Gazzetta n. 304 del 7 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 novembre 2020
Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva n. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive n. 2002/67/CE e n. 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, articoli;
Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale stabilisce al paragrafo 1, che oltre alle forme di espressione di cui all'art. 32, paragrafi 2 e 4, e all'art. 33 e alla presentazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantita' di sostanze nutritive di cui all'art. 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri;
Considerato che tali forme di espressione hanno la finalita' di stimolare il consumatore a leggere le informazioni nutrizionali per adeguare le scelte di consumo ad una sana alimentazione;
Considerato che ai sensi del predetto art. 35, paragrafo 2, gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o piu' forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale purche' soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, n. 93 del 19 giugno 2019, n. 25 dell'8 febbraio 2019, concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Tenuto conto che il Tavolo agroalimentare istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che opera in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha ritenuto necessaria l'elaborazione di una proposta italiana che individui una forma di espressione o presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale, affidando alla Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico la costituzione ed il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro fra le amministrazioni competenti e le organizzazione di settore maggiormente rappresentative;
Considerato che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 13 febbraio 2018, e' stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana che coinvolge rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale congiuntamente a tutte le associazioni imprenditoriali della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria, alla trasformazione ed alla distribuzione;
Preso atto che a conclusione dei lavori e' stata elaborata una proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare con la finalita' di fornire al consumatore una informazione sintetica, ma chiara, della presenza di alcuni nutrienti, utile a collocare l'alimento all'interno di una dieta varia e bilanciata, in grado di prevenire, in maniera efficace e scientificamente valida, l'obesita' ed i rischi associati alle malattie cardiocircolatorie;
Considerato che gli operatori si sono impegnati a definire dei «range» di porzioni per ciascuna categoria merceologica, centrati sul valore delle porzioni determinate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili;
Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU) espresso sulla proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare;
Preso atto che tale proposta nazionale, inviata in data 11 giugno 2018 alla Commissione europea, e' stata elaborata sulla base di una analisi di un campione rappresentativo dei consumatori italiani svolta dalla Societa' IRI - Information Resources Inc. Italia, al fine di verificare se la proposta fosse in grado di rispettare il requisito di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, lettera d), ovvero che si basa su «elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, l'ISS ed il CREA del 29 aprile 2019 allo scopo di procedere ad una ulteriore fase di sperimentazione utilizzando un protocollo scientifico piu' aderente ai consumi reali;
Considerato che il 30 novembre 2019 si e' conclusa la predetta fase di sperimentazione;
Ritenuto che le conclusioni della sperimentazione hanno dimostrato che il sistema volontario a «batteria» aumenta la comprensione, da parte del consumatore del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 con nota del 27 gennaio 2020;
Adottano il seguente decreto che in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale «NutrInform Battery».
Art. 1
Individuazione del logo nutrizionale supplementare

1. Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» e' costituito dalla rappresentazione grafica di cui all'art. 2 recante un'indicazione nutrizionale determinata conformemente alle modalita' definite nell'allegato A al presente decreto.
3. Per aderire volontariamente alla forma di presentazione complementare costituita dal logo nutrizionale «NutrInform Battery» gli operatori del settore alimentare si conformano alle modalita' definite nell'allegato A al presente decreto.
4. La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso che sara' messo a disposizione degli operatori.
5. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.
6. Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:
a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualita' che certifica la distintivita' ed unicita' di tali prodotti.
 
Allegato A

Per sviluppare la proposta di logo nutrizionale «NutrInform Battery» raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli operatori dovranno fare riferimento alle assunzioni di riferimento, di seguito AR di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ai vincoli imposti dall'art. 35 del citato regolamento.
Le AR rappresentano le quantita' giornaliere medie raccomandate di energia e nutrienti, quindi il valore percentuale riportato nell'icona si configura come un indicatore numerico della copertura del fabbisogno giornaliero. Le icone AR consentono quindi di capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento (di solito energia, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale in quanto le percentuali delle AR sono indicate all'interno di icone poste sul Front Of Package) contribuiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un adulto di riferimento.
Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» e' conforme alla rappresentazione grafica dell'esempio di seguito riportato ed e' costituita dalle colonnine delle assunzioni di riferimento integrate dalla riproduzione di singole «batterie». Lo schema grafico e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione.
2. Ogni box contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico e' espresso sia in Joule che in calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.
3. All'interno del simbolo a «batteria» e' indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantita' giornaliere di assunzione raccomandata. Le quantita' di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:
energia: 8400 KJ/2000 Kcal;
grassi: 70 g;
grassi saturi: 20 g;
zuccheri: 90 g;
sale: 6 g.
4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di cio' che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantita' di assunzione giornaliera raccomandate.
In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta della stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.
 
Art. 2
Presentazione e caratteristiche

1. Il simbolo grafico «NutrInform Battery» e' rappresentato di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Monitoraggio

1. Gli operatori del settore alimentare, che si impegnano a utilizzare il logo stabilito nel presente decreto, ne informano il Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalita' da definire con successiva comunicazione.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova