Gazzetta n. 306 del 10 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 dicembre 2020
Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. (Decreto n. 101/2020).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e la valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2008, n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca» (di seguito, il «decreto ministeriale n. 44/2008»);
Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155 in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, secondo il quale: «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2017, al n. 1920, come da comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. MIUR n. 26111 del 1° settembre 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;
Visto il decreto n. 1032 del 13 luglio 2020, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Francesca Galli l'incarico di dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e in particolare gli articoli 26 e 27;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento ordinario n. 45, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019 - Supplemento ordinario n. 46, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022»;
Vista, in particolare, la Tabella 7 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che prevede per il capitolo 1679 una disponibilita' pari a euro 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 746 dell'8 ottobre 2020 con il quale e' stata costituita la Commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008;
Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 293, «Norme sull'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma», con la quale, a decorrere dall'anno 2003, e' prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di un importo annuale di euro 1.500.000,00;
Considerato che per l'anno 2020 sul capitolo di spesa 1679 pg. 1 dovra' essere erogata la somma di euro 1.500.000,00 in favore dell'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma, e sul capitolo di spesa 1679 pg. 3 dovra' essere erogata la somma di euro 1.000.000,00 in favore della Fondazione Magna Grecia;
Considerato pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000,00 assegnata di diritto all'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma e della quota pari a euro 1.000,00,00 assegnata in favore della Fondazione Magna Grecia per la sola annualita' 2020, le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) per l'anno 2020;

Decreta:

Art. 1

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 e' adottato il presente bando pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita Tabella triennale 2020-2022, nonche' i criteri di selezione.
2. In conformita' con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 44/2008, il presente bando persegue la finalita' di sostenere mediante contributi pubblici il funzionamento degli enti privati di ricerca nell'ottica di garantire loro continuita' e affidabilita' di gestione.
 
Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3

Contenuto della domanda e documentazione richiesta

1. A pena di inammissibilita', la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovra' essere trasmessa secondo le modalita' di cui all'art. 10 del presente bando e dovra' essere corredata della seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) copia del provvedimento di riconoscimento della personalita' giuridica;
d) copia dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2017, 2018 e 2019;
e) copia del bilancio preventivo relativo all'anno 2020;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalita' di cui al presente decreto, con cui l'ente attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione e inserite nei dettagli di cui al successivo comma 4, lettera a) e b);
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalita' di cui al presente decreto, con cui l'ente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico SIRIO e' copia conforme all'originale;
h) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante, nonche' dell'eventuale soggetto espressamente delegato per le finalita' di cui al presente decreto che sia titolare della firma digitale apposta.
2. A pena di inammissibilita', la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovra' altresi' contenere le seguenti informazioni:
a) l'articolo dello statuto da cui emerge che l'attivita' di ricerca, senza scopo di lucro, costituisce la finalita' prioritaria dell'ente;
b) settori delle attivita' di ricerca;
c) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
d) dettaglio dell'attivita' scientifica e di formazione svolta negli anni 2017, 2018 e 2019;
e) attivita' e impegni previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022;
f) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2017, 2018 e 2019 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;
g) programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea;
h) descrizione della tradizione storica dell'ente, della sua rilevanza nazionale e internazionale e della sua attualita' sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunita' scientifica.
3. Gli enti richiedenti potranno, secondo le modalita' di cui al successivo art. 10, allegare ogni altra utile documentazione a supporto e/o completamento delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. A pena di inammissibilita', nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovranno essere compilate le tabelle concernenti:
a) il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2017, 2018 e 2019;
b) il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualita' 2020.
5. Nelle spese di funzionamento di cui al precedente comma 4 devono ritenersi inclusi tutti i costi necessari per il funzionamento dell'ente, tra cui rientrano anche quelli relativi al personale che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
6. I documenti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), e) e h) e di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere caricati esclusivamente in formato pdf sul servizio telematico SIRIO di cui al successivo art. 10, e singolarmente non potranno superare i 35 megabyte.
7. I documenti di cui al comma 1, lettera f) e g) del presente articolo dovranno essere firmati digitalmente e caricati anch'essi sul servizio telematico SIRIO di cui al successivo art. 10, e singolarmente non potranno superare i 35 megabyte.
 
