Gazzetta n. 304 del 7 dicembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante linee guida disturbi specifici di apprendimento;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 2 ottobre 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 1° agosto 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse
- Si riportano gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n.
245.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del Codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, Ediz. Straord.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della
professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6.
- La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel
settore dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
dicembre 2012, n. 294, S.O. n. 208.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n.
77/L.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O. n. 228/L.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n.
123/L.
- Il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
4 maggio 2016, n. L 119/1.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo dei documenti nel settore pubblico) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n.
37.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162.
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277, S.O. n. 52.
- Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229
(Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2018, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le
procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 giugno 1982, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 1997, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo
per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1998, n. 40.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per
l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 2019, n. 49.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O. n. 223/L.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione
degli enti e delle associazioni nautiche di livello
nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2009, n. 65.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da
diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
2013, n. 88.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 maggio 2018 (Aggiornamento ISTAT degli importi
dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in
materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 2018, n. 177.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 marzo 2019 (Determinazione dei diritti da
corrispondere per l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2019, n. 91.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 5,
della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per
la riforma del codice della nautica da diporto):
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della
salute, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita'
da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza
della navigazione da diporto e di prevenzione degli
incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della
salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque
interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono
nelle medesime acque, con particolare riferimento
all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in
relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla
tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del
pericolo derivante da condotte illecite al fine di
garantire comunque l'effettivita' degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari
per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione di
sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto
(GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi
sul mercato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati in conformita' con i criteri di semplificazione
delle procedure, tali da consentire la revisione del codice
della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il
riparto delle competenze nonche' al fine di migliorare le
condizioni di effettiva concorrenzialita' del settore
nell'ambito della Strategia europea per una maggiore
crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo
(COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in
materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unita'
da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti
formali posti a carico dell'utenza e delle procedure
amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli
adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai
fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione,
della disciplina in materia di navigazione temporanea di
imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite
dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di
documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in
riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per
la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei
natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto
dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della
salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive
della nautica, di un numero congruo di accosti riservati
alle unita' in transito, con particolare attenzione ai
posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare
l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle
aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi
di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie
informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unita' da
diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d'uso per la nautica minore delle
strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che
presentino caratteristiche particolarmente idonee per
essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di
piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione
pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei
contratti di costruzione, di compravendita, di locazione,
di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo
al fine di adattarla alle specifiche esigenze e
caratteristiche del settore della nautica da diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti
psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e
uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti
nautiche e revisione delle procedure di accertamento e
certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della
mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in
relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo
svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed
economia delle risorse istituzionali destinate
all'attivita' di controllo in materia di sicurezza della
navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita'
alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed
il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti
attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di
attivita' di controllo da parte dello Stato di approdo, con
particolare riguardo al corretto recepimento della
definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di
applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da
diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto
agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza
delle unita' e delle dotazioni anche alla luce
dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture
ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per
la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle
proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e
dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani
formativi scolastici, nel rispetto dei principi
costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione
della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale
dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali
della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita
umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali
delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale,
aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile
nel sito istituzionale della Federazione italiana vela
(FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei
comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli
oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco
nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico
degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del
brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le
proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato
nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei
tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle
qualifiche - European Qualification Framework (EQF)
dell'Unione europea;
u) razionalizzazione delle attivita' di controllo
delle unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche
atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico
delle stesse unita' in ambiti temporali limitati nel
rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria,
aumentando l'entita' delle sanzioni vigenti di un terzo,
sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle
violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unita' da
diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di
legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente
emanato dall'autorita' competente in materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque
interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una
disposizione di legge o di un regolamento in materia di
sicurezza della navigazione e prevedendo altresi'
l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei
limiti di velocita', anche da parte delle imbarcazioni
commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di
campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno
degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell'ambito della revisione della disciplina
sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di
sanzioni piu' severe a carico di coloro che conducono
unita' da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
stupefacenti, nonche' nei confronti di coloro che
utilizzando unita' da diporto causano danni ambientali,
ovvero determinano una situazione di grave rischio per la
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino,
attraverso misure che, a seconda della gravita' della
violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro
dell'unita' da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per
l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema
sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione
delle sanzioni in funzione della gravita' delle
fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita'
del comportamento, con l'introduzione anche di misure
riduttive dell'entita' delle sanzioni in caso di
assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti,
nonche' l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella
materia della sicurezza nautica per le quali e' prevista la
sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi
entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano
specificamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, il testo per il parere definitivo delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le
modalita' di cui al presente articolo, il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi medesimi.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L.
- Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229
(Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2018, n. 23.
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), e' aggiunta la seguente: «c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.»;
b) al comma 3, la parola «extraeuropei» e' sostituita dalle seguenti: «di un Paese terzo».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo;
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio
delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle
strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e
di traino delle unita' di cui all'articolo 3;
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa
europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio
di attivita' in forma itinerante di somministrazione di
cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del
diportista (STED) una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la
disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della
polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e
di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
cui sono adibite.».
 
