Gazzetta n. 307 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 ottobre 2020
Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti delle concessionarie statali.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di seguito codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 215;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni, che, al fine di accelerare e semplificare le procedure di realizzazione di opere pubbliche, prevede che «In deroga all'art. 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo art. 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'art. 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 8, comma 7, lettera d);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2015, n. 203;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale n. 203 del 2015 al fine di allinearle alla disciplina contenuta nell'art. 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 32 del 2019 nonche' nell'art. 8, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 76 del 2020;

Decreta:

Art. 1

Parere obbligatorio sui progetti
delle concessionarie statali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali di importo superiore a quello previsto dall'art. 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici esclusivamente i progetti di fattibilita' tecnica ed economica relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali di importo pari o superiore a quello previsto dal primo periodo del comma 7 del citato art. 1.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il parere obbligatorio e' reso entro il termine e secondo le modalita' di cui all'art. 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nei casi previsti dal comma 2, il parere obbligatorio e' reso entro il termine e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni.
4. Si applica l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni.
 
Art. 2

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto previsto dal comma 1, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2015, n. 203, e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3460