Art. 4
Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo
concedibile

1. Per il finanziamento dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari a euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquanta/00) per l'anno 2020.
2. I contributi relativi all'annualita' 2020 verranno assegnati nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. La misura del contributo per gli anni 2021 e 2022 sara' rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella Tabella triennale 2020-2022 in relazione allo stanziamento previsto dalla relativa legge di bilancio.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 44/2008, qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2021 e 2022 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella triennale potra' essere aggiornata.
5. Sulla base delle valutazioni svolte dalla commissione di cui al successivo art. 5, verra' riconosciuto a ciascun ente inserito in Tabella triennale un contributo variabile tra euro 15.000,00 ed euro 35.000,00 su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento riconosciuti e ammessi, in quanto connessi ad attivita' coerenti con le finalita' del presente decreto, cosi' come desunti dalla documentazione di cui al precedente articolo.
 
Art. 5

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande e' svolta da una commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
2. La commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualita' delle attivita' di ricerca (max 10 punti) in termini di:
i) rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti);
ii) rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea (max 2 punti);
iii) risultati conseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019 nell'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 6 punti);
b) qualita' dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di:
i) tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti);
ii) rilevanza nazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
iii) rilevanza internazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
iv) attualita' dell'ente richiedente sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunita' scientifica (max 2 punti);
c) coerenza, congruita' e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti), e segnatamente:
i) coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti);
ii) rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'ente (max 10 punti);
d) qualita' della struttura dell'ente richiedente (max 10 punti) in termini di:
i) consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);
ii) qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);
iii) consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti);
iv) consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti);
v) consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).
3. Sono ammesse al finanziamento richiesto, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 del presente articolo, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 6 per le lettere a) e b) e almeno pari a 12 per la lettera c).
4. La commissione quantifica i contributi da riconoscere ai sensi del decreto ministeriale n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate con particolare riferimento a quanto previsto nel comma 2, lettera c), del presente articolo.
5. La commissione propone al Ministro dell'universita' e della ricerca la graduatoria delle domande con i punteggi assegnati secondo i criteri indicati al precedente comma 2 ed elabora una proposta di assegnazione dei contributi di cui al presente bando. Sulla base di tale proposta il Ministro provvede all'assegnazione dei medesimi contributi, approvando la Tabella triennale ai sensi del successivo art. 6.
 
Art. 6

Modalita' di emanazione della Tabella triennale

1. La Tabella triennale 2020-2022 e' approvata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e sara' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico SIRIO, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.
 
Art. 7

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse e' disposto, su base annuale, in due soluzioni:
i) 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalita' del presente decreto, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che verra' reso noto dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
ii) 50% a titolo di saldo.
2. Ai fini dell'erogazione del saldo gli enti inseriti nella Tabella triennale 2020-2022 dovranno produrre, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del presente decreto, la relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta nell'annualita' di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredata dal bilancio consuntivo della medesima annualita' e dalla documentazione contabile attestante le spese sostenute nel medesimo anno di riferimento.
3. L'erogazione del contributo a titolo di saldo spettante a ciascun ente inserito in Tabella triennale 2020-2022 e' subordinato:
a) al parere favorevole della commissione di cui all'art. 3, decreto ministeriale n. 44/2008, sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonche' sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalita' istituzionali dell'ente, espresso sulla base della documentazione prodotta ai sensi del precedente comma 2;
b) alla verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo art. 8, della documentazione attestante le spese sostenute dall'ente da parte del competente ufficio del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 8