Art. 3
Nautica sociale

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
(Omissis).».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo la parola «ovvero» sono inserite le seguenti: «fino a»;
b) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial
yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del
presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui
alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/
ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi
ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno;
h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita'
da diporto a comando remoto priva a bordo di personale
adibito al comando.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.»;
c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1.
Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per
finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro
internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il
regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al
comma 1 sono:
a) la licenza per navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo
conforme al modello approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma
3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la
facolta' di sostituire la licenza di cui al comma 3,
lettera a) con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo
150 del codice della navigazione, e il ruolino di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo
170 del medesimo codice.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.».
b) al comma 3:
1) le parole «in nome o per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in nome e per conto»;
2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»;
3) dopo le parole «un attestato dell'autorita'» e' inserita la seguente: «straniera».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1.
Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati
a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura
CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da
un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di
un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando
l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il
cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita'
presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma
1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da
diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi'
il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il
codice identificativo dello scafo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri
pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea, o di
Stati terzi individuati con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal
registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato
dell'autorita' straniera competente, con validita' massima
di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le
generalita' del proprietario e gli elementi di
individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in
servizio in uno degli Stati membri dell'area economica
europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione
tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini
commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto
dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle
imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di
cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza
che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2,
svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta
la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a
fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione
e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta
salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione
da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da
diporto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «e il certificato di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni
da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di
una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere,
ove si tratti di prima immissione in servizio,
l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando
domanda allo Sportello telematico del diportista (STED).
Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale
attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente
le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che
ne sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori
di propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta
fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio
dell'imbarcazione o della nave fino alla data di
presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di
navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene
in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal
comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e
il ruolino di equipaggio.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo
di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la
licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono
restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED)
e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell'articolo 19.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di
navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi
da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo
15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, la
licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla
navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza
alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da
diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del
diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che
abilita al tipo di navigazione consentito dalle
caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella
dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma
3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II.».
- Per il testo dell'art. 15-ter del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato
motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo
Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la
licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla
presentazione dei documenti.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di
idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza
per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo
stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento
di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta
lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e'
rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il
rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 2018, n. 152 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49.
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti organismi;
c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.».

Note all'art. 11:
- L'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava:
«Art. 27 (Natanti da diporto)».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
«Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di
navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese
le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e'
redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unita' da
diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto
proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di
navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti
prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di
distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un
documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla
navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta
giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i
documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello
telematico del diportista (STED) su supporto informatico o
per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di
iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista
(STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo'
essere superiore a sei mesi.».
- Per il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
10.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
 
Art. 12
Unita' da diporto a controllo remoto

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.».

