Gazzetta n. 305 del 9 dicembre 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 24 novembre 2020
Applicazione agli enti italiani, partecipanti ai sistemi gestiti dalle controparti centrali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il considerando 7 della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, ai sensi del quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi;
Visto l'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 210/2001 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento adottato d'intesa con la Consob, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che partecipano ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto;
Visto l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea concluso ai sensi dell'art. 50 del Trattato UE, e approvato dal Consiglio della UE il 30 gennaio 2020 («accordo di recesso»);
Considerato che, ai sensi del citato accordo di recesso, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell'Unione europea e che l'accordo medesimo, nella parte quarta, prevede un periodo di transizione terminante il 31 dicembre 2020 durante il quale il diritto dell'Unione europea - ivi compresa la direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 210/2001 - continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito;
Considerato che al 1° luglio 2020, scadenza prevista dall'accordo di recesso per un'eventuale proroga del periodo di transizione, non e' stata assunta alcuna decisione in tal senso;
Considerato che i sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited sono regolati dalla legge inglese;
Considerato che ai sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, designati ai sensi della direttiva 98/26/CE dalla Bank of England e ai quali partecipano enti insediati in Italia, si applica fino al 31 dicembre 2020 la disciplina europea sulla definitivita' degli ordini di trasferimento di cui alla medesima direttiva;
Considerato che tali sistemi, in quanto regolati dalla legge inglese, costituiranno alla scadenza del periodo di transizione sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2001;
Considerate le decisioni di riconoscimento adottate dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati il 28 settembre 2020 in base alle quali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited saranno abilitate a fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti stabiliti nell'Unione dal giorno successivo al termine del periodo di transizione fino al 30 giugno 2022;
Considerata la rilevanza dei sistemi gestiti da LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, anche per l'offerta di servizi di compensazione relativi a contratti derivati OTC appartenenti a categorie soggette all'obbligo di compensazione di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;
Considerata pertanto l'esigenza di garantire ai sistemi gestiti da tali controparti centrali le tutele previste dal decreto legislativo n. 210/2001, al fine di contenere il rischio sistemico e, in tale modo, preservare le condizioni per un accesso degli enti italiani su base equa e non discriminatoria;
Considerato che la Banca d'Italia e la Consob partecipano al comitato di vigilanza delle CCP istituito in seno all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nell'ambito del quale le competenti autorita' europee valutano il buon funzionamento dei sistemi gestiti da controparti centrali di Paesi terzi, tra le quali LCH Limited e ICE Clear Europe Limited, ai fini del conseguimento e del mantenimento del riconoscimento nell'Unione europea;
Valutato, alla luce degli accordi e dei rapporti di cooperazione gia' in essere, che non e' necessaria la conclusione di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e la Bank of England;
Acquisita l'intesa della Consob;

Dispone che:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema gestito da LCH Limited o al sistema gestito da ICE Clear Europe Limited, regolati dalla legge inglese, a condizione e fintantoche' la controparte centrale interessata sia riconosciuta nell'Unione per effetto di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Roma, 24 novembre 2020

Il Governatore: Visco