Gazzetta n. 308 del 12 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 ottobre 2020, n. 163
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, concernente «Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;
Ritenuto che il predetto regolamento deve essere modificato in conformita' alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le sentenze del T.A.R. per il Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 10 ottobre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 31 luglio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.
144

1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;
b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Settori di specializzazione). - 1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
e) diritto tributario, doganale e della fiscalita' internazionale;
f) diritto internazionale;
g) diritto dell'Unione europea;
h) diritto dei trasporti e della navigazione;
i) diritto della concorrenza;
l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
o) diritto dello sport.
2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento.
3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto successorio;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) diritto dei contratti;
d) diritto della responsabilita' civile, della responsabilita' professionale e delle assicurazioni;
e) diritto agrario;
f) diritto commerciale e societario;
g) diritto industriale, della proprieta' intellettuale e dell'innovazione tecnologica;
h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;
i) diritto dell'esecuzione forzata;
l) diritto bancario e dei mercati finanziari;
m) diritto dei consumatori.
4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto penale della persona;
b) diritto penale della pubblica amministrazione;
c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;
d) diritto penale dell'economia e dell'impresa;
e) diritto penale della criminalita' organizzata e delle misure di prevenzione;
f) diritto dell'esecuzione penale;
g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.
5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilita' amministrativa;
b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali;
c) diritto dell'ambiente e dell'energia;
d) diritto sanitario;
e) diritto dell'istruzione;
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;
h) contabilita' pubblica e contenzioso finanziario-statistico.»;
c) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»;
d) all'articolo 6, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11.»;
2) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e' presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio e' diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attivita' professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.»;
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione»;
2) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.»;
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole «dieci per anno»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione»;
g) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole «dieci per anno»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione dei requisiti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 9,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1. (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.
- 2. (Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (Omissis)».
«Art. 9. (Specializzazioni). - 1. E' riconosciuta
agli avvocati la possibilita' di ottenere e indicare il
titolo di specialista secondo modalita' che sono stabilite,
nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo
parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2.- 8. (Omissis).».
- Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto
2015, n. 144 (Regolamento recante disposizioni per il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato
specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31
dicembre 2012, n. 247), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11
del citato decreto del Ministro della giustizia 12 agosto
2015, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. (Avvocato specialista). - 1. Ai fini del
presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha
acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione
di cui all'articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal
Consiglio nazionale forense in ragione del percorso
formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata
esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a
norma dell'articolo 8.
3. (soppresso)».
«Art. 5. (Elenchi degli avvocati specialisti). - 1. I
consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma
dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre
2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla
base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3
e li rendono accessibili al pubblico anche tramite
consultazione telematica. L'avvocato specialista puo'
chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o
gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un
massimo di tre per ciascun settore».
«Art. 6. (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire
il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di
specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato
deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine
d'appartenenza che, verificata la regolarita' della
documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale
forense.
2. Puo' presentare domanda l'avvocato che:
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con
esito positivo i corsi di specializzazione di cui
all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata
esperienza nel settore di specializzazione ai sensi
dell'articolo 8;
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda, una sanzione disciplinare
definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un
comportamento realizzato in violazione del dovere di
competenza o di aggiornamento professionale;
c) non ha subito, nei due anni precedenti la
presentazione della domanda, la revoca del titolo di
specialista.
3. Al fine dell'osservanza del limite di cui
all'articolo 3 la domanda puo' contenere la rinuncia al
titolo di specialista gia' conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata
esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante
per sottoporlo ad un colloquio per l'esposizione e la
discussione dei titoli presentati e della documentazione
prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei
relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma
degli articoli 8 e 11. Il colloquio ha luogo davanti a una
commissione di valutazione composta da tre avvocati
iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e da due professori universitari di
ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata
qualificazione nel settore di specializzazione oggetto
delle domande sottoposte a valutazione nella singola
seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente
avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto
del Ministro della giustizia. In previsione della seduta
della commissione, il Consiglio nazionale forense e il
Ministro della giustizia individuano i componenti in
possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un
elenco tenuto presso il Ministero della giustizia
comprendente tutti i settori di specializzazione.
L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli avvocati su
designazione del Consiglio nazionale forense e, per i
professori di ruolo, su designazione del dipartimento di
afferenza. Gli avvocati e i professori universitari
rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro
anni. La commissione di valutazione e' presieduta da uno
dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera
a maggioranza dei componenti una proposta motivata di
attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il
colloquio e' diretto ad accertare l'adeguatezza
dell'esperienza maturata nel corso dell'attivita'
professionale e formativa nel settore di specializzazione
in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui
all'articolo 8.
5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare
la domanda senza prima avere sentito l'istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il
conferimento del titolo all'istante ed al consiglio
dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli
elenchi di cui all'articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5».
«Art. 7. (Percorsi formativi). - 1. I percorsi
formativi consistono in corsi di specializzazione
organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle
universita' legalmente riconosciute e inserite
nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca. I corsi di specializzazione non
possono avere inizio se non e' stata verificata la
conformita' dei relativi programmi didattici a quanto
disposto dal presente regolamento e alle linee generali
elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al
presente comma e' svolta dal Ministero della giustizia,
tenuto conto delle proposte della commissione permanente di
cui al comma 2.
2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita
una commissione permanente composta da sei componenti, di
cui due magistrati ordinari nominati dal predetto
Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale
forense e due professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La commissione elabora le linee generali per la
definizione dei programmi dei corsi di formazione
specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in
materia. La partecipazione alla commissione permanente non
comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello
stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente
della commissione ha durata quadriennale. La commissione e'
presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero
della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e,
in caso di parita', prevale il voto del presidente.
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il
Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli
avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1
apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una
formazione specialistica orientata all'esercizio della
professione nel settore e nell'indirizzo di
specializzazione. Il Consiglio nazionale forense puo'
stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell'ordine stipulano le predette
convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma
1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono
l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei
membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di
cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o
delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato
scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in
caso di parita', prevale il voto del coordinatore.
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono,
altresi', l'istituzione di un comitato di gestione composto
da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o
delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con
funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di
gestione delibera a maggioranza dei componenti.
7. Il comitato scientifico individua il programma
dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo
conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2,
con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione,
delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse,
degli argomenti da trattare e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente
tra i professori universitari di ruolo, ricercatori
universitari, avvocati di comprovata esperienza
professionale abilitati al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze
e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non
potra' superare un quinto del totale, esperti di comprovata
esperienza professionale almeno decennale nello specifico
settore di interesse.
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra
quelli proposti dal comitato scientifico, cura
l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le
determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono
prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi
avvengano a distanza con modalita' telematiche. In tal caso
il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede
esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle
presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai
discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il
costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere
uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del
corso.
11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato
scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in
modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura
delle spese di funzionamento e docenza nonche' delle spese
di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative
al comitato di gestione e al comitato scientifico.
12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in
conformita' ai seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore
a 200 ore;
b) composizione mista ed adeguata qualificazione
del corpo docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
d) obbligo di frequenza nella misura minima
dell'ottanta per cento della durata del corso;
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale,
al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare
l'adeguato livello di preparazione del candidato.
12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno
biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c),
prevede una parte generale e una parte speciale di durata
non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in
uno degli indirizzi afferenti al settore.
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), e'
valutata da una commissione nominata dal comitato
scientifico e composta per almeno due terzi da membri che,
sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non
devono appartenere al corpo docente del corso».
«Art. 8. (Comprovata esperienza). - 1. Il titolo di
avvocato specialista puo' essere conseguito anche
dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti
requisiti:
a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione
all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di
almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in
modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di
avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui
all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione,
giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha
trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari
rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per
anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto
degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni
giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.
2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente
articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4,
valuta la congruenza dei titoli presentati e degli
incarichi documentati con il settore e, se necessario, con
l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente.
Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per
anno, la commissione tiene conto della natura e della
particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle
specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di
specializzazione».
«Art. 11. (Esercizio continuativo della professione
nel settore di specializzazione). - 1. Il titolo di
avvocato specialista puo' essere mantenuto anche
dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento
in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di
avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui
all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione,
giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha
trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari
rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a dieci per
anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto
degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni
giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.
Nella valutazione dei requisiti di cui al presente
articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma
2.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
3. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
citato decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015,
n. 144:
«Art. 14. (Disposizione transitoria). - 1. L'avvocato
che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in
vigore del presente regolamento un attestato di frequenza
di un corso almeno biennale di alta formazione
specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7,
comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al
comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio
nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati
o dalle associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al
Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di
avvocato specialista previo superamento di una prova
scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione
della prova di cui al periodo precedente provvede una
commissione composta da docenti rientranti nelle categorie
di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio
nazionale forense.
2. (Omissis).».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 1° ottobre 2020

Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2689