Gazzetta n. 310 del 15 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 settembre 2020, n. 168
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/3 6/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;
Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale e gli articoli 22 e 23 del citato decreto, in materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»):
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 7 luglio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, S.O.:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
il settore sportivo e per quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di
quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le
professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g);
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,
comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per le attivita' afferenti al
settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni nonche' per le attivita'
che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1,
lettere a), b) e c) nonche' per la professione di
consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla
conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per
la professione di consulente in proprieta' industriale e
per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di
carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato
IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita'
afferenti al settore sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di
cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di
servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
una verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione
e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui
all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie
verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del
controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un
ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso
dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le
qualifiche professionali del prestatore e la formazione
richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale
differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o
alla sanita' pubblica e non possa essere compensata
dall'esperienza professionale del prestatore o da
conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso
l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal
fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare
tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato
secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di
servizi deve poter essere effettuata entro il mese
successivo alla decisione adottata in applicazione del
comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il
riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento
non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a
scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'art. 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto
della prassi seguita per ciascuna professione a livello
nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del
citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi
nelle note alle premesse.
 
Allegato A

(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

ELENCO DELLE MATERIE

1. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
2. OPERAZIONI UNITARIE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE
3. MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI FERMENTATI
4. MACCHINE E IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
5. CHIMICA DEGLI ALIMENTI
6. ANALISI CHIMICA, FISICA E SENSORIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
7. TECNOLOGIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
8. TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI
9. GESTIONE DELLA QUALITA'
10. IGIENE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI ALIMENTARI
11. TECNOLOGIA DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
12. NUTRIZIONE UMANA
 
Allegato B

(articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
(articolo 11, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. La prova scritta, che ha luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - 1. - 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel
sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. - 10. (Omissis).».
- Per il testo degli articoli 11, 22 e 23 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, compreso il presidente.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1 iscritti all'albo dei tecnologi alimentari con almeno dieci anni di anzianita'. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte di appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti per la validita' della seduta, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente effettivo con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio di cui al comma 1, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 59, recante Ordinamento della professione
di tecnologo alimentare, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994, S.O.:
«Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi
alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero della
giustizia. Il Ministero della giustizia vigila
sull'osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari relative alla professione di tecnologo
alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i
rilievi del caso.».
 
Art. 5

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonche' alla Direzione generale degli affari interni del Ministero della giustizia.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.
 
Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che hanno riportato alla prova scritta o alla prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche quando e' prevista la sola prova orale.
2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale.
 
Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve avere una durata adeguata commisurata alle accertate esigenze dell'adattamento e comunque, una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A del presente decreto che sono state indicate nel decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
5. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'ordine regionale cui e' iscritto il professionista di cui al comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, ricevuta copia della delibera di inizio del tirocinio dal presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, comunica al presidente del Consiglio dell'ordine regionale le linee generali cui si atterra' durante il tirocinio.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.
 
Art. 8

Elenco dei professionisti

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari istituisce un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Tale elenco, composto da tecnologi alimentari che esercitano la professione da almeno dieci anni e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti stessi.
3. Una copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.
 
Art. 9

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile del codice deontologico dei tecnologi alimentari.
 
Art. 10

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma 1;
c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'ordine regionale, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.
 
Art. 11

Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza presentata al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio dell'ordine nazionale mediante posta elettronica certificata oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio dell'ordine nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi nelle
note all'art. 2.
 
Art. 12

Delibera di iscrizione

1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine nazionale.
3. La segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata mediante posta elettronica certificata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso cui il professionista e' iscritto, nonche' al Ministero della giustizia.
4. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
 
Art. 13

Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui l'interessato svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, in cui dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi appone il visto.
2. Entro quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine nazionale e al Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio: qualora ritenga, al contrario di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.
 
Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisce l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine nazionale con provvedimento comunicato mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni.
 
Art. 15

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
d) rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio dell'ordine nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 
Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera di cui al comma 1 e' comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.
 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 2020

Il Ministro: Bonafede

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2687