Gazzetta n. 303 del 5 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 novembre 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716).


IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore per il Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il soggetto attuatore di cui citato al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di duecento postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;
Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;
Ravvisata la necessita' di assicurare la continuita' delle attivita' degli Uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici;
Tenuto conto che nella la contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;
Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate, per il 2020, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del Ministero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;
Viste le note del Ministero della salute del 14 settembre 2020, del 17 e del 25 novembre 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni per garantire la continuita' operativa
degli Uffici del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute e' autorizzato, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, ad avvalersi, fino al 31 gennaio 2021, mediante il soggetto attuatore gia' individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 645 dell'8 marzo 2020, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente gia' intervenute per le medesime finalita', con oneri quantificati in euro 3.929.388,61.
2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 e', altresi', autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2021 l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', con oneri quantificati in euro 3.000.000,00.
4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021, il Ministero della salute e' autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2020, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attivita' direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 511.597,00, di cui euro 359.930,00 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2020, nello Stato di previsione della spesa del Ministero della salute per le predette finalita', e quanto ad euro 151.667,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 7.081.056,61 si provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita' speciale le risorse pari ad euro 2.165.539,31 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), di cui euro 700.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 1.465.539,31 a carico dell'esercizio finanziario 2021.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli