Gazzetta n. 302 del 4 dicembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020 |
Ripartizione, termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione; Visto, altresi', il comma 65-quater dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19. Agli oneri derivanti dal comma 65-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si e' preso atto dell'Accordo di partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, si e' preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole regioni interessate; Viste le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per il triennio 2020-2022 (nello specifico, euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022), dandone previa informativa alla Conferenza Stato-citta'; Ritenuto opportuno, attraverso il presente decreto, dare attuazione ai citati commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la sopra citata strategia, le necessita' di sostegno delle realta' imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericita' (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'accordo di partenariato), e ripartendo pertanto il fondo ivi previsto tra i comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'accordo di partenariato, quali comuni «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e comuni «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti; Ritenuto opportuno prevedere che gli interventi di cui al presente decreto possano essere indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e' stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020; b) «Attivita' economiche»: le attivita' economiche svolte in ambito commerciale e artigianale; c) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del contributo di cui al presente decreto, cosi' come elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto; d) «FSC»: il Fondo sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. |
| Allegato 1
Tabella 1: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab) - COMUNI BENEFICIARI PER CLASSE DEMOGRAFICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab) - COMUNI PER MACRORIPARTIZIONE TERRITORIALE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Finalita'
1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalita' di ripartizione, i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo. |
| Art. 3
Attribuzione ai comuni del fondo
1. I contributi di cui all'art. 2 sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericita', nelle misure indicate nell'allegato 1 - allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. |
| Art. 4
Azioni finanziate attraverso il fondo
1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che: a) svolgano attivita' economiche attraverso un'unita' operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attivita' economiche nei suddetti territori comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo. 2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attivita' artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 5
Erogazione del contributo
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualita' di legge. 2. Per le annualita' successive alla prima, l'erogazione e' subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualita', come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6. |
| Art. 6
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei contributi e' obbligatorio ed e' effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Il sostegno erogato ad ogni attivita' economica e' identificato dal Codice unico di progetto. 3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto. |
| Art. 7
Revoca delle assegnazioni di contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente art. 6, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di riferimento. 2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dai comuni ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione. |
| Art. 8
Pubblicita' dei contributi assegnati
1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Fraccaro Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2379 |
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