Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 6;
Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:
a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;
b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
c) direzione generale della ricerca;
d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;
e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«Art. 1. - 1. Sono istituiti il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
2. All'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero
della salute.";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il
numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione.".
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
«Art. 3. - 1. Al Ministero dell'universita' e della
ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali
e finanziarie, compresa la gestione residui, del
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo
presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in
vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla
responsabilita' del Ministro dell'universita' e della
ricerca la Direzione generale per la formazione
universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la
Direzione generale per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e la Direzione generale per il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati, come previste dal vigente regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le
strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa
la gestione residui, del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione nonche' degli
Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonche'
il personale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso
il medesimo Dipartimento.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al
Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal
decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il
Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad
avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale
dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4.
Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano
altresi' a svolgere, anche per il Ministero
dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le
spese gia' ad esse affidate per l'anno 2020, quali
strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a
quella del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima
fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di
dodici posti della III area funzionale, di nove posti della
II area funzionale e di sei posti della I area funzionale.
A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2,
comma 2, e' incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e
di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. La
predetta dotazione organica e' ripartita tra il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al
presente decreto. Alla predetta dotazione organica si
aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli
uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere
entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facolta'
assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni
centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal
fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono
riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al
Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione
alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis,
ferma restando l'attribuzione al solo Ministero
dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al
personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta
del Ministro dell'istruzione e del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, si procede alla
ricognizione e al trasferimento delle strutture, del
personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e
finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del
comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale
di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita
procedura di interpello, disciplinata con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti
criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti;
individuazione delle aree organizzative interessate e
attribuzione del personale alle medesime a cura di
un'apposita commissione paritetica, sulla base delle
esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna
area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti
disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio
di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a
parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica;
trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le
istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la
ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti
della commissione paritetica di cui al secondo periodo non
spettano, per lo svolgimento della relativa funzione,
compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il
personale non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso
al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo
periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.
5. Il personale appartenente ad altre
amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3, partecipa
alla procedura di interpello di cui al comma 4 al fine di
individuare il Ministero al quale attribuire la predetta
posizione. Il personale non scolastico del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che
presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
ovvero gia' in servizio presso il Dipartimento di cui al
comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo presso altre amministrazioni, partecipa alla
procedura di interpello al fine di individuare il Ministero
di appartenenza.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.
7.
8.
9. All'art. 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'istruzione,
il Ministero dell'universita' e della ricerca". Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono adottate le modifiche statutarie
conseguenti.
9-bis. All'art. 51, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) e'
aggiunta la seguente:
"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo
alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema
informativo, anche per le esigenze delle istituzioni
scolastiche ed educative statali nonche' per la gestione
giuridica ed economica del relativo personale".
9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad
aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi
dirigenziali fissate dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la
mobilita' dei dirigenti all'interno delle pubbliche
amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti
percentuali previsti dall'art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per il Ministero
dell'universita' e della ricerca al 20 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) ;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 5 giugno 1998 n. 204, recante «Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018 n. 86, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed
accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri,
anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,
ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345 della
legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302,
S.O.:
«345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze
linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' incrementata di un posto dirigenziale di livello
generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede
ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi
regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, che possono essere adottati con le
modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019,
anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli
incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad
avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21
settembre 2018, n. 145, recante «Disposizioni urgenti per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2019, n. 222 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272:
«Art. 6. - 1. All'art. 1, comma 345, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "di consentire una
maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a
livello centrale dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche'" sono soppresse,
e le parole "due posti dirigenziali" sono sostituite dalle
seguenti "un posto dirigenziale";
b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai
seguenti "Conseguentemente il Ministero medesimo provvede
ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi
regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, che possono essere adottati con le
modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019,
anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli
incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad
avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.".».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto-legge
18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i
termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive
disposizioni normative.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155 recante «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del
21-12-2019.
 

Tabella A


+-----------------------------------------------------------+-------+ |Personale dirigenziale: | | +-----------------------------------------------------------+-------+ |Dirigenti di prima fascia | 6| +-----------------------------------------------------------+-------+ |Dirigenti di seconda fascia | 35*| +-----------------------------------------------------------+-------+ | Totale Dirigenti | 41 | +-----------------------------------------------------------+-------+ |*comprese le cinque unita' di personale dirigenziale di livello non| |generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del | |Ministro. | +-----------------------------------------------------------+-------+ |Personale non dirigenziale: | | +-----------------------------------------------------------+-------+ |Area III | 195| +-----------------------------------------------------------+-------+ |Area II | 244| +-----------------------------------------------------------+-------+ |Area I | 28| +-----------------------------------------------------------+-------+ | Totale Aree | 467 | +-----------------------------------------------------------+-------+ | TOTALE COMPLESSIVO | 508 | +-----------------------------------------------------------+-------+

