Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 aprile 2020 |
Retrocessione al demanio dello Stato dei beni non piu' strumentali alle finalita' istituzionali di ENAV e successiva riassegnazione ad ENAC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 692 e 693 del Codice della navigazione, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e successive modificazioni; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile» e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 822 e seguenti; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che ha approvato il «Codice della navigazione» e successive modificazioni; Visti, in particolare, l'art. 692 del predetto codice della navigazione, che individua i beni appartenenti al demanio aeronautico statale, nonche' il successivo art. 693, che prevede che detti beni siano assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale; Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante «Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» che ha previsto la nascita dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, della predetta legge 21 dicembre 1996, n. 665, il quale ha disposto che con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della difesa sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'ENAV; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente l'«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)», e successive modificazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35, che ha disposto la trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», e successive modificazioni, che, tra l'altro, ha ridefinito le competenze dell'ENAV S.p.a. quale fornitrice dei servizi di navigazione aerea e l'ambito di competenze del gestore aeroportuale al quale e' affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali; Visto il decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 di «Individuazione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)», ed in particolare l'allegato F al medesimo, recante la consistenza dei beni - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2001; Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2000, n. 704902, che ha disposto gli effetti della trasformazione dell'ENAV in societa' per azioni dal 1° gennaio 2001; Considerato che si rende necessario retrocedere allo Stato i beni non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a.; Considerato che con decreto interdirettoriale del 7 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2013, i beni inerenti gli impianti di aiuto visivo luminoso (AVL) insistenti sugli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bolzano e Venezia Tessera sono stati oggetto di retrocessione al demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile, e assegnati in uso gratuito all'E.N.A.C., in quanto non ulteriormente strumentali alle finalita' istituzionali di ENAV S.p.a; Considerato che con il citato decreto interdirettoriale del 7 marzo 2013 si e' inoltre provveduto a trasferire al patrimonio dello Stato, per la consegna dall' ENAV S.p.a. all'Agenzia del demanio, i beni riguardanti le aree extra sedime aeroportuale di Coccia di Morto e Cima Grappa, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a., ne' a quelle del trasporto aereo; Considerata la nota dell'ENAC prot. n. 114427 del 7 ottobre 2019 con la quale l'ente ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, all'esito delle attivita' del gruppo di lavoro congiunto costituito da ENAC ed ENAV S.p.a., e' stata effettuata la ricognizione degli ulteriori beni non piu' strumentali ai compiti istituzionali dell'ENAV S.p.a. relativamente agli aeroporti di Bari Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Catania Fontanarossa, Torino Caselle, Genova Sestri, Lamezia Terme, Olbia Costa Smeralda, Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bolzano, Venezia Tessera, Albenga, Alghero Fertilia, Ancona Falconara, Crotone, Forli', Genova, Pantelleria, Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma Urbe, Ronchi dei Legionari, e sono state definite le modalita' di imputazione nella tariffa di ENAV del valore di ammortamento residuale dei beni oggetto di retrocessione alla data di emanazione del presente decreto, nonche' dei costi di gestione e manutenzione sopportati da ENAV nel periodo transitorio di cui all'art. 2.2 del presente decreto; Considerato che il citato gruppo di lavoro congiunto ENAC/ENAV S.p.a ha specificato in apposite schede - individuate dal numero 1 al numero 19 - i beni e le aree da retrocedere; Considerate le risultanze delle riunioni tenutesi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione della procedura da porre in essere per la retrocessione di detti beni e dette aree; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di provvedere a detta retrocessione dei beni e delle aree, affinche' i medesimi possano rientrare nella disponibilita' dello Stato e contestualmente essere assegnati in uso gratuito all'ENAC, per il conseguente affidamento in concessione al gestore aeroportuale;
Decreta:
Art. 1
