Gazzetta n. 307 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2020, n. 162
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2006, n. 314

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, la lettera a) e' soppressa;
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 6, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria):
«Art. 18 (Disposizioni relative all'obbligo di
residenza e casi di permanenza in caserma o di
reperibilita'). - 1.-5. (Omissis).
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo
gratuito.
7. (Omissis)».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006,
n. 314, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Determinazione del canone di occupazione). -
1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai
sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e'
stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore
locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del
presente articolo.
2. Il valore locativo e' determinato dal prodotto della
superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.
3. La superficie convenzionale e' stabilita sommando:
a) la superficie abitabile dell'alloggio;
b) il 25 per cento della superficie di autorimesse,
terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento
esclusivo del concessionario.
4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla
superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la
superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri
1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.
5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi
costruiti prima del 31 dicembre 1975, e' fissato in:
a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Marche e Lazio;
b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31
dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e'
determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno
dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22
della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo
14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997,
il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi
negli anni precedenti.
8. Al costo base sono applicati i coefficienti
correttivi stabiliti in funzione della classe demografica
dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello
stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello
stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9,
10, 11, 12, 13 e 14.
9. In relazione alla classe demografica, si applicano i
seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul
territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:
a) (soppressa);
b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro
storico e la zona periferica;
c) 1,00 per la zona urbana periferica;
d) 0,90 per la zona agricola.
11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.
12. In relazione allo stato di conservazione e
manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 se lo stato e' normale;
b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
c) 0,60 se lo stato e' scadente.
13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e'
situato sull'area di pertinenza dell'istituto
penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente
correttivo pari a 0,50.
13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili
ubicati nei centri storici di tutti i comuni si fa
riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla
base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla
Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio
del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore generale del personale e delle
risorse sono determinati i coefficienti di merito delle
predette unita' immobiliari che tengono conto della
presenza o meno di:
ascensore;
pertinenze;
esposizione all'aperto;
impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato;
ingresso dalle portinerie degli istituti
penitenziari.
14. Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in
misura pari al 75 per cento della variazione accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno
precedente.».
 
Art. 2

Disposizione transitoria

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 10, comma 13-bis, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314,
vedi note all'articolo 1 del presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2617