Gazzetta n. 307 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2020, n. 162 |
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10, la lettera a) e' soppressa; b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): «Art. 18 (Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilita'). - 1.-5. (Omissis). 6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito. 7. (Omissis)».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Determinazione del canone di occupazione). - 1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione e' stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita' del presente articolo. 2. Il valore locativo e' determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato. 3. La superficie convenzionale e' stabilita sommando: a) la superficie abitabile dell'alloggio; b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario. 4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza. 5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, e' fissato in: a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato e' determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti. 8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. 10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti: a) (soppressa); b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica; c) 1,00 per la zona urbana periferica; d) 0,90 per la zona agricola. 11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno; b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi; c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano. 12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato e' normale; b) 0,80 se lo stato e' mediocre; c) 0,60 se lo stato e' scadente. 13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio e' situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50. 13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari. 14. Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.». |
| Art. 2
Disposizione transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 10, comma 13-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, vedi note all'articolo 1 del presente decreto. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2617 |
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