1. I beni e le aree costituenti i sistemi di aiuto visivo luminosi (AVL) di proprieta' di ENAV, ricadenti all'interno del sedime aeroportuale degli aeroporti di Bari Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Catania Fontanarossa, Torino Caselle, Genova Sestri, Lamezia Terme, Olbia Costa Smeralda, di cui alla sezione 1 delle schede numeri da 1 a 12 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a, sono retrocessi al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale - c.f. 97905260580 - senza oneri a carico della finanza pubblica, per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 693 del codice della navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e per il contestuale aggiornamento dello stato di consistenza dei beni oggetto delle convenzioni di concessione aeroportuale sottoscritte da ENAC con i gestori aeroportuali dei ridetti scali. 2. I beni e le aree di proprieta' di ENAV ricadenti all'interno del sedime aeroportuale degli aeroporti di Bari Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Catania Fontanarossa, Torino Caselle, Genova Sestri, Lamezia Terme, Olbia Costa Smeralda, Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bolzano e Venezia Tessera, di cui alla sezione 2 delle schede numeri da 1 a 18 di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a., sono retrocessi al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale - c.f. 97905260580 - senza oneri a carico della finanza pubblica, per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 693 del codice della navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e per il contestuale aggiornamento dello stato di consistenza dei beni oggetto delle convenzioni di concessione aeroportuale sottoscritte da ENAC con i gestori aeroportuali dei ridetti scali. 3. Le aree di proprieta' di ENAV ricadenti all'interno del sedime aeroportuale degli aeroporti di Albenga, Alghero Fertilia, Ancona Falconara, Cagliari Elmas, Crotone, Cuneo Levaldigi, Forli', Genova, Pantelleria, Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma Urbe, Ronchi dei Legionari, di cui alla scheda numero 19 dell'allegato A, facente parte integrante del presente decreto, in quanto non piu' strumentali alle finalita' istituzionali dell'ENAV S.p.a. e non piu' interessate da infrastrutture ovvero installazioni di ENAV (ovvero aree libere), sono retrocesse al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale - c.f. 97905260580 - senza oneri a carico della finanza pubblica, per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 693 del codice della navigazione e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e per il contestuale aggiornamento dello stato di consistenza dei beni oggetto delle convenzioni di concessione aeroportuale sottoscritte da ENAC con i gestori aeroportuali dei ridetti scali. |
| Art. 2
1. I gestori aeroportuali degli scali indicati nell'art. 1, comma 1, sono tenuti - entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto - a prendere in consegna i beni e le aree costituenti i sistemi AVL indicati nel suddetto comma, a provvedere a proprie cure e spese alla loro gestione, manutenzione e alimentazione elettrica, con recupero dei relativi costi nelle tariffe aeroportuali. Fino alla presa in carico da parte dei suddetti gestori aeroportuali, e comunque fino allo scadere del citato termine, ENAV detiene i sistemi AVL al fine di garantirne la gestione e la manutenzione ed e' autorizzata a riversare i relativi costi nella propria tariffa di terminale. 2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ENAV e' autorizzata a riversare nella tariffa di terminale il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni oggetto del presente decreto, secondo un meccanismo di gradualita' condiviso con ENAC. |
| Art. 3
1. I gestori aeroportuali degli scali indicati nell'art. 1, comma 2, sono tenuti - entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto - a prendere in consegna i beni e le aree indicate nel suddetto comma e a provvedere alla loro gestione, manutenzione e alimentazione elettrica, con recupero dei relativi costi nelle tariffe aeroportuali. |
| Art. 4
1. I gestori aeroportuali degli scali indicati nell'art. 1, comma 3, nonche' ENAC, sono tenuti -entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto - a prendere in consegna i beni e le aree indicate nel suddetto comma e a provvedere alla loro gestione, manutenzione e alimentazione elettrica con recupero dei relativi costi nelle tariffe aeroportuali. |
| Art. 5
1. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e relative volture catastali dei beni individuati all'art. 1. |
| Art. 6
1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le planimetrie in allegato B. 2. Sono espunti dall'allegato F al citato decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 pubblicato senza allegati i beni e le aree indicate nell'elenco in allegato C che forma parte integrante del presente decreto. |
| Art. 7
1. Il presente decreto viene sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2020
Il direttore generale delle finanze Lapecorella
Il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale De Matteo Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 363
_______ Avvertenza:
Si comunica che gli allegati di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto sono omessi in sede di pubblicazione, attesa la loro particolare voluminosita', e sono comunque reperibili e consultabili sul sito http://www.mit.gov.it al seguente percorso: Temi-trasporti-trasporto aereo-normativa. |
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