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo la parola «satellitare» sono inserite le seguenti: «, o con apparato equivalente,»;
b) al comma 11-bis, la parola «conduttore» e' sostituita dalla seguente: «comandante».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e
dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto
con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e'
fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in
radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme
stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a
distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle
unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono
esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo
l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per
mezzo delle quali e' effettuato il servizio di
corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la
conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
trattasi di unita' proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli
apparati sprovvisti della certificazione di conformita'
sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita'
competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita'
competente e corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata allo Sportello telematico del diportista
(STED), che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di
esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di
esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida
fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e'
riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e'
sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato
stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di
esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo
dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero
dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in
cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo
ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata
di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio
non e' subordinato ad alcun esame.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo
delle unita' da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di
affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e
di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati
radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini
stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita'
competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' attestante l'assunzione di
responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e
l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico
di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in
navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi'
obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato
elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato
equivalente, della posizione.
11-bis. Il comandante dell'unita' da diporto e'
responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di
quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente
codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e
apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente
codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le
navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172, che navigano nelle acque marittime e interne, le
condizioni per il rilascio delle certificazioni di
sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio,
nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere
tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e da diporto utilizzate a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»;
b) al comma 1-bis, le parole «da diporto oggetto di contratti di noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,» e dopo la parola «marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si
intenda imbarcare sulle unita' da diporto, anche utilizzate
a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, quali
membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole
della gente di mare o della navigazione interna, deve
essere preventivamente richiesto dal proprietario o
dall'armatore all'autorita' competente apposito documento,
redatto in conformita' al modello approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso
documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e
sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio,
nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche, appartenenti al medesimo armatore e'
consentita la rotazione sulle predette unita' senza la
prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e'
fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso
giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita'
marittima o della navigazione interna competente la
composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna
unita'.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera d), dopo le parole «da diporto» sono aggiunte le seguenti: «e moto d'acqua»;
b) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due
tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000
cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori
bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a
quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel
non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel
sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a
40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di
lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali
e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a
quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le
imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i
natanti a vela con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano
oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma
3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite
dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana,
ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a
condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
a) categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) categoria B: abilitazione al comando di navi da
diporto;
c) categoria C: abilitazione alla direzione nautica
di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) categoria D: abilitazione speciale al comando di
natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.
6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C
possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla
durata della loro validita', conseguenti all'esito degli
accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede
di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche
di categoria D possono essere indicate anche limitazioni
relative alla tipologia di unita' da diporto, alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori
installati, ai limiti di navigazione, anche entro
specifiche distanze dalla costa e alle condizioni
meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono
essere indicate anche limitazioni alla durata della loro
validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di
specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o
mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle
limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati,
ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente
codice, adottato anche di concerto con il Ministro della
salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti
psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono
conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di
stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in
servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
in possesso di specializzazione di comandante di unita'
navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in
possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali
della Marina militare senza alcun limite dalla costa o
dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi. (105)
6-quater. La patente nautica di Categoria A e'
conseguita senza esami dal personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o
volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La
stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio
permanente o in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e
6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal
servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici
e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
codice.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.»;
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;»;
c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;»;
d) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.»;
e) al comma 3, dopo le parole «compagnie di assicurazione» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati»;
f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.
g) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 39-bis del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti
nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della
navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso
di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione
amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
sull'utenza diportistica, anche a favore di altre
Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono
essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei
titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle
patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai
procedimenti amministrativi successivi, come quelli di
rinnovo, di sospensione e di revoca;
b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui
all'articolo 39, comma 6-bis;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste
dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione
o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che
comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative
accessorie, anche per effetto di recidive;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il
titolare e' stato coinvolto con addebito di
responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di
sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di
sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
annotate in anagrafe.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle
Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi
e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle
compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati
di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere
i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza
del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero
dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo
Ministero ai sensi del citato articolo 62.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale
delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli
articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati,
le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico
rilevante e le misure di tutela per gli interessati,
assicurando la protezione dei dati personali per i diritti
e le liberta' degli interessati attraverso misure di
garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee
misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di
accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei
dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 62 e 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune
puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine
esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita'
non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. I
comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite
convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei
soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati
contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino
un codice identificativo univoco per garantire la
circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con
le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai
sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della
dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74
dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte
prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di
trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili
dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi
che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono
assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
dell'ANPR.»
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 27 aprile 2016,
n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione
dei dati), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17
Noleggio di unita' da diporto

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto). - 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o piu' localita' predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.».

Note all'art. 17:
- L'art. 47 del citato decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo,
recava:
«Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto)».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «del noleggiatore» sono inserite le seguenti: «o dei noleggiatori a cabina».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 48 (Obblighi del noleggiante). - 1. Il
noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita'
da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata
convenientemente, completa di tutte le dotazioni di
sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni, estesa in favore del
noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri
per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in
dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). - 1. Nel noleggio
di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente
pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile,
all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo,
per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia
stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a
quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel
contratto.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole «con il solo requisito del possesso» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 49-bis del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di
incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
proprietario persona fisica o societa' non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1,
iscritte nei registri nazionali, puo' effettuare, in forma
occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'.
Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso da
almeno tre anni della patente nautica di cui all'art. 39
del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della
patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale
diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono
comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio
di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente
titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle
entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente
competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di
impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma
2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza
della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1,
del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di
cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a
quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del
percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20
per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al
presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate
prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la
possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime.».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di vela). - 1. E' istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita' dell'istruttore professionale di vela puo' essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purche' abitualmente e non occasionalmente.
2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela e' disposta nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;
c) modalita' di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
d) modalita' di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa;
g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.».

