Gazzetta n. 310 del 15 dicembre 2020 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 1 dicembre 2020
Risoluzione n. 3/2020. Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. (Delibera n. 1326/2020).


CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio, nella seduta del 1° dicembre 2020, composto come da verbale in pari data;
Sentito il relatore, consigliere Francesco Lucifora;
Visto il regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e' stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni;
Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale e' stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria;
Vista la risoluzione n. 2 del 3 giugno 2014 con cui e' stata definita la scheda triennale di valutazione dei candidati nei concorsi interni per il triennio 2010-2012;
Vista la rivisitazione della materia operata con la risoluzione n. 3 del 2017, cosi' come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio;
Vista la delibera n. 218 del 6 febbraio 2018 con cui e' stato approvato il bando n. 1/2018, concorso interno per presidenti di commissione, presidenti di sezione e vice presidenti di sezione, delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ed il modello di scheda triennale 2015-2017 per la valutazione dei candidati;
Richiamata la delibera n. 695 del 9 giugno 2020, con cui e' stata approvata la risoluzione n. 2/2020, che ha sostituito la previgente risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017;
Considerato che con la risoluzione n. 2/2020 si e' ritenuto opportuno:
introdurre alcune modifiche alle modalita' di scrutinio professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una piu' adeguata individuazione delle capacita' organizzative propedeutiche ai ruoli direttivi e semi direttivi;
modificare il parametro della diligenza, introducendo come primario criterio di valutazione la tempestivita' nel deposito dei provvedimenti;
prevedere che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze, pari o superiori al 70% del totale, non possa essere valutato, non avendo alcuna capacita' organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario;
modificare il criterio della laboriosita', precedentemente ancorata al parametro della produttivita' massima della commissione di appartenenza, senza alcuna possibilita' di verifica della qualita' e complessita' del contenzioso (seriale o meramente processuale), e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali, accorpando in un'unica voce il criterio della diligenza ed il criterio della laboriosita';
Considerato che il valore massimo del parametro diligenza-laboriosita' non puo' essere 6 (come gia' evidente dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti ai sub), bensi' deve attestarsi nel valore massimo di 11, in quanto il valore complessivo massimo della valutazione, limitatamente ai criteri diligenza-laboriosita' e attitudine deve essere equivalente a quello previsto per i presidenti di commissione, ovvero 21 punti;
Ritenuto necessario intervenire per una piu' chiara e funzionale definizione degli indici e dei riferimenti a cui ancorare la valutazione dei candidati, da tradurre in una scheda di valutazione che faccia riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del bando di concorso;
Considerato che la tempestivita' del deposito delle sentenze puo' essere pregiudicata da fatti indipendenti dalla volonta' del giudice che incidono negativamente sulla puntualita' con cui lo stesso provvede alla consegna presso la segreteria della commissione tributaria di appartenenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per i giudici, che per tempi medi di deposito delle sentenze si devono intendere i tempi medi di consegna delle sentenze presso le segreterie di commissione;
Ritenuto che la laboriosita' sara' valorizzata mediante l'assegnazione di un punteggio proporzionato alla capacita' produttiva del candidato rispetto alla capacita' produttiva della commissione nel periodo di riferimento;
Considerato che l'attivita' formativa, sia da ritenersi obbligatoria per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale, in quanto rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semi direttivo, quanto e soprattutto per giudicare;
Considerato che ogni giudice tributario, pertanto, e' tenuto a chiedere di partecipare - nel corso di ciascun anno solare - ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza;
Ritenuto di confermare, per quanto attiene all'attitudine formativa, che:
la partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, cosi' come dalle universita', in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico;
sara' valutata la durata e la complessita' dei corsi di aggiornamento ai quali il giudice ha partecipato;
sara' valutata la continuita' della partecipazione ai corsi di aggiornamento e lo svolgimento dell'attivita' di docenza;
Considerato di dover intervenire a rettificare i punteggi parziali per l'attivita' formativa e la docenza, in quanto il totale di quelli assegnati con la risoluzione n. 2/2020 non corrisponde al punteggio massimo di 4,00 ma a quello di 3,70;
Ritenuto opportuno meglio specificare il significato del termine «esperienza» con il quale deve intendersi l'effettiva esperienza lavorativa maturata nelle commissioni tributarie piuttosto che la semplice anzianita' di carica;
Ritenuto opportuno precisare che a coloro che sono stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, data la peculiarita' dell'incarico, in ogni procedura concorsuale, venga attribuito il punteggio massimo di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti quali percentuali di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari;
Per tutto quanto sopra premesso;

Delibera:

La risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 e' rettificata e sostituita dalla seguente risoluzione:

«Risoluzione n. 3 del 1° dicembre 2020
"Criteri di valutazione della professionalita'
dei giudici tributari negli spostamenti interni
e nella progressione in carriera"

Art. 1.
Criteri

1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza-laboriosita' e attitudine.
2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il consiglio individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Il candidato che presenti una percentuale di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o superiore al 70% non accedera' ad alcuno scrutinio.
3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Art. 2.
Esperienza

1. Con il termine "esperienza" si intende l'esperienza lavorativa effettiva maturata presso le commissioni tributarie.

Art. 3.
Diligenza - Laboriosita'

