Gazzetta n. 304 del 7 dicembre 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 |
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private; Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto; Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante linee guida disturbi specifici di apprendimento; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2018; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 2 ottobre 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 1° agosto 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2020; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse - Si riportano gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - La legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2015, n. 245. - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord. - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, Ediz. Straord. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. - La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. - La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. - La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6. - La legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L. - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244. - La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183/L. - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. n. 208. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77/L. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. n. 228/L. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L. - Il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L. - Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. - Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162. - Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, S.O. n. 52. - Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2018, n. 23. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1982, n. 170. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n. 271. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O. n. 17. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1998, n. 40. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, S.O. n. 223/L. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2009, n. 65. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2013, n. 88. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018 (Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2018, n. 177. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019 (Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2019, n. 91. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto): «Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attivita' subacquea; c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti sanzionatori; d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica; e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita' del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unita' da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo; b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali; c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera; e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate; f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unita' in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap; g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto; l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi; m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto; n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto; o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore; p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva; q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unita' e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica; r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole; t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo: 1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti; 2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea; u) razionalizzazione delle attivita' di controllo delle unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita' in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entita' delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unita' da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresi' l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocita', anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione; z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe a carico di coloro che conducono unita' da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonche' nei confronti di coloro che utilizzando unita' da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravita' della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unita' da diporto; aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita' delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali e' prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. 5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi. (Omissis).». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148/L. - Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2018, n. 23. |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), e' aggiunta la seguente: «c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.»; b) al comma 3, la parola «extraeuropei» e' sostituita dalle seguenti: «di un Paese terzo».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3; c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. 3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.». |
| Art. 3 Nautica sociale
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale: a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; b) il complesso delle attivita' finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalita'. 2. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. (Omissis).». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e), dopo la parola «ovvero» sono inserite le seguenti: «fino a»; b) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.»; c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15-ter del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). - 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice. 3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38; c) il libro unico di bordo. 4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l'atto di nazionalita' di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.». b) al comma 3: 1) le parole «in nome o per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in nome e per conto»; 2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»; 3) dopo le parole «un attestato dell'autorita'» e' inserita la seguente: «straniera».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea, o di Stati terzi individuati con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' straniera competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'. 4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «e il certificato di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata: a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2. 1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio. 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita' UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'. 3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.». - Per il testo dell'art. 15-ter del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 5. |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di navigazione» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio). - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). - 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. 2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa. 5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa. 6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competenti. 7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.».
Note all'art. 11: - L'art. 27 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 27 (Natanti da diporto)». - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Art. 23 (Licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa. 3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. 4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. 6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.». - Per il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 10. - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. |
| Art. 12 Unita' da diporto a controllo remoto
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto). - 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo. 2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'. 3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica.».
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, dopo la parola «satellitare» sono inserite le seguenti: «, o con apparato equivalente,»; b) al comma 11-bis, la parola «conduttore» e' sostituita dalla seguente: «comandante».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza). - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente. 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti. 11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione. 11-bis. Il comandante dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.». |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «e da diporto utilizzate a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»; b) al comma 1-bis, le parole «da diporto oggetto di contratti di noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,» e dopo la parola «marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Ruolino di equipaggio). - 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera d), dopo le parole «da diporto» sono aggiunte le seguenti: «e moto d'acqua»; b) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. 2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto. 3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. 4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. 5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto. 6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; b) categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi. (105) 6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.». |
| Art. 16 Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.»; b) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;»; c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;»; d) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.»; e) al comma 3, dopo le parole «compagnie di assicurazione» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati»; f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. g) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 39-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice. 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica: a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica; b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca; b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis; c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. 3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito: a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate; b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge; c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.». - Si riporta il testo degli articoli 62 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). 4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente. 5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui all'articolo 50; b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.» «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.». - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Per i riferimenti al regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 17 Noleggio di unita' da diporto
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto). - 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o piu' localita' predefinite. 3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.».