Note all'art. 21:
- L'art. 49-quinquies del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto
legislativo, recava:
«Art. 49-quinquies (Istruttore di vela)».
- Si riporta il testo degli articoli 285 e 384 del
codice di procedura penale:
«Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in
un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona
sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
della liberta', se non per il tempo e con le modalita'
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia
cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche
quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in
conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso
di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del
codice penale.»
«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di
identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo
di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della
persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo
a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da
guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il
pubblico ministero abbia assunto la direzione delle
indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
propria iniziativa qualora sia successivamente individuato
l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali
il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero.».
- Si riporta il testo degli articoli 215, 216, 219 e
222 del codice penale:
«Art. 215 (Specie).
Le misure di sicurezza personali si distinguono in
detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una
casa di lavoro;
2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;
3° il ricovero in un manicomio giudiziario;
4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1° la liberta' vigilata;
2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in
una o piu' Provincie;
3° il divieto di frequentare osterie e pubblici
spacci di bevande alcooliche;
4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza
senza indicarne la specie, il giudice dispone che si
applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di
un condannato per delitto, ritenga di disporre
l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa
di lavoro.».
«Art. 216 (Assegnazione a una colonia agricola o ad una
casa di lavoro).
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di
lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu'
sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo
delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della
abitualita', della professionalita' o della tendenza a
delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri
casi indicati espressamente nella legge.»
«Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di
custodia).
Il condannato, per delitto non colposo, a una pena
diminuita per cagione di infermita' psichica o di cronica
intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero
per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di
cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno,
quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel
minimo a cinque anni di reclusione.
Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la
pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura
di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre
anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge
stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato
e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa
di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire
alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di
condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da
alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di
cura e di custodia, non si applica altra misura di
sicurezza detentiva.»
«Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario).
Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica,
ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze
stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato
il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per
un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di
contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per
i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la
reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due
anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e'
comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario
e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di
cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la
pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo
a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio
giudiziario debba scontare una pena restrittiva della
liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita
fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici
e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta',
quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come
reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella
prima parte dell'articolo stesso.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
si vedano le note all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile
2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione
dei dati), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:
«Art. 5.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario
nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i
cittadini presenti nel territorio della Repubblica
l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di
uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed
ostetrico-generica con le modalita' previste dalle
convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i
limiti previsti nella convenzione, nel prontuario
terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto
INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di
Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i
limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
prevedono eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art.48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti
previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione
di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano
ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le
modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle
unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la
legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di
cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori
nominati ai sensi dell'art.72 della citata L. 23 dicembre
1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e
servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime
adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la parte
riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al
successivo comma e degli organi di amministrazione della
Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel
rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle
finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con
le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
contributi di cui all'art.4 della L. 2 maggio 1969, n. 302,
in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita'.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le
regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera
fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti
disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29
giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita'
sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei
rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di
delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle
Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
cui all'art.21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento
delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli
ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro
funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di
direttive emanate dalle Regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
effettuati, oltre che dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture
pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
tecnici generali che saranno adottati con decreto del
Ministro della sanita'.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' minima di diciotto anni;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione;
f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;
g) certificato di idoneita' psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e' rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».

Note all'art. 22:
- L'art. 49-sexies del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto
legislativo, recava:
«Art. 49-sexies (Elenco dell'istruttore di vela e
condizioni dell'iscrizione).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286):
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni deidecreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992e all'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 49-septies (Scuole nautiche ). - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.

