Gazzetta n. 307 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011122/XVJ/CE/C del 23 novembre 2020, la polvere propellente denominata «N555» e' classificata nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU 0509 1.4C e 0161 1.3C, indicati dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 20 febbraio 2020.
In ordine al citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 Testo unico della legge di pubblica sicurezza, in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. XB 001760 001 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») n. XD 001707 001, rilasciati dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 20 febbraio 2020.
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla societa' «Nammo Vihtavuori Oy», Vihtavuori (Finlandia).
Tale prodotto esplodente e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.