segue:
a) nel caso in cui piu' di un soggetto partecipi alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello stesso soggetto, tutti soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
b) nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di piu' di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
c) un soggetto che agisce congiuntamente con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprieta' del capitale di un'entita' e' considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprieta' del capitale dell'entita' detenuti dall'altro soggetto;
d) il rispetto dei requisiti di cui dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto c) e' determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi, fermo restando che un soggetto che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento di tali diritti.
3. A fini della lettera C, punto 1, sottopunto b), sub 1), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, non si considerano non soggetti ad imposta sul reddito delle societa' o soggetti ad una aliquota pari a zero o prossima allo zero, i destinatari dei pagamenti transfrontalieri che rientrano nei regimi di trasparenza fiscale di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i destinatari fiscalmente residenti all'estero e assoggettati a equivalenti regimi di trasparenza fiscale nella giurisdizione di residenza, costituzione o direzione effettiva.
4. A fini della lettera C, punto 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, la differenza di importo generata dal trasferimento di attivi e' da intendersi come differenza tra l'importo dovuto come corrispettivo nelle giurisdizioni interessate e il valore di mercato degli attivi trasferiti. Il valore di mercato e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato, si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Un elenco esemplificativo di casi in cui ricorrono gli elementi distintivi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, e' contenuto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro: Gualtieri