1. La diligenza - laboriosita' si desume:
a) dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti;
b) dall'intensa capacita' di lavoro;
c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla sezione di cui all'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio;
d) dalla disponibilita' alle applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla commissione di appartenenza, in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il punteggio complessivo previsto per il parametro "diligenza-laboriosita'" va da 0,00 a 11,00 cosi' ripartito:
a) punti fino a 5 attribuiti in misura proporzionale al rispetto dei tempi medi di deposito dei provvedimenti (per deposito si intende la consegna dei provvedimenti effettuati dal relatore presso la segreteria della commissione). Il punteggio sara' via via decrescente con l'aumentare della percentuale dei ritardi. Il criterio di calcolo per l'attribuzione del punteggio e' esplicitato nella allegata tabella B - lettera a);
b) punti fino a 4,00 attribuiti in misura proporzionale al numero delle sentenze depositate valutato comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione. Ai fini del conteggio del numero delle sentenze non si terra' conto di quelle depositate con un ritardo superiore a centoventi giorni;
c) punti 1,00 per la partecipazione alla commissione per il gratuito patrocinio (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002);
d) punti 0,50 per la partecipazione alla sezione di cui all'art. 6, decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) punti 0,50 per le sostituzioni o le applicazioni temporanee, interne e/o esterne alla commissione di appartenenza, in via non esclusiva nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 545/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.

Art. 4.
Attitudine

1. Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita' svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 10,00 ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 6, ed una parte da 0,00 a 4,00.
2. Concorrono all'attribuzione da 0 a 6 i seguenti criteri discrezionali:
a) documentata collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
b) documentata preparazione e capacita' manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimita', o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novita' e/o complessita' della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale;
c) documentata attivita' di massimazione. Al direttore nazionale del massimario e ai vice-direttori verranno attribuiti i punteggi previsti nella delibera n. 792 del 21 maggio 2019, fino a concorrenza del punteggio massimo complessivo di 6;
d) documentata qualita' dei contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi;
e) documentata capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;
f) qualita' delle sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato.
3. Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso all'attivita' svolta, nonche' dal positivo svolgimento di funzioni direttive o semi direttive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza.
4. Concorre all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da universita' pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).
A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:
1,00 conseguimento di diploma di master universitario di secondo livello;
0,70 conseguimento di diploma di master universitario di primo livello;
0,50 corso di perfezionamento o equipollenti;
0,50 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT;
0,15 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT;
0,70 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal CPGT;
0,25 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal CPGT;
0,20 per la partecipazione a corsi o eventi formativi organizzati dalle universita'.

Art. 5.
Presidenti di commissione

1. Ai fini della valutazione dei concorrenti gia' presidenti di commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (21 punti) e' assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:
a) punti da 0,00 a 6,00 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio cosi' come emergenti dalle statistiche attestanti gli indici di ricambio e di smaltimento;
b) punti da 0,00 a 11,00 in considerazione del numero delle sezioni della commissione, della assiduita' di presenza in sede, della capacita' di coordinamento delle sezioni, del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio ispettivo del consiglio medesimo, unitamente ai risultati relativi al rispetto della ragionevole durata dei processi cosi' come emergente dai dati predisposti da Si.Gi.t.;
c) punti da 0,00 a 4,00 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, master in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 4, comma 4.

Art. 6.
Valutazione dei componenti
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

A coloro che sono stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione, tenendo comunque conto di eventuali elementi negativi sopravvenuti quali percentuali di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.

Art. 7.
Tabelle dei punteggi

Si allegano le tabelle dei punteggi, che formano parte integrante e sostanziale della presente risoluzione, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5:
A - Esperienza;
B - Diligenza - Laboriosita';
C - Attitudine;
D - Valutazione per i presidenti di commissione.

Art. 8.
Scheda triennale di valutazione del candidato

Si allega la scheda triennale di valutazione dei candidati, che sara' oggetto di compilazione da parte delle commissioni tributarie di appartenenza dei medesimi, in cui sono indicati i criteri ed i parametri illustrati nella presente risoluzione.
Nella scheda di valutazione triennale dei candidati che sono stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, fermi i criteri di valutazione di cui all'art. 6, dovra' essere specificato solo il sopravvenire di elementi negativi di valutazione quali, la percentuale di ritardo (oltre centoventi giorni) nel deposito (consegna alla segreteria della commissione) delle sentenze pari o superiore al 70%, e/o provvedimenti disciplinari.
Il periodo di riferimento e' l'ultimo triennio solare antecedente allo scadere del termine per proporre domanda.
Si comunichi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 545/1992, e ai presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive commissioni.
La presente risoluzione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni - Risoluzioni", nella sezione pubblicita' legale e nella sezione concorsi.».
Roma, 1° dicembre 2020

Il Presidente: Leone
 
Allegato 1
TABELLA «A»

ESPERIENZA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA «B»

DILIGENZA - LABORIOSITA'

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA «C»

ATTITUDINE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA «D»

VALUTAZIONE PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Modulo 1

Parte di provvedimento in formato grafico
Modulo 2

Parte di provvedimento in formato grafico
Modulo 3

Parte di provvedimento in formato grafico
Modulo 4

Parte di provvedimento in formato grafico