Gazzetta n. 307 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2020
Scioglimento della «Cooperativa Multi Servizi societa' cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria concluse con la proposta di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa Multi Servizi societa' cooperativa», dalla quale si rileva che l'ente non persegue lo scopo mutualistico, in quanto e' stata ravvisata una simulazione di scambio mutualistico vista la breve durata dei rapporti di lavoro che inficerebbero l'effettivita' della base sociale e la reale partecipazione dei soci alle scelte gestionali e al rischio di impresa;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Visto che, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sono pervenute in data 13 agosto 2018 le controdeduzioni con la richiesta di annullare e/o sospendere l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita';
Considerato che, le argomentazioni formulate dalla cooperativa non sono state ritenute idonee, sia per il carattere di spurieta' dell'ente, evidenziato nell'ispezione straordinaria, sia riguardo l'assenza dei requisiti di forma previsti nell'art. 7 e 8 della legge n. 241/1990; infatti l'avvio dell'istruttoria e' stata inviata al legale rappresentante dell'ente verso il quale il provvedimento di scioglimento e' destinato a produrre effetti ed i dati dei responsabili del procedimento e l'amministrazione competente erano tutti presenti nella lettera di avvio;
Tenuto conto che il 25 febbraio 2019, data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento, la cooperativa si e' posta in liquidazione volontaria con nomina di un liquidatore ex art. 2545-duodecies del codice civile;
Visto che nella seduta del 24 febbraio 2016 il Comitato centrale per le cooperative ha deliberato che se si accondiscendesse ad una sorta di prevalenza dello scioglimento volontario, ex art. 2545-duodecies del codice civile, anziche' procedere allo scioglimento d'ufficio, oltre a suffragare un comportamento evidentemente elusivo della cooperativa, si svuoterebbe l'istituto di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile di ogni intento sanzionatorio ed efficacia deterrente;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbaraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo del dott. Ambrosio Pasqualino Felice;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Cooperativa Multi Servizi societa' cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 08573960963), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Ambrosio Pasqualino Felice nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17 dicembre 1958 (codice fiscale MBR PQL 58T17 H931N), domiciliato in Roma, via Stefano Jacini n. 68.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: Scarponi