Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 settembre 2020 |
Condizioni, modalita' e termini per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni finalizzate all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di sostenere le start-up innovative, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, destina l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; Visto il medesimo art. 38, comma 2, che prevede che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le condizioni, le modalita' e i termini per la concessione, in regime «de minimis», delle predette agevolazioni; Visto l'art. 38, comma 2-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, prevede che, con il decreto di cui al comma 2, fino al 5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al medesimo comma 2 sono destinate al finanziamento di iniziative: di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto il comma 5 del citato art. 38 del decreto-legge n. 34 del 2020, che proroga di dodici mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, recante «Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 gennaio 2107, n. 16; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «business angels»: gli investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacita' gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, i business angels devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e know-how maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private; b) «decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; e) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant); f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis; g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; h) «organismi di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere, in maniera indipendente, attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; i) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresi' assumere la forma di convertible note; j) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; k) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni; l) «Soggetto Gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; m) «start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012. |
| Allegato 1 ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere la nascita, la crescita e lo sviluppo delle start-up innovative facilitando l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, le condizioni, le modalita' e i termini per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 2. In attuazione dell'art. 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020, il presente decreto stabilisce altresi' l'importo delle risorse da destinare a iniziative di comunicazione e informazione volte a promuovere il sistema delle start-up italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19 e la fase di rilancio, nonche' le modalita' di attuazione delle medesime iniziative. |
| Art. 3
Soggetto Gestore
1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, disciplinato dal presente decreto, e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 4, comma 3, entro il limite massimo del 5 (cinque) per cento delle medesime risorse. 3. Alla medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e' affidata l'attuazione delle iniziative di informazione e comunicazione previste dall'art. 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020. Con la convenzione di cui al comma 1 sono definite, sulla base di un piano di attivita' presentato dal Soggetto Gestore e approvato dal Ministero, le modalita' di attuazione delle predette iniziative, nel rispetto delle finalita' individuate dall'art. 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020. |
| Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Una quota del 5 (cinque) per cento delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00, e' destinata, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020, alle iniziative di informazione e comunicazione previste dal medesimo art. 38, comma 2-bis. Con la convenzione di cui all'art. 3 sono definite le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal Soggetto Gestore per l'attuazione delle predette iniziative di informazione e comunicazione. 3. Una quota del 95 (novantacinque) per cento delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 9.500.000,00, e' destinata alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative, di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020. 4. Una percentuale non inferiore al 30 (trenta) per cento delle risorse di cui al comma 3 e' riservata all'attuazione dell'intervento di cui al Capo III del presente decreto. Il Ministero, tenuto conto dei risultati di attuazione dell'intervento e delle esigenze manifestate dalle start-up innovative, come riscontrati dai dati forniti dal Soggetto Gestore, puo' disporre, con proprio provvedimento, una diversa allocazione delle risorse disponibili. Il predetto provvedimento e' pubblicato nel sito internet del Soggetto Gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Le percentuali di destinazione di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ad eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) sono classificabili come piccole imprese, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del regolamento di esenzione; b) sono regolarmente costituite da meno di ventiquattro mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012; c) si trovano nelle prime fasi di avviamento dell'attivita' o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed); d) hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; g) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura. 3. Possono, altresi', accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, purche' l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni; entro il medesimo termine, l'impresa deve, altresi', inoltrare domanda di iscrizione al registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui al comma 1, lettera b). L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta di erogazione dell'agevolazione. |
| Art. 6
Progetti di sviluppo ammissibili
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le start-up innovative di cui all'art. 5 devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche: a) essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, gia' individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti piu' operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; b) prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team dotati di capacita' tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o in alternativa prevedere il consolidamento del team e di tali capacita' tramite la ricerca di professionalita' reperibili sul mercato; c) essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori. |
| Art. 7
Forme di sostegno ai progetti di sviluppo delle start-up innovative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate a sostenere la realizzazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 6, facilitando l'incontro tra le start-up innovative e l'ecosistema dell'innovazione, come individuato all'art. 8 del presente decreto. Le agevolazioni sono concesse a fronte: a) del sostenimento, da parte della start-up innovativa, di spese connesse alla realizzazione di un piano di attivita' svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione di cui all'art. 8, comma 1 con le caratteristiche, le modalita' e i limiti indicati al Capo II del presente decreto; b) per le sole start-up innovative che hanno avviato a realizzazione il piano di attivita' di cui alla lettera a), di investimenti nel capitale di rischio della start-up innovativa operati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione di cui al successivo art. 8, con le modalita' e nei limiti indicati al Capo III del presente decreto. |
| Art. 8
Ecosistema dell'innovazione abilitato
1. Sono abilitati ad operare nell'ambito degli interventi di cui al Capo II e al Capo III del presente decreto i seguenti attori dell'ecosistema dell'innovazione: a) incubatori certificati e acceleratori, di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2017, n. 16; b) innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo; c) organismi di ricerca. 2. Sono, altresi', abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio di cui al Capo III del presente decreto i seguenti ulteriori attori: a) business angels; b) investitori qualificati, come individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 9
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenute a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto Gestore o dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Soggetto Gestore o dal Ministero; c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 10
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. Il Soggetto Gestore e il Ministero, in ogni fase del procedimento, possono effettuare ulteriori controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. |
| Art. 11
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari all'80 (ottanta) per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'attuazione dei piani di attivita' di cui al successivo art. 12, nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per start-up innovativa. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. |
| Art. 12
Piani di attivita' ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i piani di attivita', aventi una durata non inferiore a dodici mesi, che prevedono l'acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo di cui all'art. 6. I predetti servizi possono riguardare, in particolare, i seguenti ambiti: a) la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all'implementazione del progetto; b) la gestione della proprieta' intellettuale; c) il supporto nell'autovalutazione della maturita' digitale; d) lo sviluppo e lo scouting di tecnologie; e) la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; f) i lavori preparatori per campagne di crowfounding; g) solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attivita' di progetto. 2. I servizi di cui al comma 1 devono essere erogati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati di cui all'art. 8, comma 1. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono essere: a) sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo art. 13 ed entro diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione di cui al successivo art. 14; b) di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila), al netto di IVA; c) pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura. |
| Art. 13
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Il Soggetto Gestore procede a definire, tramite avviso da pubblicare nei siti internet www.invitalia.it e www.mise.gov.it e ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalita' e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. Con il medesimo avviso pubblico sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili ed alla documentazione utile allo svolgimento delle attivita' istruttorie di competenza del Soggetto Gestore. 3. Ciascuna start-up innovativa puo' presentare un'unica domanda di agevolazione. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto Gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 5. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale nei limiti delle risorse disponibili. 6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2. |
| Art. 14
Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione
1. Il Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' del richiedente, della completezza della domanda e dell'ammissibilita' del progetto di sviluppo e del piano di attivita'. 2. Ai fini di cui al comma 1, il modulo di domanda, completo di una scheda descrittiva del progetto di sviluppo e del piano di attivita', riporta i dati e le informazioni utili a verificare la coerenza dei medesimi con i requisiti indicati, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 12 del presente decreto. 3. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, ne da' comunicazione al soggetto proponente. 4. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il Soggetto Gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, il Soggetto Gestore procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 15
Erogazione dell'agevolazione
1. L'erogazione dell'agevolazione e' effettuata dal Soggetto Gestore in non piu' di due stati avanzamento lavori, di cui l'ultimo a saldo. 2. La richiesta di erogazione del primo stato avanzamento lavori deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, di importo non inferiore al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse a contribuzione. Nel caso la richiesta venga formulata a fronte di titoli di spesa non quietanzati, la start-up innovativa beneficiaria e' tenuta a trasmettere al Soggetto Gestore, pena la revoca del contributo concesso, la documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei suddetti titoli di spesa entro tre mesi dalla data dell'erogazione e, comunque, entro il termine di cui al comma 3. 3. La richiesta di erogazione a saldo deve essere trasmessa al Soggetto Gestore, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, entro diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3. 4. In sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione, la start-up innovativa beneficiaria e' tenuta ad allegare copia dei titoli giustificativi delle spese sostenute e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, dei titoli di pagamento delle stesse, conformi alle modalita' di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), nonche' l'eventuale ulteriore documentazione indicata nell'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, ovvero nella delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3. 5. Con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, sono forniti gli schemi utili alla presentazione delle richieste, nonche' indicate le modalita' di trasmissione delle stesse al Soggetto Gestore. 6. Il Soggetto Gestore, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa, l'ammissibilita' delle spese sostenute, nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dalla start-up innovativa beneficiaria nella richiesta di erogazione. |
| Art. 16