Note all'art. 23:
- L'art. 49-septies del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto
legislativo, recava:
«Art. 49-septies (Scuole nautiche)».
- Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali).
(Omissis).
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di
merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada.
h).
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.
229, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 508 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente
non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del
proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e'
tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al
quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
richiedano, il direttore didattico o il preside possono
vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di
istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o
del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva, sentito il parere del
consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal
quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli
scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto
di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile
con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego
pubblico e' tenuto a darne immediata notizia
all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione
di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non puo'
esercitare attivita' commerciale, industriale e
professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
dipendenze di privati o accettare cariche in societa'
costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei
casi di societa' cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel
comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del
servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione
disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
con provvedimento del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale docente della scuola materna,
elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, per il personale docente degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente e' consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside,
l'esercizio di libere professioni che non siano di
pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si
vedano le note all'art. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 123, commi 11 e 12 e
dell'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
«Art. 123 (Autoscuole).
(Omissis).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 11.130 ad euro 16.694. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
(Omissis).
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 695.
(Omissis).»
«Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie).
(Omissis).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare
quelli massimi di cui al comma 1.
(Omissis).».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
si vedano le note all'art. 16.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali), si vedano le note all'art. 21.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile
2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione
dei dati), si vedano le note alle premesse.
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».

Note all'art. 24:
- L'art. 49-octies del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto
legislativo, recava:
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica)».
- Si riporta il testo dell'art. 36, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie).
(Omissis).
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli
organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali,
civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio
delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che
possono configurarsi come violazioni tributarie devono
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le
modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per
l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia
di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a
comprovarli.».
- Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note all'art.
15.
- Per il testo degli articoli 123, commi 11 e 12 e 195,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), si vedano le note all'art. 23.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
si vedano le note all'art. 16.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali), si vedano le note all'art. 21.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile
2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione
dei dati), si vedano le note alle premesse.
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «alle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»;
b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».

Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 49-nonies del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 49-nonies (Disciplina del transito delle unita'
da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare
alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di
banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da
ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione
residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza
oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di
sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da
diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere
individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per
rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli
approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun
anno il numero degli accosti riservato al transito e'
determinato nell'otto per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun
anno il numero degli accosti riservato al transito
destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
motore, condotte da persone con disabilita' o con persone
con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di
preferenza una area che risulta di comodo accesso e
collocata alla minore distanza possibile dai punti di
erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di
ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
il simbolo identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che
consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da
diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con
disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di
ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare
al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo
non in concessione la citata comunicazione e' fatta
all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con
disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere
occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
caso di arrivo di unita' condotta da persona con
disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che
abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al
comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra
unita' con persona con disabilita', per un giorno e una
notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non
consentono di riprendere la navigazione, l'autorita'
marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui
ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e
siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima
territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i
posti di ormeggio riservati al transito possono essere
utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in
regime di concessione destinati alla navigazione e al
trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli
accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di
garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi
alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da
diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento
alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica
da diporto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con
gli interessi marittimi e con la sicurezza della
navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle
riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o
che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza
turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o
l'ente competente, con proprio atto determina le modalita'
attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto,
a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio,
nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda
fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le
tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in
transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei
punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
del presente articolo, si applicano le sanzioni
amministrative previste dal codice della navigazione in
materia di uso del demanio marittimo.».
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 52 decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 7, dopo le parole «progetti formativi con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministero della difesa, la Marina militare,».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 52 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 52 (Giornata del mare e cultura marina). - 1. La
Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale
«Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare
inteso come risorsa di grande valore culturale,
scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado possono
promuovere nell'ambito della propria autonomia e
competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del
mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3,
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della
cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, delle politiche agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato
olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune
direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale,
storico, letterario e artistico legato al mare, in
particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo
sviluppo sociale, economico e culturale del territorio
nazionale nonche' al fine di preservare le tradizioni
marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero,
possono essere organizzate manifestazioni pubbliche,
cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate alla
costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani
generazioni della cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle prerogative costituzionali delle
regioni, puo' essere inserito nei piani formativi degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento
della cultura del mare e dell'educazione marinara.
L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole
pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e
da docenti specialistici nel caso in cui non e' possibile
coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere
realizzati tramite specifici progetti formativi con il
Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle
Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega
navale italiana, associazioni nazionali di categoria,
nonche' attraverso gli istituti tecnici - settore
tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono
organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».

