Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 166
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.
2. Il Ministero dell'istruzione, di seguito denominato: «Ministero», si struttura nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico .
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 49, 50,
51, nonche' l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture
di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Art. 5. - 1. I dipartimenti sono costituiti per
assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti
finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i
relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui
si articolano i dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
Art. 49. - 1. E' istituito il ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
scolastica ed istruzione superiore, di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le
funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
Art. 50. - 1. Il ministero, in particolare, svolge le
funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione
generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e
programmi scolastici, stato giuridico del personale;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;
determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema
scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi
in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e
tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema
universitario e degli enti di ricerca non strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico Osservatorio, in materia universitaria;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a
cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle
condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali e
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della
ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la
gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la
ricerca pubblica.
Art. 51. - 1. Il ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali
di cui all'articolo 50.».
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.»
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140, abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155, recava «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n.
61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116 del
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria e convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i
termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive
disposizioni normative.».
 
Allegato

Tabella A
Dotazione organica del personale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7.
 
Art. 3

Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono altresi' i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.
3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attivita' e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Note all'art. 3:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 e dell'articolo
14, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 21. - 1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
[2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.]
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
«3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
 
Art. 4

Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti
e dei direttori generali

1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali si riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo indipendente di valutazione.
2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 4.
 
Art. 5

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;
c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;
f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
g) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi sul territorio nazionale;
h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo;
l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;
n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore;
o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;
p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;
q) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;
r) consulenza e supporto all'attivita' di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome;
s) supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso;
t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita';
u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;
v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
z) cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;
aa) orientamento allo studio e professionale;
bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;
cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti;
dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione;
ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
ff) rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza;
gg) promozione dell'innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;
hh) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;
ii) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
ll) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Ministero;
mm) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;
nn) svolgimento delle attivita' di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
oo) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie Nazionali designate dal Ministero dell'istruzione per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
pp) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;
qq) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero, cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione;
rr) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali per gli aspetti di competenza;
ss) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;
tt) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
uu) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
vv) supporto alle attivita' di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica;
zz) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attivita' di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;
aaa) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
bbb) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.
2. Il Dipartimento, qualora l'autorita' di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e il controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, tre uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
b) direzione generale per il personale scolastico;
c) direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;
d) direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti e Indicazioni Nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione;
b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;
c) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;
e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
l) esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento all'organizzazione e indirizzi di gestione e svolgimento delle prove degli esami stessi;
m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;
n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;
o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;
p) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi della normativa vigente;
q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;
s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
t) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
v) funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'universita' e della ricerca e funzioni di vigilanza, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;
z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
aa) promozione di analisi statistiche comparative di carattere nazionale ed internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, in collaborazione, per gli aspetti di competenza, con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
bb) attivita' di competenza del Ministero in ambito europeo e internazionale con particolare riguardo ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con gli altri organismi europei e internazionali al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;
cc) definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero e in raccordo con la direzione generale per il personale scolastico, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
dd) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;
ee) consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza;
ff) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilita' professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;
b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico;
c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero, nonche' in materia di reclutamento e funzioni dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, la ricerca e la sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale scolastico e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale e dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;
g) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
i) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale;
m) definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico, definizione di pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici;
n) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
p) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
7. La direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina e indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilita', in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attivita', supporto alle attivita' del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo;
g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari;
h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attivita';
l) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;
m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;
n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;
o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;
p) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica;
q) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
r) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
s) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
8. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
b) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;
c) valutazione e attuazione di opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;
d) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;
e) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;
f) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;
g) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;
h) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero;
i) attivita' di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie Nazionali designate dal Ministero dell'istruzione per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;
l) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;
m) svolgimento delle attivita' relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attivita' di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;
n) elaborazione della proposta tecnica relativa all'individuazione da parte del Ministro delle priorita' in materia di edilizia scolastica;
o) gestione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica come sistema informativo di supporto e per la gestione dei finanziamenti dell'edilizia scolastica;
p) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;
q) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attivita' didattiche ed organizzative dei plessi scolastici, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;
r) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
s) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;
t) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale;
u) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
v) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
z) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore;
aa) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene ai processi di innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
bb) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
bb) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
cc) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
dd) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Note all'art. 5:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
«2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le
funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai
corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e
alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi
agli organismi scolastici istituiti da soggetti
extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
n. 170.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del
Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999,
n. 181:
«4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 605, commi 2 e 3
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115:
«2. Il Ministero esercita la vigilanza o la
sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori,
secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e
dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su
altri enti quando sia previsto dal rispettivo
ordinamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017,
n. 144:
«Art. 41. - 1. Per il finanziamento degli interventi
necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017
previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42,
43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del
fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario
per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui
all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle
risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al
comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la
conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio
sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio
2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento.
Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia'
previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli
edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il
Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita';
c) incentivare piani sperimentali per la difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni
di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui
all'articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a
50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata
all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di
impiego e la ripartizione delle risorse.
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al
comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime
modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale.».
 
