Gazzetta n. 306 del 10 dicembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operativita' del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalita' attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo; Visto, altresi', l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019, che prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 4, comma 12; Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti; Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 settembre 2020; Informate le organizzazioni sindacali; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Riorganizzazione del Ministero
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, lettera f): 1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»; 1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»; 1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»; 1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»; 3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»; c) all'articolo 5: 1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse; 2) al comma 6: 2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»; 2.2) alla lettera i), le parole: «per le societa' a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»; 3) al comma 7: 3.1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»; 3.2) alla lettera e), le parole: «per le societa' a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»; 3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate»; d) all'articolo 7: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostitute dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»; 1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalita' operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettivita'»; 1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»; 2) al comma 4: 2.1) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»; 2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il controllo interno dipartimentale»; 3) al comma 5 la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «nove»; e) all'articolo 8: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti; m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 2) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 3) al comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) attivita' normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio; c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; d) attivita' di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; f) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale; i) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 5) al comma 5: 5.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) coordinamento delle attivita' di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 5.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 6) al comma 6: 6.1) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 6.2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 7) al comma 7: 7.1) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 7.2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.»; 9) al comma 9, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 10) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita' definiti con i dipartimenti medesimi; c) accertamenti su richiesta di autorita' giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a); e) collaborazione all'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa; f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) supporto all'attivita' normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate dal Ragioniere generale dello Stato.»; 11) al comma 10: 11.1) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;»; 11.2) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; 12) al comma 11: 12.1) dopo le parole: «sistema delle ragionerie» sono inserite le seguenti: «e per il controllo interno dipartimentale»; 12.2) dopo le parole: «dell'attivita' di verifica»; sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e»; 12.3) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 12.4) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 12.5) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna» sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e»; 12.6) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; f) all'articolo 10: 1) al comma 1: 1.1) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»; 1.2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»; g) all'articolo 11, comma 4, le parole da «connesse a specifici compiti istituzionali» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale.»; h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola «ispezione» e' sostituita dalla seguente: «audit»; i) all'articolo 13: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera d): 1.1.1) dopo le parole: «che devono essere assicurate» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 1.1.2) le parole: «gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti»; 1.1.3) le parole: «attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale»; 1.2) alla lettera e), le parole: «d'intesa con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).»; 3) al comma 3: 3.1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;»; 3.2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) Direzione dei servizi del tesoro.»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.»; 6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento.»; l) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; h) funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement - anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement - nei confronti della societa' dedicata, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4; i) supporto delle attivita' di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; n) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; p) rapporti con l'Agenzia del demanio; q) contenzioso nelle materie di competenza; r) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; d) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la societa' dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement; l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti; m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonche' organizzazione delle competenze; e) cessazioni dal servizio; f) procedimenti disciplinari; g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree; n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile; s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza; t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identita' visiva del Ministero; g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet; i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; l) supporto alle attivita' di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; m) sviluppo e gestione delle attivita' di relazione con il pubblico; n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita' dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attivita' di customer satisfaction; p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica; c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata, del dovere e soggetti equiparati; h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; i) servizio delle pensioni di guerra; l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; n) gestione del servizio dei depositi definitivi; o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; r) indennizzi per i beni perduti all'estero; s) definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; t) contenzioso nelle materie di competenza; u) attivita' residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarita' nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»; m) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»; n) la tabella A e' sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle Premesse - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 13 gennaio 1993, n. 9: «Art. 31 (Uffici di segreteria delle commissioni tributarie). - 1. E' istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita` giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.» «Art. 32 (Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie). - 1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 e' costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell' art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.] 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall' art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.» - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 30 agosto 1999, n. 203 Supplemento Ordinario n. 163. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 8 settembre 2016, n. 210. - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 luglio 2018, n. 160: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.» - Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 26 ottobre 2019, n. 252. - Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 7 dell'art. 16-ter del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: «Art. 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione finanziaria). - 1. - 3. Omissis 4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'art. 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e' incrementato di due unita'. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalita' sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unita' di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalita' di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 e' incrementato di una unita', i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attivita' a supporto della politica economica e finanziaria, e' istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e' rideterminata nel numero massimo di sessantaquattro posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle posizioni di fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5. - 6. Omissis 7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, e' adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o piu' regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto art. 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facolta' di richiedere» sono sostituite dalla seguente: «richiede». (Omissis).» - La legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 30 dicembre 2019, n. 304_Supplemento Ordinario n. 45. - Si riporta il testo dei commi da 581 a 588 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «581. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,»; 582. All'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici»; 583. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.a.; 584. All'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse; 585. All'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali». 586. Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 587. All'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La Consip S.p.a. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi»; 588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'.» - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 83 (Efficienza dell'amministrazione finanziaria). - 1. - 14. Omissis 15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383 terzo comma, del codice civile. (Omissis).» - Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 9 gennaio 2020, n. 6: «Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. - 11. Omissis. 12. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita' di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.» - Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 22 agosto 2003, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, comma 6, e 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento del tesoro; b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) Dipartimento delle finanze; d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli Uffici legislativi del Ministro.» «Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo; d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilita' e integrita' del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018; e) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle societa' a partecipazione pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attivita' istruttoria e preparatoria; g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento; h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne; i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro». 3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria; b) Direzione II - debito pubblico; c) Direzione III - rapporti finanziari europei; d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali; e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario; f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia; g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico; h) Servizio affari legali e contenzioso; i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale. 4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del Direttore generale del tesoro, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune. 5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i). 5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale del tesoro.» «Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali; b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali; c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali; d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni; responsabilita' per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP); e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici; f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; b) gestione della liquidita'; c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico; e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza; f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) affari economici monetari e finanziari europei; b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro; c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei; d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea; e) partecipazione ai meccanismi di stabilita' finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea; f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea. 4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree; c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attivita' relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20; d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), banche e fondi di sviluppo; e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014; f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza. 5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle imprese di assicurazione; b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario; c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attivita' di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie; e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura); f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 6. La Direzione VI - interventi finanziari nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche' a favore di organi, societa' ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti; b) garanzie pubbliche; c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le societa' dello Stato; d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione; e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie; f) esercizio del controllo analogo sulle societa' in house di competenza del Dipartimento; g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro; h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali; i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le partecipazioni statali; l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza. 7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte; b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e societa' pubbliche cui e' affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione; c) attivita' di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari; d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, per le partecipazioni non statali; f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi di valorizzazione industriale delle societa' partecipate. 8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni: a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dipartimentali; b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato. 9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, e' articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento: a) rapporti con gli investitori; b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito; c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.» «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonche' alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche' predisposizione del budget e del rendiconto economico; c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno; e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita' pubblica e la contabilita' nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilita' economico-patrimoniale; f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettivita' per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita' economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche; i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attivita' preparatoria del Consiglio dei ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei ministri; l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h); m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183; n) definizione delle modalita' e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali; o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato». 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in: a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; b) Uffici centrali del bilancio; c) Ragionerie territoriali dello Stato. 4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale: a) Ispettorato generale di finanza; b) Ispettorato generale del bilancio; c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; d) Ispettorato generale per gli affari economici; e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni; f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; g) Ispettorato generale per la spesa sociale; h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica; i) Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica; i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica; l) Servizio studi dipartimentale; m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale. 5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato. 6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.»; «Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; c) attivita' concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, societa' ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'art. 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; f) attivita' diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi pubblici; i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) attivita' normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia dei predetti pagamenti; m) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonche' del budget economico e delle note integrative; b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonche' del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato; c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica; d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita' e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia; d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale; f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare; g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilita' economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse; h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere; i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi relativi alla contabilita' integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato. 3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) coordinamento, nell'ambito dell'attivita' prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita' della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilita' economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche' di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni. 4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) attivita' normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio; c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilita' economico finanziaria; d) attivita' di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita' pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; f) valutazione della fattibilita' ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale; i) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato; b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie; b-bis) coordinamento delle attivita' di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica; e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro; f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa; g) attivita' di supporto alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi regionali; h) attivita' normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-citta'; i) attivita' di supporto all'attuazione del