Gazzetta n. 299 del 2 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2020
Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 13-quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali;
Visto l'art. 13-quater, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale stabilisce che i criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso art. 13-quater sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato;
Visto l'art. 109, comma 3, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina l'obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti l'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale dispone che l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013), con il quale sono state stabilite le modalita' di comunicazione dei dati di cui al citato art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sull'imposta di soggiorno che puo' essere istituita, con deliberazione del consiglio, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonche' dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
Visto il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente a Roma Capitale l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente il regime fiscale delle locazioni brevi e, in particolare, il comma 1, in base al quale per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare;
Visto il comma 4 dell'art. 4 del richiamato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 4, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i predetti dati;
Visto l'art. 4, comma 5 del medesimo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo il quale i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2 dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 agosto 2020, la quale ha espresso parere favorevole;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto del provvedimento e finalita'

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri, i termini e le modalita' per la fornitura da parte del Ministero dell'interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di seguito denominati «Struttura».
2. I dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previsto per Roma Capitale, di seguito «contributo».
3. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. I comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attivita' di accertamento.
 
Allegato A
Uff. Analisi & Sviluppo
C.E.N. Centro elettronico Nazionale
Polizia di Stato
Tracciato Record -- Alloggiati

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termini e modalita' di trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell'interno rende disponibili all'Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per struttura identificata come risultante dall'allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto. Gli eventuali aggiornamenti dell'allegato A e delle specifiche tecniche sono adottati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sono pubblicati sui siti internet dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze: rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonche' dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
3. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, rende disponibile all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre dell'anno precedente unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell'atto.
5. Per i comuni non compresi nell'elenco reso disponibile alla data del 31 gennaio di cui al comma 4 e che hanno comunque istituito l'imposta di soggiorno durante l'anno in cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili i dati sulla base di detto elenco, i dati concernenti l'annualita' in cui l'imposta e' stata istituita sono resi disponibili dall'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di istituzione dell'imposta. Resta ferma l'applicazione del comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2020, l'elenco di cui al comma 4 e' quello elaborato sulla base delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone, tra l'altro, che gli atti relativi all'imposta di soggiorno e al contributo hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it
7. I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo prima dell'anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all'obbligo di cui all'art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel portale del federalismo fiscale gli atti gia' vigenti, al fine di ottenere la disponibilita' dei dati relativi all'annualita' 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l'Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall'annualita' in cui e' avvenuta la pubblicazione dell'atto sul sito www.finanze.gov.it
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e' applicato a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I dati relativi al 2020, aggregati per annualita', sono resi disponibili dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo 2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri Il Ministro dell'interno
Lamorgese