Note all'art. 17: - L'art. 47 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto)». |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «del noleggiatore» sono inserite le seguenti: «o dei noleggiatori a cabina».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 48 (Obblighi del noleggiante). - 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.». |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). - 1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto. 1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.». |
| Art. 20 Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole «con il solo requisito del possesso» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 49-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'art. 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.». |
| Art. 21 Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-quinquies (Istruttore professionale di vela). - 1. E' istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita' dell'istruttore professionale di vela puo' essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purche' abitualmente e non occasionalmente. 2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. 3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10. 6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e); b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b); d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale; e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione. 7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio. 8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela e' disposta nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c); b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale; c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale. 9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela; b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679; c) modalita' di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale; d) modalita' di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela; e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa; g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.».
Note all'art. 21: - L'art. 49-quinquies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 49-quinquies (Istruttore di vela)». - Si riporta il testo degli articoli 285 e 384 del codice di procedura penale: «Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.» «Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.». - Si riporta il testo degli articoli 215, 216, 219 e 222 del codice penale: «Art. 215 (Specie). Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3° il ricovero in un manicomio giudiziario; 4° il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive: 1° la liberta' vigilata; 2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie; 3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4° l'espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.». «Art. 216 (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro). Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere; 3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.» «Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia). Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e' ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non e' inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso e' stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e' ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato e' persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo' sostituire alla misura del ricovero quella della liberta' vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.» «Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario). Nel caso di proscioglimento per infermita' psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'Autorita' di pubblica sicurezza. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della liberta' personale, l'esecuzione di questa e' differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note all'art. 16. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: «Art. 5. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art.72 della citata L. 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art.4 della L. 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art.21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.». |
| Art. 22 Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-sexies (Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. 2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) hanno un'eta' minima di diciotto anni; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni; d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a); e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione; f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre; g) certificato di idoneita' psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti. 3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi. 4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela. 5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e' rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente. 6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.».
Note all'art. 22: - L'art. 49-sexies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 49-sexies (Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione).». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): «Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti. 1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni deidecreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.». |
| Art. 23 Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-septies (Scuole nautiche ). - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. 2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. 3. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) hanno compiuto gli anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ); d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria. 5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica. 6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento. 7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante. 8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma. 9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione. 10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti. 12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. 14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti: a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume; d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). 15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. 16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.
Note all'art. 23: - L'art. 49-septies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 49-septies (Scuole nautiche)». - Si riporta il testo dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). (Omissis). 3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada. h). (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 508 (Incompatibilita'). - 1. Al personale docente non e' consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. 5. Nessun alunno puo' essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 6. Al personale ispettivo e direttivo e' fatto divieto di impartire lezioni private. 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non e' cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e' tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di societa' cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O. - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si vedano le note all'art. 22. - Si riporta il testo dell'art. 123, commi 11 e 12 e dell'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 123 (Autoscuole). (Omissis). 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 ad euro 16.694. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (Omissis). 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 695. (Omissis).» «Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). (Omissis). 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. (Omissis).». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note all'art. 16. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), si vedano le note all'art. 21. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati), si vedano le note alle premesse. |
| Art. 24 Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' sostituito dal seguente: «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; b) hanno compiuto gli anni ventuno; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali. 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti. 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15. 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica. 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
Note all'art. 24: - L'art. 49-octies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sostituito dal presente decreto legislativo, recava: «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica)». - Si riporta il testo dell'art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): «Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). (Omissis). I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.». - Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 15. - Per il testo degli articoli 123, commi 11 e 12 e 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si vedano le note all'art. 23. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), si vedano le note all'art. 16. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), si vedano le note all'art. 21. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati), si vedano le note alle premesse. |
| Art. 25 Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «alle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»; b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».
Note all'art. 25: - Si riporta l'art. 49-nonies del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 49-nonies (Disciplina del transito delle unita' da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 50 posti barca: due; b) fino a 100 posti barca: tre; c) fino a 150 posti barca: cinque; d) fino a 250 posti barca: dieci; e) da 251 a 500 posti barca: quindici; f) da 501 a 750 posti barca: venti; g) oltre 750 posti barca: venticinque. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre; d) da 300 a 400 posti barca: quattro; e) da 400 a 700 posti barca: sei; f) oltre 700 posti barca: otto. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso. 5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente. 6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento. 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente. 9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione. 10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri. 11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza. 12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.». |
| Art. 26 Modifiche all'articolo 52 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 7, dopo le parole «progetti formativi con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministero della difesa, la Marina militare,».
Note all'art. 26: - Si riporta l'art. 52 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 52 (Giornata del mare e cultura marina). - 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale «Giornata del mare» presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare. 4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive. 5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare. 6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto. 7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica. 8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
| Art. 27 Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».
Note all'art. 27: - Si riporta l'art. 57-bis del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico). - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. 2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.». - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 2004/852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139/1. |
| Art. 28 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto. 3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note all'art. 28: - Si riporta l'art. 60 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). - 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. 3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto. 3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Per il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si vedano le note all'art. 21. - Il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE): «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti'; e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a: a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto: 1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante; 2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo'; 3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi; 4) tavole da surf; 5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante; 6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto; 8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri; 9) sommergibili; 10) veicoli a cuscino d'aria; 11) aliscafi; 12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; 13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto: 1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti: 1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante; 1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri; 1.4) sommergibili; 1.5) veicoli a cuscino d'aria; 1.6) aliscafi; 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; 2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7); 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto; c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto: 1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b); 2) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto. 3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.». |
| Art. 29 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola «annualmente» e' soppressa; b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti: «, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 64 (Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche). - 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. 2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita'.». |
| Art. 30 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229
1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) e' abrogata; b) alla lettera h), dopo le parole «in solitario,», sono inserite le seguenti: «anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,», la parola «rilasciati» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate» e dopo le parole «n. 171» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli apparati di comunicazione»; c) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011»; d) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo codice»; e) la lettera o) e' abrogata; f) alla lettera s), la parola «conduttore» e' sostituita dalla seguente: «locatario»; g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto, delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo; bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalita' di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in acque estere.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1. Con decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto; c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); d) definizione delle modalita' del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore; e) (Abrogata); f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al noleggio; g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati stessi, gia' rilasciate ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione; i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011; l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo Codice; m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'art. 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; o) (Abrogata); p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile; q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana; r) definizione delle procedure e delle modalita' per l'accertamento del tasso alcolemico; s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al locatario dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente nautica; t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all'art. 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata; z) individuazione delle modalita' di conseguimento della patente nautica senza esami; aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile; bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'; bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto, delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo; bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalita' di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in acque estere. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) il decreto di cui all'art. 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'art. 27 del presente decreto; b) il decreto di cui all'art. 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'art. 33 del presente decreto; c) il decreto di cui all'art. 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'art. 33 del presente decreto. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati: a) il decreto di cui all'art. 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'art. 58 del presente decreto; b) il decreto di cui all'art. 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'art. 38 del presente decreto. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: a) art. 32, commi 1, 2 e 3; b) art. 42; c) art. 43, commi 1 e 2; d) art. 44.». - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita'; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; l) attivita' di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose; s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-septies.» «Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'art. 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'art. 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.». |
| Art. 31 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La valutazione post-costruzione di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'art. 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.». - Si riporta il testo dell'art. 18, del citato legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'art. 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'art. 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'art. 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.». |
| Art. 32 Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.».
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale). (Omissis). 2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, e' valutata con priorita' la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note art. 4. |
| Art. 33 Disposizioni transitorie
1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell'attivita' di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti. 3. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la nautica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009. 4. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la denominazione di centro di istruzione per la nautica in base alla disciplina previgente, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attivita' di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli articoli 49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, nonche' le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti. 6. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i bandi di selezione per esperti velisti emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Note all'art. 33: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009 (Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 marzo 2009, n. 65. - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto): «Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche). - 1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita: a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo; b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita' di membro; c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. 3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo. 4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.». |
| Art. 34 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Amendola, Ministro per gli affari europei
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Speranza, Ministro della salute
Dadone, Ministro per la per la pubblica amministrazione
Bonafede, Ministro della giustizia
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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