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo II sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) mancata realizzazione del piano di attivita'; b) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; d) mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei titoli di spesa di cui all'art. 15, comma 2; e) mancato rispetto dei termini e delle modalita' per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 15, comma 3; f) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; g) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; h) pagamento delle spese rendicontate con modalita' difformi da quelle previste dall'art. 12; i) mancato rispetto dei termini previsti all'art. 5, comma 3; j) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3. |
| Art. 17
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo non sono cumulabili con altre agevolazioni configurabili come aiuti di Stato concesse per gli stessi costi ammissibili. |
| Art. 18
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari al 100 (cento) per cento dell'investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative gia' destinatarie della delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto, attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati di cui all'art. 8, nel limite complessivo di euro 30.000,00 per start-up innovativa. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. |
| Art. 19
Investimenti nel capitale di rischio ammissibili
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 18, l'investimento nel capitale di rischio deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche: a) essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitato di cui all'art. 8; b) essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa, al ricorrere della fattispecie di cui all'art. 5, comma 3, o successivamente alla costituzione, ferma restando l'attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione di cui all'art. 14, comma 3 ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data; c) essere di importo non inferiore a 10.000 euro; d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti; e) essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi; f) non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. 2. Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio di cui al comma 1 deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro sei mesi dalla data di deliberazione del medesimo. |
| Art. 20
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Ogni start-up innovativa puo' presentare una sola domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o piu' investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o piu' attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitato di cui all'art. 8, fermo restando che l'investimento del singolo attore non puo' essere di importo inferiore a 10.000 euro e che l'importo massimo delle agevolazioni concedibili a valere sul presente Capo non puo' eccedere l'importo di cui all'art. 18, comma 1. 3. Alla domanda di agevolazione la start-up innovativa e' tenuta ad allegare la documentazione comprovante l'intervenuta deliberazione dell'investimento nel capitale di rischio, dalla quale deve essere riscontrata la sussistenza delle caratteristiche di cui all'art. 19. 4. Qualora alla data di presentazione della domanda l'investimento risulti non ancora deliberato, la start-up innovativa puo' allegare una specifica dichiarazione, redatta sulla base dello schema fornito con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, recante tutti gli elementi utili all'accertamento della sussistenza delle richiamate caratteristiche di cui all'art. 19. L'effettiva deliberazione dell'investimento deve intervenire entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione di cui al successivo art. 21, comma 2, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 19, comma 1, lettera b). 5. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione della procedura, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 6. |
| Art. 21
Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni
1. Il Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilita' della start-up innovativa richiedente, della completezza della domanda e della conformita' dell'investimento nel capitale di rischio con le condizioni di cui all'art. 19. 2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono con esito positivo, il Soggetto Gestore adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni della domanda e ne da' comunicazione alla start-up innovativa proponente entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 13, comma 2. 3. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 4. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 1 si concludano con esito negativo, il Soggetto Gestore procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 22
Erogazione dell'agevolazione
1. L'erogazione dell'agevolazione e' effettuata dal Soggetto Gestore, in un'unica soluzione, a seguito dell'integrale versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio. 2. Qualora il versamento delle risorse risulti gia' effettuato in sede di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 20, il Soggetto Gestore procede, senza ulteriore richiesta da parte della start-up innovativa beneficiaria, all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato nel modulo di domanda entro quarantacinque giorni dalla data della delibera di ammissione. 3. Qualora il versamento venga effettuato successivamente alla presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 20, la start-up innovativa beneficiaria e' tenuta a presentare specifica richiesta di erogazione al Soggetto Gestore che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della medesima, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato nel modulo di domanda. 4. Con l'avviso pubblico di cui all'art. 13, comma 2, sono specificate le modalita' di trasmissione della richiesta di erogazione, nonche' la documentazione da trasmettere al Soggetto Gestore. 5. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni spettanti, il Soggetto Gestore provvede a verificare il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti. |
| Art. 23
Revoca delle agevolazioni
1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), f) e g), le agevolazioni di cui al presente Capo III sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) adozione, da parte del Soggetto Gestore, di un provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del Capo II del presente decreto; b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, comma 4; c) mancato versamento, da parte dell'attore dell'ecosistema abilitato, delle risorse connesse all'investimento nel capitale di rischio entro sei mesi dalla deliberazione del medesimo; d) detenzione dell'investimento nel capitale di rischio per un periodo non inferiore a diciotto mesi; e) negli ulteriori casi previsti dalla delibera di ammissione di cui all'art. 21, comma 2. |
| Art. 24
Disposizioni finali
1. Nell'allegato n. 1 al presente decreto e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 985 |
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