Gazzetta n. 310 del 15 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 722).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro;
Considerato che i predetti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020;
Visti gli esiti degli incontri tenutisi con il commissario delegato nominato con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020;
Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;
Considerata, l'esigenza rappresentata dal commissario delegato negli incontri citati di avere supporto alle attivita' tecniche anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

Supporto al commissario delegato

1. Al fine di avviare tempestivamente le attivita' tecniche necessarie e propedeutiche alla realizzazione degli interventi emergenziali nei territori colpiti dall'evento di cui in premessa, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2021, puo' avvalersi del supporto di tecnici professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali, designati dai rispettivi Consigli nazionali o articolazioni territoriali, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati di comprovata esperienza nel concorso alle attivita' di valutazione dell'impatto e di rilievo dei danni maturate nel corso di eventi di protezione civile di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 e che manifestino disponibilita' su base volontaria allo svolgimento in particolare di attivita' di affiancamento dei tecnici della Regione Sardegna e del Comune di Bitti, nella realizzazione delle predette attivita'.
2. Ai professionisti di cui al comma 1 e' garantito esclusivamente il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonche', a fronte degli oneri indiretti per sospensione dell'attivita' professionale, un contributo parametrato su base mensile a duecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria D, fascia retributiva D1, del personale tecnico dei ruoli della Regione Sardegna, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso.
3. I professionisti individuati per le attivita' di supporto al commissario delegato di cui al presente articolo non possono svolgere incarichi professionali, conferiti da privati, connessi al superamento della situazione emergenziale in rassegna e al tal fine rilasciano apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 721/2020.
 
Art. 2

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
 
Art. 3

Spese funerarie

1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico delle gestioni commissariali a valere sulle risorse di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 721/2020, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo commissario delegato provvede ad individuare.
 
Art. 4

Integrazione deroghe

1. All'art. 3, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63,» e' aggiunta la seguente: «65,».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli