Gazzetta n. 309 del 14 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 167
Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione;
Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dalla normativa di settore vigente;
Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ministro e Sottosegretari

1. Il Ministro dell'istruzione, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, di seguito denominato Ministero, ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n.
61:
«6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di
organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi
dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio
di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro
dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo
periodo, confermare il personale in servizio presso i
rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza
soluzione nella continuita' dei relativi incarichi e
contratti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 49, 50,
51, nonche' l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture
di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Art. 5. - 1. I dipartimenti sono costituiti per
assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti
finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i
relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui
si articolano i dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.»
«Art. 49. - 1. E' istituito il ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
scolastica ed istruzione superiore, di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le
funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
Art. 50. - 1. Il ministero, in particolare, svolge le
funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione
generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e
programmi scolastici, stato giuridico del personale;
definizione dei criteri e dei parametri per
l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola;
determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema
scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni
funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo
dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi
in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle
istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui
all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e
tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema
universitario e degli enti di ricerca non strumentali;
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico Osservatorio, in materia universitaria;
attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a
cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli
enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle
condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della
partecipazione italiana a programmi nazionali e
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della
ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la
gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la
ricerca pubblica.
Art. 51. - 1. Il ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali
di cui all'articolo 50.»
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.»
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
2019, n. 290.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2019, n. 299.
- Si riporta il testo dell'articolo 116 del
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria e convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020:
«Art. 116. - 1. In considerazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i
termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra
il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi
rispetto alla data individuata dalle rispettive
disposizioni normative.»
 
Art. 2

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) l'Ufficio stampa;
d) la Segreteria del Ministro;
e) la Segreteria tecnica del Ministro;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto.
4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico puo' essere revocato in qualsiasi momento.
 
Art. 3

Ufficio di gabinetto

1. Il Capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione dei Dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance. Inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d) ed e), assicura la progettazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.
2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, nonche' tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di gabinetto puo' nominare fino a tre vice Capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
4. L'Ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in ambito internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
6. All'Ufficio di gabinetto e' assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, a supporto del Capo di gabinetto, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 3:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 e dell'articolo
14 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 21. - 1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
[2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi.]
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
 
Art. 4

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
2. Della Segreteria del Ministro fa parte il Segretario particolare del Ministro che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
 
Art. 5

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, dei competenti Dipartimenti e delle direzioni generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta i competenti Dipartimenti e direzioni generali in relazione al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice Capo dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. I vice Capo dell'Ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.

Note all'art. 5:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 137, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
«Art. 137. - 2. Restano altresi' allo Stato i compiti
e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari
ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e
alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi
agli organismi scolastici istituiti da soggetti
extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.»
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della
scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,
n. 170.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del
Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci", a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999,
n. 181:
«4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 605, commi 2 e 3
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115:
«2. Il Ministero esercita la vigilanza o la
sorveglianza sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori,
secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e
dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su
altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017,
n. 144:
«Art. 41. - 1. Per il finanziamento degli interventi
necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017
previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42,
43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del
fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario
per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle
risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al
comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici di cui
dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici pubblici strategici e per la
conseguente realizzazione di progetti di ripristino e
adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di
ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio
sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio
2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di
vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei Comuni
delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui
alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento.
Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative
attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli
interventi di cui al presente comma con quelli gia'
previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilita' degli
edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attivita'.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa
sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento
di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni
di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui
all'articolo 18 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a
50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata
all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di
impiego e la ripartizione delle risorse.
4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al
comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2019, puo' essere destinata con le medesime
modalita' all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e
vulcanica sul territorio nazionale.»
 
Art. 6

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un Portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il Capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di Portavoce.

Note all'art. 6:
- Il riferimento relativo all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254:
«Art. 10. - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo'
essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle primalita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.»
- Il riferimento relativo alla legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e' riportato alle note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1. - 1. L'organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»
- Il riferimento relativo all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato alle note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
«Art. 17. - 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal
fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico
ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita'
operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono
inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 322:
«Art. 3. - 1. Presso le amministrazioni centrali
dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti
uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche
secondo le esigenze di carattere tecnico indicate
dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il
presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.»
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante «Regolamento
generale sulla protezione dei dati», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n.
50.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 10 e 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 8. - 1. L'attivita' dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini
singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di
informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di
interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra
l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.»
«Art. 10. - 1. Le disposizioni del presente capo
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione e si applicano, altresi', alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle relative norme di attuazione.
Art. 11. - 1. In conformita' a quanto previsto dal
capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni
statali elaborano annualmente il programma delle iniziative
di comunicazione che intendono realizzare nell'anno
successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni metodologiche del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e'
trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo
stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non
previste dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente
comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della
messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento puo' anche fornire i supporti organizzativi
alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei
problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.»
 
Art. 7

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero. Tali attivita' di supporto sono svolte sia nella preliminare fase di rilevazione delle necessita' di indirizzo sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.
2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 4. - 1. E' istituito, presso ogni ufficio
periferico regionale dell'amministrazione della pubblica
istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il
consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze
consultive e di supporto all'amministrazione a livello
regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione
delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e
formazione professionale, di educazione permanente, di
politiche compensative con particolare riferimento
all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di
reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli
organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in
assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.»
- Il riferimento relativo al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5.
- I riferimenti relativi all'articolo 75, comma 3 e
all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono riportati alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante
«Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di pubblica istruzione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135:
«Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti
del personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione
regionale ai sensi del comma precedente devono essere
comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale
puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento,
chiederne il riesame. Trascorso tale termine il
provvedimento diventa esecutivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001,
n. 56:
«Art. 13. - 1. Per la trattazione degli affari
riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente
regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione
tra il personale dirigenziale dei ruoli
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra
i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i
ruoli del personale delle scuole e degli istituti con
lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dell'istruzione in lingua slovena e' istituita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
1. La composizione della Commissione, le modalita' di
nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione di cui al
presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9
della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.»
 
Art. 8

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
2. I Capi segreteria e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. I Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, ove estranei alla pubblica amministrazione, sono ricompresi nel contingente di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria e al Segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due delle predette unita' possono essere nominate tra soggetti estranei all'amministrazione, nell'ambito del contingente fissato dall'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.
 
Art. 9

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in centotrenta unita'. Entro tale limite, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unita' di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione.
3. Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti.
4. Il Ministro puo' individuare, altresi', esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.
5. La durata massima degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario e comunque, in caso di incarichi su proposta del Sottosegretario di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del Sottosegretario di Stato proponente. Le posizioni di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
6. Le posizioni di Capo di gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo dell'Ufficio stampa, Capo della Segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Consigliere diplomatico e dei Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. L'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimento del Capo di gabinetto.

Note all'art. 9:
- Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
riportato alle note alle premesse.
- Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 10

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:
a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai Capi dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria tecnica e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il Portavoce del Ministro, in un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di Portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva.
3. Ai vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilita' connesse all'incarico, puo' essere attribuita una indennita' avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulla attivita' produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro. Nel caso dei vice Capo di gabinetto e vice Capo Ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato.
4. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione compreso nel contingente di cui all'articolo 9, comma 1, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa.
5. Il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».
 
Art. 11

Organismo indipendente
di valutazione della performance

1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in forma collegiale. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e, comunque, nel limite delle risorse indicate all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Al Presidente dell'OIV e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
5. Le posizioni dei componenti dell'OIV sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Note all'art. 11:
- Il riferimento relativo all'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato
alle note alle premesse.
 
Art. 12

Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito Struttura tecnica, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, tra i dirigenti di seconda fascia che siano in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Tale posizione dirigenziale non generale e' compresa nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unita', comprese nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1, ivi incluso il dirigente di seconda fascia, di cui al comma 2, responsabile della Struttura.

Note all'art. 12:
- Il riferimento relativo al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e'
riportato alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19. - 1. Ai fini del conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»
 
Art. 13

Modalita' di gestione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a un unico Ufficio del Ministero possono essere delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'istruzione
Azzolina

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2129