Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2020
Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2020, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;
Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, secondo cui: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»;
Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno chiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;
Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno chiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno chiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Visto che per l'anno 2019 i comuni, sulla base delle disposizioni normative citate, hanno chiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 12 novembre 2019, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2020) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
Ritenuto che per l'anno 2020 i comuni che hanno trasmesso le certificazioni richiamate hanno la facolta' di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016, 2017, 2018 e 2019 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra il 100 per cento della spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo;
Ritenuto, altresi', che per l'anno 2020 i comuni possono chiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2019) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
Considerato che, per esigenze di celerita' e semplificazione del procedimento, e' necessario definire le modalita' informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Decreta:

Art. 1

Enti destinatari
della misura finanziaria

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2020 del contributo previsto dal citato art. 4, i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 21 dicembre 2019 al 20 dicembre 2020, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016. Sono, altresi', legittimati, alla trasmissione del modello i comuni che hanno trasmesso le certificazioni approvate con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giungo 2016, del 14 febbraio 2017, del 5 marzo 2018 e del 12 novembre 2019, per la quota di contributo erariale non assegnata negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra il 100 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modello di certificazione

I comuni devono compilare la richiesta facoltativa - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la sola rappresentazione grafica del modello, messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale da parte del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.
 
Art. 3

Modalita', termini e specifiche

1. La richiesta, di cui all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24,00 del 21 dicembre 2020, a pena di decadenza.
2. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. Centrale della Finanza Locale».
3. Il riparto del fondo disponibile avverra' sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.
4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.
5. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati nel menu' di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

Roma, 24 novembre 2020

Il direttore centrale: Colaianni