Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 novembre 2020 |
Concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica nel comune di Offida, in provincia di Ascoli Piceno. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e l'art. 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030; Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza; Visto in particolare l'art. 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere a Enel S.p.a. che ha costituito Enel distribuzione S.p.a., la cessione di rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il 20% delle utenze nonche' ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e per la istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attivita' elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (e i successivi decreti di ampliamento); Vista la proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare: che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformita' a quanto stabilito al comma 3, dell'art. 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che, quindi e' opportuno, per le imprese distributrici che operano su piu' territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto; che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potra' essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni di rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' essere volturata all'altro soggetto; che l'attivita' di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarita' dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia; che, al fine di garantire la trasparenza dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di tele conduzione necessitano di apposite disposizioni; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n. 17051 in data 5 aprile 2001; Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»; Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2000 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal Comune di Offida (AP), per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel Comune medesimo; Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, nel Comune di Offida il servizio di distribuzione dell'energia elettrica era esercitato sia dal Comune medesimo, per il 98,25% delle utenze, sia dall'ENEL S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) per la restante parte; Vista la nota fax di questo Ministero del 21 febbraio 2001, indirizzata al Comune di Offida, nella quale si chiedeva al Comune una serie di informazioni e dati necessari per il rilascio della concessione del servizio di distribuzione e la successiva nota fax di riscontro del Comune di Offida del 6 marzo 2001; Vista la nota fax del 7 maggio 2002 con la quale il Comune di Offida chiedeva il rinvio della firma della convenzione a dopo il 22 maggio, in quanto l'approvazione da parte del Consiglio comunale dello schema di convenzione inerente la concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica era stata posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale del successivo 16 maggio; Vista la nota del 31 dicembre 2002 con la quale il Comune di Offida comunicava a questo Ministero l'avvenuta approvazione dello schema di convenzione inerente la concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica da parte del Consiglio comunale e la successiva costituzione da parte del Comune della societa' Energie Offida s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Offida alla quale e' stata conferita l'attivita' di vendita e distribuzione di energia elettrica nel territorio comunale con decorrenza 1 gennaio 2003; Visto che nella medesima nota il Comune chiedeva di riformulare lo schema di convenzione adattandolo alla nuova struttura societaria; Considerato che in data 25 febbraio 2003 questo Ministero trasmetteva al Comune il nuovo schema di convenzione in favore della societa' Energie Offida S.r.l.; Vista la domanda presentata in data 19 marzo 2003 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da Energie Offida s.r.l., per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Offida; Visto la nota del 1 aprile 2003 con la quale questo Ministero richiedeva ad Energie Offida S.r.l. la presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della concessione; Considerato che nel 2003 il procedimento di concessione non si e' concluso in quanto Energie Offida S.r.l. non ha adempiuto all'inoltro della documentazione richiesta da questo Ministero; Vista la nota di Energie Offida S.r.l. del 10 luglio 2018, acquisita da questo Ministero con prot. n. 0018325 in data 18 luglio 2018, con la quale la suddetta societa', comunicando che la documentazione propedeutica alla sottoscrizione della convenzione non era stata inoltrata a questo Ministero per mero errore materiale nella trasmissione, provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta e a richiedere a questo Ministero la formalizzazione del decreto di concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Offida; Considerato che la societa' Energie Offida S.r.l., dall'esame della documentazione inviata, risulta essere idonea ad espletare l'attivita' di distribuzione di energia elettrica, in quanto serve almeno il 20% delle utenze presenti sul territorio comunale;
Decreta:
Art. 1
1. E' rilasciata a titolo gratuito alla societa' Energie Offida S.r.l. con sede legale in Offida (AP), Corso Serpente Aureo n. 66, partita iva 01745750446, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la concessione dell'attivita' di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Offida (AP). 2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalita' e secondo le condizioni, modalita' e limiti previsti dalla annessa convenzione. 3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030. |
| Art. 2
1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Energie Offida S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attivita' di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Offida (AP). 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2020
Il Ministro: Patuanelli |
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