Art. 6

Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) programmazione ministeriale;
b) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;
d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; acquisti e affari generali;
e) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;
f) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;
g) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
h) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;
i) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;
l) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico;
m) promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
n) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione;
o) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
p) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
q) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;
r) supporto alle attivita' del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero;
s) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione;
t) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' direzioni generali del Ministero;
u) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attivita' del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
v) attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali.
2. Al Dipartimento e' assegnato, per l'espletamento dei compiti di supporto, un ufficio dirigenziale non generale.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
c) direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.
4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero, tenendo conto delle funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di personale dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva;
b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in relazione ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;
c) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale del Ministero;
d) amministrazione del personale del Ministero;
e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero;
f) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero;
g) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale del Ministero;
h) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;
i) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
l) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;
m) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;
n) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
o) gestione delle attivita' rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita' a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;
p) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale;
q) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e' affidata la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche' il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;
r) coordinamento dell'attivita' ispettiva amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali;
s) attivita' di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura e coordinamento della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;
t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali dello stesso Dipartimento, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dagli uffici scolastici regionali;
u) coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
z) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;
aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e ai centri di costo;
bb) coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;
cc) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
dd) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
ee) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;
ff) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola;
gg) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione dei fondi relativi alle retribuzioni accessorie dei dirigenti scolastici;
hh) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
ii) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;
ll) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;
mm) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale;
nn) cura delle procedure amministrativo-contabili delle attivita' contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale;
oo) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
pp) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
qq) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;
b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione;
c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa' dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni;
d) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;
e) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonche' per il supporto alla gestione del personale scolastico;
f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni;
g) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;
h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale, come definite dalla direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti;
i) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in base agli indirizzi della direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti;
l) gestione dell'Anagrafe degli alunni, e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti;
m) consultazione ed accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica a fini informativi e statistici;
n) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
o) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;
p) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
q) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;
r) supporto nell'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
s) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;
t) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, al fine di favorire la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita';
u) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
v) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
z) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.
7. La direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) individuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione di processi, anche formativi, di innovazione digitale del Ministero, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
c) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' direzioni generali del Ministero;
d) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene ai processi d'innovazione del Ministero;
e) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione;
f) coordinamento delle attivita' istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonche' vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance;
g) supporto allo svolgimento dell'attivita' di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;
h) raccolta ed esame dei dati relativi alla produttivita' dell'azione amministrativa;
i) operativita' e sviluppo del sistema di controllo di gestione ed elaborazione dei relativi documenti;
l) attivita' connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;
m) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
n) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;
o) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonche' di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;
p) promozione di iniziative istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;
q) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;
r) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;
s) gestione della rete di comunicazione del Ministero;
t) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonche' studi e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;
v) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
z) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;
aa) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero;
bb) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonche' di quanto stabilito in materia di servizi generali dell'Amministrazione centrale del Ministero;
cc) consulenza agli uffici scolastici regionali in materia contrattuale;
dd) consulenza ai dipartimenti e alle direzioni generali in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara;
ee) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento;
ff) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;
hh) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Note all'art. 6:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254:
«Art. 10. - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo'
essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle primalita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Il riferimento relativo alla legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e' riportato alle note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1. - 1. L'organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Il riferimento relativo all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
«Art. 17. - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal
fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico
ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita'
operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono
inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 322:
«Art. 3. - 1. Presso le amministrazioni centrali
dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti
uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante «Regolamento
generale sulla protezione dei dati», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n.
50.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10 e 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 8. - 1. L'attivita' dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini
singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di
informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di
interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra
l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
«Art. 10. - 1. Le disposizioni del presente capo
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione e si applicano, altresi', alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle relative norme di attuazione.».
«Art. 11. - 1. In conformita' a quanto previsto dal
capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni
statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
di comunicazione che intendono realizzare nell'anno
successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni metodologiche del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma e'
trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo
stesso dipartimento. Iniziative di comunicazione non
previste dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».
 
Art. 7

Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale.
2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare e' individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresi', gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 4, lettere o) e q).
3. L'ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 4. - 1. E' istituito, presso ogni ufficio
periferico regionale dell'amministrazione della pubblica
istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il
consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze
consultive e di supporto all'amministrazione a livello
regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione
delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e
formazione professionale, di educazione permanente, di
politiche compensative con particolare riferimento
all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di
reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli
organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in
assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella Regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.».
- Il riferimento relativo al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5.
- I riferimenti relativi all'articolo 75, comma 3 e
all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono riportati alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante
«Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana
in materia di pubblica istruzione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135:
«Art. 9. Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti
del personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione
regionale ai sensi del comma precedente devono essere
comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale
puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento,
chiederne il riesame. Trascorso tale termine il
provvedimento diventa esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001,
n. 56:
«Art. 13. - 1. Per la trattazione degli affari
riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente
regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione
tra il personale dirigenziale dei ruoli
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra
i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
 
Art. 8

Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.
 
Art. 9

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 9:
- Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
riportato alle note alle premesse.
- Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 10
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale
non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi sei posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, e' compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 11

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

Note all'art. 11:
- Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.
3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'istruzione
Azzolina

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2128

Note all'art. 12:
- Il riferimento relativo al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e'
riportato alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19. - 1. Ai fini del conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».