Gazzetta n. 310 del 15 dicembre 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 2 dicembre 2020
Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario del fondi pensione.


Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita', avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera h), del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 6-bis del decreto n. 252/2005, in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito: decreto n. 49/2019), nella parte in cui richiama la disciplina dettata in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuendo alla COVIP il compito di definire le disposizioni di attuazione per i fondi pensione tenuti ai relativi adempimenti;
Visto il decreto n. 49/2019, con il quale e' stata recepita la direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF) e, in particolare, le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 49/2019, con le quali sono state introdotte nel TUF disposizioni in materia di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;
Visto l'art. 124-quater, comma 1, lettera b) del TUF, che al punto 2 definisce i fondi pensione che sono da considerare, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, come investitori istituzionali;
Visto, anche, l'art. 124-quater, comma 2, del TUF, ai sensi del quale le disposizioni previste nella sezione I-ter si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
Visto, altresi', l'art. 124-novies del TUF, che attribuisce poteri regolamentari alla COVIP, funzionali a disciplinare i termini e le modalita' di pubblicazione dei documenti e delle informazioni previste dagli articoli 124-quinquies e 124-sexies del TUF, con riguardo ai fondi pensione vigilati e qualificati come investitori istituzionali ai sensi della relativa normativa;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;
Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 7 maggio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:
Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

Indice

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno)
Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)
Capo III - Disposizioni finali
Art. 6 (Norma transitoria)
Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 124-novies, comma 3, del TUF.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:
a) «politica di impegno»: la politica prevista dall'art. 124-quinquies, comma 1, del TUF, concernente le societa' partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
b) «strategia di investimento azionario»: la strategia di investimento nelle societa' di cui alla lettera a);
c) «gestori di attivi»: i soggetti indicati nell'art. 124-quater, comma 1, lettera a), del TUF.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF e, cioe', ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivita' giuridica e ai fondi pensione aperti, che sono iscritti all'albo della COVIP e che hanno almeno cento aderenti, a condizione che nella loro politica di investimento sia prevista la possibilita' di investimenti in societa' con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 non sono dovute in relazione ai comparti dei fondi preesistenti interamente gestiti tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V.
 
Art. 4
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in
materia di politica di impegno

1. Le informazioni indicate all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente nell'area pubblica dei siti web dei fondi pensione di cui all'art. 3. Per i fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252/2005 le informazioni di cui al periodo precedente sono pubblicate nella sezione dedicata al fondo del sito web della societa'.
2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione da parte dell'organo amministrativo. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validita'.
3. Le informazioni indicate dall'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalita' di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, i soggetti di cui all'art. 3 che danno attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto mediante gestori di attivi indicano, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo, dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.
6. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita.
 
Art. 5
Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in
materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di
attivi.

1. In conformita' alle modalita' indicate dall'art. 4, comma 1, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente le informazioni di cui all'art. 124-sexies, comma 1, del TUF, volte a illustrare in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi del fondo pensione. Tali informazioni sono aggiornate annualmente, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, qualora non intervengano modifiche sostanziali in corso d'anno, da pubblicarsi tempestivamente.
2. Laddove rilevante, in funzione delle caratteristiche dei singoli fondi pensione o dei loro comparti, le informazioni di cui al comma 1 illustrano altresi' in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario delle risorse del fondo pensione sono coerenti con il profilo e la durata delle passivita', in particolare a lungo termine.
3. Qualora l'investimento delle risorse del fondo pensione e' effettuato per il tramite di gestori di attivi sono fornite al pubblico, con le medesime modalita' di cui al comma 1, le informazioni riguardanti l'accordo di gestione di cui all'art. 124-sexies, comma 2, del TUF, ovvero quelle di cui all'art. 124-sexies, comma 3, del medesimo TUF.
4. Le informazioni di cui al presente articolo possono essere messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita.
 
Art. 6

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le pubblicazioni previste dall'art. 124-quinquies, commi 1 e 3, e dall'art. 124-sexies, commi 1, 2 e 3, del TUF sono effettuate, secondo le modalita' individuate dallo stesso regolamento, entro il 28 febbraio 2021.
 
Art. 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso e', altresi', pubblicato nel Bollettino e sul sito web della COVIP.
Roma, 2 dicembre 2020

Il Presidente: Padula
Il segretario: Tais