 
Art. 2

Segretariato generale

1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle di seguito indicate:
a) coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro;
b) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;
d) raccordo con le direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa.
2. Il segretario generale svolge, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, anche funzioni di coordinamento nelle seguenti aree:
a) internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;
b) promozione e produzione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) promozione di eventi, manifestazioni e attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
d) attivita' connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonche' attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
e) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;
f) rapporti con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e con le altre autorita', agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero;
g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.
3. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Nell'ambito del segretariato generale operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19. - Omissis.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 6. - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di
primo livello sono costituite da direzioni generali puo'
essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il
segretario generale, ove previsto, opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento
dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di
competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita'
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e
ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 9-bis della
legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
«9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 4. - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e seguenti
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle
attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi
di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente
articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo'
essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno,
il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e
la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata
mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo
modificato dal comma 42 del presente art., nell'art. 54 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al
comma 15 del presente articolo con particolare riferimento
ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303:
«Art. 21. - Omissis.
2. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Il riferimento relativo all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 2004, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 3

Direzione generale delle istituzioni
della formazione superiore

1. La Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore;
b) istituzione e accreditamento delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' di ogni altra istituzione della formazione superiore, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove istituzioni;
c) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati da universita' e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale nonche' sugli statuti e regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) filiazioni e accreditamento delle universita' estere;
e) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;
f) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato;
i) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
m) predisposizione e attuazione degli accordi di programma quadro relativi al sistema della formazione superiore cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
o) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; coordinamento delle attivita' dirette all'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale; coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;
p) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;
q) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonche' indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilita' e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
r) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilita', la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali.
 
Art. 4

Direzione generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto allo studio

1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti didattici delle istituzioni della formazione superiore;
c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem;
d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione universitarie;
e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;
g) valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;
i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;
l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;
m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.
2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Note all'art. 4:
- La legge 14 novembre 2000 n. 338, recante
«Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 470 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304:
«470. Al fine di supportare le attivita'
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' istituita un'apposita
tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di
specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori
profili professionali sanitari. Conseguentemente, la
denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione
medica specialistica di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e' modificata in "Osservatorio
nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la
sua composizione e' integrata per garantire una
rappresentanza degli specializzandi dei profili
professionali sanitari diversi da quello di medico, in
aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in
formazione specialistica.».
 