Controllo e monitoraggio

1. Gli enti ammessi al contributo dovranno caricare sul servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://sirio-miur.cineca.it di cui all'art. 10, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento:
a) la relazione tecnico-scientifica relativa alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della Tabella triennale;
b) la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della Tabella triennale e il bilancio di esercizio chiuso. In particolare, gli enti dovranno rendicontare un importo pari alle spese di funzionamento ammesse al finanziamento, ai fini del riconoscimento del contributo indicato nella Tabella triennale.
2. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, lettera a) potranno essere redatte, su carta intestata dell'ente richiedente, secondo uno schema libero; la rendicontazione delle spese sostenute di cui al comma 1, lettera b) potra' essere effettuata secondo un modello che sara' reso disponibile sul sistema telematico SIRIO.
3. In caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione relativa all'annualita' di riferimento della Tabella triennale entro il termine e secondo le modalita' indicate nel presente bando, il Ministero provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca del finanziamento per l'annualita' di riferimento, nonche' al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo per la medesima annualita' di riferimento e delle somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio.
4. Analogamente il Ministero provvede alla revoca del finanziamento per l'annualita' di riferimento e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo per la medesima annualita' di riferimento in caso di giudizio negativo espresso dalla commissione sulle attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
5. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del Ministero dell'universita' e della ricerca sara' ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
 
Art. 9

Divieto di cumulo e revoca del contributo

1. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme gia' erogate.
 
Art. 10

Modalita' di presentazione della domanda

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando la domanda per la concessione del contributo triennale di funzionamento dovra' essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: https://sirio-miur.cineca.it Gli allegati alla domanda dovranno essere caricati obbligatoriamente utilizzando il medesimo servizio telematico.
2. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione si dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attivita':
a) l'ente dovra' collegarsi all'indirizzo https://sirio-miur.cineca.it (di seguito «servizio telematico SIRIO») sul quale saranno resi disponibili sia il link per l'accesso allo sportello sia la guida per l'utilizzo del servizio (di seguito «Guida»);
b) l'ente dovra' compilare la domanda e caricare tutta la documentazione di cui all'art. 3 del presente bando. La domanda dovra' essere compilata, comprensiva degli allegati di cui all'art. 3 del presente bando, esclusivamente tramite il servizio telematico SIRIO;
c) una volta compilata la domanda e caricata la documentazione di cui all'art. 3 del presente bando, l'ente dovra' trasmettere gli stessi esclusivamente tramite il servizio telematico SIRIO dalle ore 10,00 del giorno 15 dicembre 2020 alle ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2021. Oltre tale termine (ore 12,00 del 28 gennaio 2021) il servizio telematico SIRIO non consentira' piu' la trasmissione delle domande. Le domande una volta trasmesse mediante servizio telematico SIRIO non potranno essere piu' modificate;
d) dopo la trasmissione della domanda e dei relativi allegati attraverso il sistema telematico SIRIO, la medesima dovra' essere perfezionata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 febbraio 2021 con le seguenti modalita':
1) scaricare dal servizio telematico SIRIO il file PDF della domanda;
2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato per le finalita' di cui al presente decreto;
3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il servizio telematico SIRIO secondo le modalita' indicate nella Guida.
3. Saranno escluse dalla presente procedura le domande compilate ma non trasmesse attraverso il servizio telematico SIRIO entro il termine perentorio del 28 gennaio 2021, ore 12,00, oppure trasmesse in difformita' dalle modalita' indicate al comma 2, lettera c) del presente articolo.
Parimenti saranno escluse le domande regolarmente trasmesse ma non perfezionate con i tempi e le modalita' di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
4. Tutto il materiale trasmesso sara' utilizzato dal Ministero dell'universita' e della ricerca esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
5. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'universita' e della ricerca, tutte le notizie, la documentazione e i chiarimenti ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della procedura di cui al presente decreto.
6. Sara' esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico SIRIO secondo le modalita' di cui al presente articolo.
 
Art. 11

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto e' la dott.ssa Francesca Galli, dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' disponibile sul sito www.miur.gov.it e sul servizio telematico SIRIO.
3. Ogni richiesta di informazioni inerente la procedura prevista dal presente decreto potra' essere inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@miur.it
Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: Di Felice