Gazzetta n. 304 del 7 dicembre 2020 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 17 novembre 2020 |
Disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124-novies, comma 3 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. (Regolamento n. 46). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e successive modifiche ed in particolare l'art. 124-novies, comma 3 che prevede specifici obblighi regolamentari in capo all'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare l'art. 47-duodecies che conferisce all'IVASS il potere di emanare disposizioni di attuazione in tema di trasparenza degli investitori istituzionali del settore assicurativo in conformita' all'art. 124-novies, comma 3, del TUF; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto; Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;
Adotta il seguente regolamento: Indice Capo I - Disposizioni generali Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno) Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi) Capo III - Disposizioni finali Art. 6 (Pubblicazione e entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47-octies, comma 2, 47-duodecies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' dell'art. 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
| Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; b) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria; c) «investitore istituzionale assicurativo»: un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'attivita' nei rami vita, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del codice che investano in azioni di societa' quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea; |
| Art. 3 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a: a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo. |
| Art. 4
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.
1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita. 2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validita'. 3. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalita' di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi. 4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalita' e nei termini indicati ai commi 2 e 3. 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgano di gestori di attivi, di cui all'art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto. |
| Art. 5
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi.
1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-sexies, comma 1, del TUF, riguardanti le modalita' con cui e' assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passivita', in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. 2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-sexies, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita. 4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies e seguenti del codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del codice e delle relative norme di attuazione. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalita' dallo stesso individuate, le informazioni previste dall'art. 4, commi 1 e 4 e dall'art. 5 entro il 28 febbraio 2021. |
| Art. 7 Pubblicazione e entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 novembre 2020
Il Presidente: Franco |
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