Note all'art. 27:
- Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di cibi e
bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico). -
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni
disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e
bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio
operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da
diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la
stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la
relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu'
restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico
diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri
dovuti al loro abuso.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e'
disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi
nautici durante la stagione balneare, allo scopo di
contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul
rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2,
irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti.».
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 2004/852
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30
aprile 2004, n. L 139/1.
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 28:
- Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - 1. Se
nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da
diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita'
da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o
consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le
modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto
l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale,
il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il
caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e
sulle loro cause.
3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del medesimo
codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da
diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai
sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che
possono essere causati dai prodotti di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e'
informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati
risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3.
L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi
agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In
nessun caso l'archivio registra dati personali
identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del
presente codice e' stabilita l'organizzazione e il
funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis,
l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la
trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime,
della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Per il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
si vedano le note all'art. 21.
- Il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L
218.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto
parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto
parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente
completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul
mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo
denominati 'componenti';
e) motori di propulsione installati o specificamente
destinati ad essere installati su o in unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita' da
diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione
rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e
costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto:
1) unita' da diporto destinate unicamente alle
regate, comprese le unita' a remi e le unita' per
l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso
dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la
propulsione umana, gondole e pedalo';
3) tavole da surf progettate unicamente per la
propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu'
persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unita' storiche originali e singole riproduzioni
di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950,
ricostruite principalmente con i materiali originali e
identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che
non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unita' da diporto costruite per uso personale, a
condizione che non siano successivamente immesse sul
mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque
anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da
diporto;
8) unita' da diporto specificamente destinate a
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a
fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' da diporto a vapore a combustione
esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote
o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla
terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle
emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o
specificamente destinati a essere installati sui seguenti
prodotti:
1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle
regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione
che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unita' da diporto specificamente destinate a
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a
fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3,
indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su
ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia
sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori
di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al
1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da
diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale,
a condizione che non siano successivamente immessi sul
mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque
anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da
diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni
acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I
del presente decreto:
1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b);
2) unita' da diporto costruite per uso personale, a
condizione che non siano successivamente immesse sul
mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque
anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da
diporto.
3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa
essere utilizzata anche per il noleggio o per
l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non
la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto
quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini
di diporto.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «annualmente» e' soppressa;
b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti: «, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 64 (Diritti di ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche). - 1. L'ammissione
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e'
subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo
sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle
relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il quale viene aggiornato periodicamente e secondo
necessita'.».
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo
3 novembre 2017, n. 229