federalismo; attivita' di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; i-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti; b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale; c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento; c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali; e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato; f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; b) attivita' normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonche' supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali; b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonche' in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale; d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni; e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario; f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche. Coordinamento e gestione delle attivita' non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico; f-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e finanza pubblica, nonche' a supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettivita' e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualita' e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualita' e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del Portale Dati e Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacita' di analisi e valutazione; g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza. 9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidita'; c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; d) coordinamento delle attivita' inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonche' in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica; e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche; f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica; g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni; h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica; h-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato. 9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in Uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attivita' ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) attivita' ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attivita' definiti con i dipartimenti medesimi; c) accertamenti su richiesta di autorita' giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a); e) collaborazione all'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa; f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche' degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) supporto all'attivita' normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; h) esecuzione di altri progetti o attivita' delegate dal Ragioniere generale dello Stato. 10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio; b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica; c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attivita' di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; d) attivita' di analisi e studio in materia di contabilita' pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente; d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicita', efficacia ed efficienza; f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle societa' a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica; g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; g-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio. 11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attivita' delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; c) attivita' di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie; d) svolgimento delle attivita' previste dall'art. 7, comma 1, lettera p), con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato; d-bis) attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; «Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale: a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali; b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali; c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali; d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali; e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali; f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali; g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali; h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali; i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali; l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali; m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali; n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali; o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali. 2. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'art. 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento. 3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni: a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo; b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio; c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma; d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili; e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009; g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte; h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio; k) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento; l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.» «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze). - 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali: a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale; b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali; d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie; e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita', semplicita' e omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; g) verifica delle modalita' di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria; h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico; i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita'; l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e controllo strategico nonche' di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalita'; o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo. 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali; e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; f) Direzione della giustizia tributaria. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.»; «Art. 12 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1. - 5. Omissis. 6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e al coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari e dell'attivita' di supporto all'attivita' giurisdizionale; b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e all'attivita' degli uffici giudiziari; c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonche' sul valore economico delle controversie avviate e definite e alla predisposizione della relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui all'art. 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia tributaria e predispone le relative stime di gettito; e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni tributarie; g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite al processo tributario; i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione del personale giudicante; l) svolge attivita' di vigilanza e di audit sugli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; m) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo tributario e l'elenco nazionale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario. p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le attivita' amministrative in materia di gestione delle risorse umane e della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura l'istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.» «Art. 13 (Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attivita' di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti. Il Dipartimento e' competente nelle materie di seguito indicate: a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti; b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini; d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti; attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale. e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i dipartimenti indicati all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le societa' di cui all'art. 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'art. 4, comma 3-bis del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse; f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attivita' di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attivita' del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero; g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza; h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici. 2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'art. 11, comma 1, lettera n). 3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione; c) Direzione del personale; d) Direzione della comunicazione istituzionale; e) Direzione dei servizi del tesoro. 4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'art. 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti. 5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali. 6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento.» |
| Allegato
Tabella A
Tabella organici dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministero 2
Dipartimento del Tesoro 11
Dipartimento della Ragioneria generale dello stato 35
Dipartimento delle finanze 9
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 7
Totale 64
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 604*
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).
Tabella B
In vigore dal 1° gennaio 2021
Tabella organici dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministero 2
Dipartimento del Tesoro 11
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 36
Dipartimento delle finanze 9
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi 7
Totale 65
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia 606*
*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA). |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, e' istituito in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nelle more dell'istituzione del citato ufficio, le funzioni di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti del predetto Ministero sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale presso il preesistente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che viene denominato «Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca». 2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 settembre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1371
Note all'art. 2: - Il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e' riportato nelle Ninote alle premesse. - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - 1. - 7. Omissis 8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita' ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis . Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.» |
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