Art. 5

Direzione generale della ricerca

1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;
b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;
c) promozione dell'accesso, con uguali opportunita', ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;
d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico e valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonche' istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche di ricerca;
e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) supporto alla funzione di indirizzo nonche' vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali;
h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;
i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attivita' di indirizzo del relativo settore, vigilanza e finanziamento nonche' supporto alle attivita' di indirizzo e normazione generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;
m) supporto alla attivita' di indirizzo nonche' sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima legge n. 205 del 2017, nonche' ulteriori compiti derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni;
o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonche' supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991;
r) definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca;
s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico;
v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);
z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;
aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
bb) incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;
cc) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
dd) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 241 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.
304:
«241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240
e' istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia
nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia
statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale,
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. L'ANR promuove il
coordinamento delle attivita' di ricerca di universita',
enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di
eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra
di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e
privato, in relazione agli obiettivi strategici della
ricerca e dell'innovazione nonche' agli obiettivi di
politica economica del Governo funzionali alla
produttivita' e alla competitivita' del Paese. L'ANR
favorisce altresi' l'internazionalizzazione delle attivita'
di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la
partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e
internazionali.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per
il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n.
34.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1172 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302:
«1172. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto tra loro,
approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di
indirizzo attuativo, nonche' i programmi annuali di ricerca
e vigilano sulla sua attuazione.
1173. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il
PRA e' istituito presso il CNR, nell'ambito del
Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per
l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che
provvede a:
a) elaborare su base triennale il PRA e i relativi
programmi annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi
scientifici internazionali;
c) coordinare le attivita' di ricerca italiane con
quelle di altri Paesi presenti in Artico;
d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA
e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare
quelle inserite in progetti europei;
e) predisporre alla fine del triennio di cui al
comma 1170 una relazione per il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e per il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
f) raccogliere la documentazione relativa ai
risultati delle attivita' scientifiche svolte in Artico;
g) incentivare, anche attraverso borse di studio,
la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei
cambiamenti climatici.
1174. Il Comitato scientifico per l'Artico e'
composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale
rinnovabile:
a) un presidente nella persona del Capo della
delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic
Official);
b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
c) il rappresentante italiano nell'lASC;
d) il rappresentante italiano di NySMAC;
e) quattro esperti in problematiche polari,
nominati dal presidente del CNR su designazione,
rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS),
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
f) un esperto in problematiche polari, anche non di
cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al
presente comma e nominato dal CNR.
1175. Il CNR provvede all'attuazione del Programma
annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il PA deve indicare le attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il
supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane
impegnate per le attivita' e la ripartizione delle spese.
Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei
soggetti, universita', enti di ricerca pubblici e privati,
selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I
progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base
dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e
tecnica, nonche' contributi in termini di risorse umane,
strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
1176. L'attuazione operativa del PA e' affidata al
CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede
all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle
infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la
Stazione dirigibile Italia a Ny Alesund - Svalbard e presso
strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le
spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la
disponibilita' della Stazione dirigibile Italia, dei
servizi basilari e delle aree riservate all'attivita'
scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
1177. Per assicurare la copertura finanziaria del
PRA, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico
con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020.
1178. Il Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui
all'art. 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, rifinanziato dall'art. 56-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 4 milioni
di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno
2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
1179. All'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "nonche' apposito
preventivo parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione"
sono soppresse;
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione
verifica in via preventiva, ai sensi dell'art. 213, comma
1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la
definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui
al comma 7. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica".
1180. Al fine di garantire che le procedure per
l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree
pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e
regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020
e' prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e
nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di
politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le
amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a
quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per
coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di
reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si
provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri
previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in
attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini
della garanzia della concorrenza nel settore, il numero
massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un
medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in
diverse aree, mercatali e non mercatali.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per
l'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
1997, n. 186:
«3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di
ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore
contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998
e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del
contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e alle Commissioni parlamentari competenti del conto
economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti.
Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i
soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture
operative, nonche' i compiti e gli organismi consultivi e
di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del
programma, le modalita' di attuazione e la disciplina
dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al
presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto
sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27
novembre 1991, n. 380.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 551 e 557
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in
Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche
attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca
e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e
ad area limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di
prodotti e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e
programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali
in materia di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con
soggetti privati.».
«557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal
Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia
ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di
vigilanza del Comitato che formula le linee guida
strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresi',
i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita', il
Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni
statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli
organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del
comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle
funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei
revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater della legge 28
marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per la diffusione
della cultura scientifica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 aprile 1991, n. 82:
«Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un
Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato
da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un
rappresentante della Conferenza dei rettori, da un
rappresentante dell'Assemblea della scienza e della
tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, esperti nella
diffusione della cultura scientifica con particolare
riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla
didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di
coordinamento per le attivita' previste dalla presente
legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.».
 
Art. 6

Direzione generale dell'internazionalizzazione
e della comunicazione

1. La Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;
b) promozione e armonizzazione delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attivita' relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni unite e altri organismi internazionali;
c) monitoraggio della normativa europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi europei e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;
d) partecipazione alle attivita' degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;
e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;
f) cura delle attivita' legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilita';
h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero;
i) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (Enic-Naric) nell'ambito della Convenzione di Lisbona firmata dall'Italia l'11 Aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148;
m) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;
n) progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attivita' del Ministero;
o) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attivita' di comunicazione;
p) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;
q) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;
r) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;
s) elaborazione del piano di comunicazione annuale;
t) gestione editoriale del sito istituzionale degli strumenti multimediali e dei siti tematici;
u) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
v) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attivita' di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza.

Note all'art. 6:
- La legge 11 luglio 2002, n. 148 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
 
Art. 7

Direzione generale del personale,
del bilancio e dei servizi strumentali

1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;
b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;
d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
h) attivita' di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;
i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;
m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;
n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;
p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
r) cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia digitale, anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;
z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione;
aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;
bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore universita' e ricerca;
cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'universita' e della ricerca.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
- Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione
digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione. Il mancato avvio delle attivita'
necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del
termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 recante «Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge
23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
 
Art. 8

Uffici di livello
dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 17, comma 4-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
Omissis.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.».
 
Art. 9

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni
organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unita' da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 14, comma 9 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - Omissis.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.».
 
Art. 10

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.
2. I riferimenti al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente e' individuato dal segretario generale. Il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce il capo del citato Dipartimento nella composizione degli organismi ai quali quest'ultimo partecipa in base alle norme vigenti alla data di entrare in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Manfredi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2126

Note all'art. 11:
- Comma 1
- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento (98) della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
al medesimo art. 23 e del 10 per cento (98) della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I
suddetti limiti percentuali possono essere aumentati,
rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per
cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti
percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 2020, n. 61.
- Il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140 recante:
«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n.
290.