Gazzetta n. 305 del 9 dicembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 2 dicembre 2020 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 718). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020 e n. 709 del 24 ottobre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Viste, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, che prevede disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e province autonome fino al 31 luglio 2020 per attivita' connesse al contesto emergenziale in argomento e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020 con cui il predetto termine e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; Vista la richiesta del 20 ottobre 2020 della Commissione speciale di protezione civile; Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020. 1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020, sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2021. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 13.651.796,78, sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. |
| Art. 2
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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