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' abrogata;
b) alla lettera h), dopo le parole «in solitario,», sono inserite le seguenti: «anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,», la parola «rilasciati» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate» e dopo le parole «n. 171» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli apparati di comunicazione»;
c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011»;
d) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo codice»;
e) la lettera o) e' abrogata;
f) alla lettera s), la parola «conduttore» e' sostituita dalla seguente: «locatario»;
g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:
«bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto, delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo;
bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalita' di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in acque estere.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1.
Con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, della salute,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento
di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita' per
l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la
disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento,
di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla
categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per
trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a
favore di terzi del contratto di leasing e individuazione
delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle
navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale
di dichiarazione e revoca di armatore;
e) (Abrogata);
f) definizione delle procedure e delle modalita'
relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato
di idoneita' al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da
diporto in mare e nelle acque interne e delle unita'
utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'art.
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle
acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio
delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei
mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e
delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione,
nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere
tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione,
con particolare riguardo alla navigazione in solitario,
anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca
e soccorso nazionale se in presenza di strumenti
elettronici per la localizzazione, ivi compresi gli
apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione
tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di
esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciate ai sensi
dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione;
i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici,
psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la
revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle
modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate
a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture
pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attivita'
di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico
sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con
disabilita', a condizione che le visite siano svolte da
medici in possesso del codice identificativo per il
rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto
ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio
2011;
l) definizione dell'organizzazione e del
funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti
nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle
finalita' istituzionali e le modalita' e i tempi per la
trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art.
39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi
dell'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e quelle per tutelare i diritti fondamentali
degli interessati secondo le previsioni di cui agli
articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo Codice;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei
limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche
diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di
compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di
navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui
all'art. 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, per le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172;
o) (Abrogata);
p) disciplina del deposito della licenza di
navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la
competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni
del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, per quanto applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello
Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalita' per
l'accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni
essenziali per il comando dei natanti da diporto che il
locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al locatario
dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente
nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della
normativa tecnica europea e internazionale di riferimento
per l'elaborazione della regola tecnica in materia di
sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione
alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale
liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di
nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che
effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche
di cui all'art. 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel
registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di
assistenza e traino e relativi requisiti
tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti
dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento
della patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al
fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che
devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che
trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei
passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano
cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw
78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc
2006, Ballast Water Management Convention 2004,
International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al
precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni,
laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni
alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente
non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da
impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei
limiti di velocita';
bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo
delle unita' da diporto a controllo remoto, delle
responsabilita' connesse e del regime assicurativo;
bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul
ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione
delle procedure e alla luce delle modalita' di
comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in
acque estere.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'art. 36-bis, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'art. 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'art. 49-quater, comma 13,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
introdotto dall'art. 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all'art. 49-sexies, comma 10,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
introdotto dall'art. 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'art. 19-bis, comma 4, del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto
dall'art. 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'art. 53-bis, comma 7, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'art. 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'art. 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni
al regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge
1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del
regolamento di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171:
a) art. 32, commi 1, 2 e 3;
b) art. 42;
c) art. 43, commi 1 e 2;
d) art. 44.».
- Si riporta il testo degli articoli 2-sexies e
2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del
medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento
interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il
motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori
e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2-septies.»
«Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, il trattamento di dati personali relativi a condanne
penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla
base dell'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e'
consentito, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento,
solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano
garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1
nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono
individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il
trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti
da parte del titolare o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di
lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e
contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli
articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di
onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti
interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai
regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a
sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la
prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o
situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio
dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto
dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto
dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la
raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi
dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni
di legge in materia di comunicazioni e informazioni
antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita'
sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per
la produzione della documentazione prescritta dalla legge
per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale
di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in
materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di
attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi
dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle
normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3
non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le
liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con
il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente
articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica
si applicano le disposizioni previste dall'art. 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il
trattamento dei dati di cui all'art. 10 del Regolamento,
effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'
organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con
le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il
decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati
trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento
eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione e prevede le garanzie appropriate per i
diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e'
adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente
comma, di concerto con il Ministro dell'interno.».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La
valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3
e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII.
1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in
commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica
la valutazione di post costruzione. La disciplina per la
realizzazione di una modifica o di una conversione
rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per
tali unita' da diporto, ai fini della conferma del
mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento
di attuazione del codice della nautica da diporto.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, del citato
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita'
applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure
indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima
dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2,
comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui
all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di
cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha
effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto
in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un
motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una
modifica o conversione rilevante dello stesso o della
stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di
un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto
in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di
applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22
prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio
del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto
costruita per uso personale prima della scadenza del
periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22
prima dell'immissione sul mercato del prodotto.».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2-bis, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere
portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano
regolatore portuale).
(Omissis).
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e'
valutata con priorita' la finalizzazione delle predette
strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il
piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore
portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi,
nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di
imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti
dall'art. 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal
presente decreto legislativo, si vedano le note art. 4.
 
Art. 33
Disposizioni transitorie

1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti.
3. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la nautica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009.
4. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la denominazione di centro di istruzione per la nautica in base alla disciplina previgente, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attivita' di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli articoli 49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, nonche' le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti.
6. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i bandi di selezione per esperti velisti emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Note all'art. 33:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione
degli enti e delle associazioni nautiche di livello
nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19 marzo 2009, n. 65.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto):
«Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti
nautiche). - 1. L'esame per il conseguimento della patente
nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia
dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore
nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del
circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto in servizio permanente
effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato
maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i
docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli
istituti nautici o professionali, tra il personale della
gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario
n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di
navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato,
per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della
Direzione generale territoriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi
soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di
quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento
della prova teorica e pratica di navigazione a vela
l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato
dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale
italiana.
2. La commissione d'esame per il conseguimento della
patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun
limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario
marittimo ed e' costituita:
a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado
non inferiore a tenente di vascello in servizio o in
congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di
porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e
manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra
coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante
di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di
comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di
presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;
b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di
porto in possesso del titolo professionale di capitano di
lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o
abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del
Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei
trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008
o da un capitano del diporto, in qualita' di membro;
c) da un esperto velista designato dalla Federazione
italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di
membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di
navigazione a vela.
3. La commissione d'esame per il conseguimento della
patente per il comando delle navi da diporto e' nominata
dal capo del compartimento marittimo con le modalita'
indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente
articolo.
4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono
svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di
porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli
esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B
e C sono adottati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».
 
Art. 34
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Speranza, Ministro della salute

Dadone, Ministro per la per la
pubblica amministrazione

Bonafede, Ministro della giustizia

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede