Gazzetta n. 305 del 9 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 luglio 2020 |
Modifiche al decreto 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli» che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, «che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'art. 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo»; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante «deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990 - che all'art. 4, comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2019; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalita' attuative della misura "Promozione" di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, recante «OCM Vino - Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalita' operative e procedurali per l'attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019, n. 8677, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2019 al n. 1-902, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019», con cui e' stata disposta, esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, la proroga del termine, previsto all'art. 6 del citato decreto del Ministro, di stipula dei contratti tra AGEA e i soggetti beneficiari individuati dalle Autorita' competenti al 31 dicembre 2019; Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( ...)», con cui al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; Considerato che la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea con nota del 12 novembre 2019 ha invitato l'Italia a modificare la previsione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, introducendo l'obbligo, per il beneficiario del contributo, di comunicazione preventiva alle autorita' competenti delle modifiche minori, di cui al par. 2 dell'art. 53 del regolamento delegato (UE) 2016/1149; Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e sovranazionale; Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; Ravvisata la necessita' di tutelare la capacita' di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione dell'OCM Vino per l'annualita' 2019/2020, a fronte della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di fornire indicazioni circa l'annualita' 2020/2021; Vista la determinazione dirigenziale n. G03759 del 3 aprile 2020, con cui la Regione Lazio, in ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020), ha riammesso con riserva tra i progetti ammissibili per l'annualita' 2019/2020 della misura promozione dell'OCM Vino, del progetto presentato dal soggetto proponente Confagri Wine Promotion, precedentemente escluso con determinazione n. G 18329 del 23 dicembre 2019; Considerato che, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 agosto 2019, n. 8677 prevede che «Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorita' competenti entro il 31 dicembre 2019. Le attivita' sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020»; Tenuto conto che il termine previsto per la stipula dei contratti tra Agea e i soggetti beneficiari ha carattere ordinatorio ed e' finalizzato esclusivamente alla gestione efficace delle risorse assegnate alla misura promozione dell'OCM Vino; Ritenuto necessario ottemperare a quanto predisposto dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del 4 marzo 2020 (RG n. 1018/2020) e, in generale, garantire il massimo accesso possibile alla misura di sostegno alla promozione del vino verso i Paesi terzi ai soggetti correttamente individuati dalle amministrazioni competenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Si dispone che, in relazione ai progetti approvati nell'annualita' 2019/2020, l'epidemia COVID- 19 e' da considerare causa di forza maggiore per la quale si applica quanto previsto al comma 2 dell'art. 17 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 e che, pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo art. 17, possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari comunitari. |
| Art. 2
1. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, attesa la situazione di causa di forza maggiore di cui all'art. 1, si dispone che i soggetti beneficiari possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. 2. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorita' competente entro il 20 luglio 2020, tramite le modalita' definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Le autorita' competenti, valutata l'ammissibilita' in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro sessanta giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del 10 giugno 2019, n. 41666, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore a quanto ivi indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso. 4. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' prevedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 l'eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. 5. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, non puo' modificare le condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all'importo minimo di contributo per Paese indicato all'art. 13, comma 7, del medesimo decreto. Essa puo', tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorita' di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulle graduatorie approvate dalle autorita' competenti. 6. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o piu' Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato e' destinato. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi e' facolta' del soggetto beneficiario proporre attivita' diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 7. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera a), b), c), d), e), ed f) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, nell'ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, e' possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano gia' programmate iniziative. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. 8. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera h) i) e j) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, i soggetti partecipanti, nell'ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva gia' programmato lo svolgimento di iniziative. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante. 9. Qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi nell'ambito di una variazione straordinaria di cui al comma 6 sia parziale, esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, non si applica quanto previsto al comma 7 dell'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresi', l'importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante di cui all'art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del 10 giugno 2019, n. 41666, e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso. 10. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non puo' modificare l'importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno. 11. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non puo' modificare le condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all'importo minimo di contributo indicato all'art. 13, comma 7, del medesimo decreto. Tale variazione straordinaria puo', tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorita' di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulle graduatorie approvate dalle autorita' competenti. 12. La variazione straordinaria di cui al comma 6 puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorita' competente entro il 15 dicembre 2020, tramite le modalita' definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Le autorita' competenti, valutata l'ammissibilita' in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro sessanta giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. 13. Il soggetto beneficiario puo' richiedere sia la variante in riduzione di cui al comma 1 che la variazione straordinaria di cui al comma 6. 14. La variante in riduzione di cui al comma 1 e la variazione straordinaria di cui al comma 7 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, che un soggetto beneficiario puo' presentare nel corso dell'annualita' 2019/2020, cosi' come emendate nei seguenti commi 15 e 16. 15. Al fine di garantire maggiore capacita' di adattamento dei programmi di promozione al contesto, limitatamente all'annualita' 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese terzo destinatario superiore al 20% sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorita' competente almeno quindici giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorita' competente, se del caso, le autorizza entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. 16. Con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica si individua il numero massimo di istanze di variante che un soggetto beneficiario puo' presentare, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, durante l'esecuzione dei progetti per l'annualita' 2019/2020. Tale provvedimento fornira', inoltre, indicazioni sulle procedure per la proposizione di voci di costo non contenute nell'allegato M del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, e la rivisitazione di massimali di spesa per alcune delle voci di costo ivi riportate. 17. Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione, nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera h), i) e j) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il contributo richiesto ed approvato e' data facolta' agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del medesimo decreto del Ministro e di cui all'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781. |
| Art. 3
1. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, Agea, al fine di consentire alle autorita' competenti di ottemperare a ordinanze giudiziarie o alla modifica in autotutela di atti emanati, stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle autorita' competenti entro il 31 agosto 2020. |
| Art. 4
1. Per garantire un efficiente utilizzo delle risorse attribuite ai soggetti beneficiari del contributo della misura Promozione dell'OCM Vino per l'annualita' 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 ed esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, si dispone che le attivita' di promozione, per i soggetti beneficiari che abbiano richiesto il pagamento anticipato del contributo, possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021. 2. Le domanda finali di pagamento dei saldi dei progetti dell'annualita' 2019/2020 sono presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021. |
| Art. 5
1. Esclusivamente per l'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020. Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle autorita' competenti entro il 31 marzo 2021 e le attivita' sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attivita' sono effettuate entro il 31 dicembre 2021. |
| Art. 6
1. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, l'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 2. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto disposto all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, nel caso in cui il soggetto beneficiario usufruisca di ulteriore aiuto con fondi non comunitari, fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute, l'ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera il 90% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, il criterio di priorita' di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' riformulato come segue: «Il soggetto richiede una percentuale di contributo pubblica inferiore al 60%, cosi' come definita nell'avviso predisposto dal Ministero». 4. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, la previsione riguardante le quote di finanziamento pro capite da parte del Ministero e delle regioni dei progetti multiregionali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' riformulata come segue: «In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/132, per la durata in vigore di detto regolamento, a partire dall'annualita' 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, si dispone che la quota di finanziamento pro capite, in relazione ai progetti multiregionali, da parte di Ministero e regioni non supera il 30% dell'importo del progetto presentato». |
| Art. 7
1. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' modificato come segue: «Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengono piu' soddisfatti o le defezioni inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso, AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione dell'eventuale garanzia prestata». 2. A partire dall'annualita' 2020/2021, l'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, e' modificato come segue: «pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorita' competente e ad AGEA prima della loro realizzazione. Esse vengono verificate ex-post da AGEA e qualora, dai controlli effettuati, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente piu' recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto». |
| Art. 8
1. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 750 |
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