Gazzetta n. 310 del 15 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 novembre 2020, n. 169
Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e, in particolare, l'articolo 91 che, tra l'altro, disciplina l'idoneita' degli esponenti delle banche, prescrive che sia dedicato tempo sufficiente allo svolgimento degli incarichi e raccomanda un'adeguata composizione complessiva dell'organo amministrativo;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in particolare:
a) l'articolo 26, il quale: prescrive che gli esponenti delle banche siano idonei allo svolgimento dell'incarico e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri di idoneita' che gli essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza; disciplina la valutazione dell'idoneita' e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o della Banca d'Italia;
b) gli articoli 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, e 96-bis.3, comma 3, che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneita' previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli indirizzi elaborati in ambito internazionale in materia di requisiti di idoneita' degli esponenti aziendali e adeguata composizione degli organi, con particolare riguardo agli orientamenti adottati congiuntamente dall'Autorita' Bancaria Europea e dall'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e ai criteri di valutazione contenuti nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalita' e onorabilita' della Banca Centrale Europea;
Considerato che l'idoneita' degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario degli intermediari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi;
Considerato che in attuazione del richiamato articolo 26 appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme piu' ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneita' dell'esponente e che consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificita' del ruolo o incarico ricoperto nonche' delle caratteristiche proprie dell'intermediario o del gruppo a cui esso appartiene;
Considerato che la disciplina dell'idoneita' degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni dell'ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle banche, attuative del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Sentita la Banca d'Italia;
Visti gli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel periodo 1° agosto - 22 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione, in data 5 novembre 2020, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «autorita' di vigilanza competente», la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, secondo la ripartizione di compiti stabilita dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
b) «banche», le banche e le societa' capogruppo di un gruppo bancario;
c) «banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa», le banche che sono significative per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessita' delle attivita', ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ai fini del presente decreto, non rientrano in ogni caso tra le banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa le banche di credito cooperativo;
d) «banche di minori dimensioni o complessita' operativa», le banche definite tali ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) «esponenti», i soggetti che ricoprono un incarico, come definito alla lettera h);
f) «esponenti con incarichi esecutivi», i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' il direttore generale;
g) «gruppo», il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 138, del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876; nella nozione di gruppo rientrano in ogni caso le societa' appartenenti ad un gruppo bancario;
h) «incarico», gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla societa';
i) «incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici», gli incarichi ricoperti in virtu' di particolari disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu' membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici;
l) «intermediari finanziari», gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo, e le societa' finanziarie capogruppo di gruppi finanziari;
m) «intermediari finanziari significativi», agli effetti di quanto previsto nell'articolo 2 gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. «intermediari minori»), come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) «istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta», gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilita' della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1), n. 3), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclusi quelli aventi un'operativita' limitata ai sensi di quanto previsto dal testo unico bancario e relative disposizioni attuative;
o) «organo competente»: l'organo del quale l'esponente e' componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle banche che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;
p) «partecipante», agli effetti di quanto previsto negli articoli 13 e 14, un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni attuative;
q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformita' alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della societa' (Chief Financial Officer), nonche', ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
r) «sistema di tutela istituzionale», un sistema, istituito per legge o sulla base di un accordo contrattuale, mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidita' e di insolvenza, quando sono rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
s) «societa' commerciale», una societa' avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attivita' previste dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una societa' avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale;
t) «testo unico bancario», il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
u) «testo unico della finanza», il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del testo unico bancario e dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi e sulle imprese di investimento, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata nella GUUE L 176 del
27 giugno 2013.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato
nella GUUE L 287 del 29 ottobre 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia [TUB]), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993,
Supplemento ordinario n. 92:
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico,
in modo da garantire la sana e prudente gestione della
banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da
ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di
adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti
delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita'
e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti
e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili
delle principali funzioni aziendali nelle banche di
maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle
banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e
l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il
processo di analisi e motivando opportunamente l'esito
della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera
c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la
violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina
la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata
dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla
nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono
effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa
stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri
gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e
il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche
sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure
adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
- Si riporta il testo degli articoli 110, comma 1-bis,
112, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma
1-bis, e 96-bis.3, comma 3 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 110 (Rinvio). - 1. (Omissis).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso intermediari
finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
(Omissis).».
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano
in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro
dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita'
previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui
all'articolo 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'
finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione
nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa'
consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai
sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste
dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. (Omissis).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione
del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui
all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri
di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo,
comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
(Omissis).».
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. (Omissis).
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
(Omissis).».
«Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1.
- 2. (Omissis).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di
garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
3, lettere c) ed e).».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1024/2013
del Consiglio del 15 ottobre 2013 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il Governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3.
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.».
- Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il
coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di
finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e
passivita' ammissibili, il rischio di controparte, il
rischio di mercato, le esposizioni verso controparti
centrali, le esposizioni verso organismi di investimento
collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di
segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n.
648/2012, e' pubblicato nella GUUE L 150 del 7 giugno 2019.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 108 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
Governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca
d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo
svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) «'COVIP»' indica la commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) «IVASS» indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica,
ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla
BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati
membri che vi partecipano;
e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento
(UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
f);
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della
Comunita' Europea;
g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato comunitario
in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
all'esercizio dell'attivita';
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario
nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o
presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro
dell'Unione europea;
h-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato
comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato
una cooperazione stretta con la BCE a norma delle
disposizioni del MVU;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m).
(Omissis)».
- Il Capo III del Titolo II del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 reca: «Partecipazioni
nelle banche».
- Si riporta il testo dell'art. 154-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
al mercato, e relativi all'informativa contabile anche
infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Il Consiglio di amministrazione vigila affinche' il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul
bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestione comprende
un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione, nonche' della situazione dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art.
154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.».
- I Titoli V e VI del Libro V del codice civile recano,
rispettivamente «Delle societa'» e «Delle societa'
cooperative e delle mutue assicuratrici».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice
civile:
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell' iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, o per acqua o
per aria;
4) un' attivita' bancaria o assicurativa ;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
- Il citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
1998, Supplemento ordinario n. 52.
 
Allegato

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA
AL CRITERIO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle societa' capogruppo di gruppi bancari.
2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 20.
3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall'articolo 8, commi 1 e 4, e dall'articolo 9. L'articolo 10 si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta. L'articolo 15 si applica a tutti gli esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta.
4. Agli esponenti dei confidi di cui all'articolo 112 del testo unico bancario il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 3.
5. Agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da 10 a 12 nonche' delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalita' degli esponenti si applicano gli articoli 7 e 9.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 112 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che
detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei
requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla
Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
di cui all'art. 111, comma 1, e possono continuare a
svolgere la propria attivita', in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati
dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
 
Art. 3

Requisiti di onorabilita' degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Si riporta il testo degli articoli 270-bis, 270-ter,
270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1,
270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418,
640 del codice penale:
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.».
«Art. 270-ter (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle associazioni indicate negli
articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuativamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori
dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o piu'
persone per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con
la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, e salvo il caso
di addestramento, la persona arruolata e' punita con la
pena della reclusione da cinque a otto anni.».
«Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per
finalita' di terrorismo). - Fuori dai casi di cui agli
articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al
compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di
cui all'art. 270-sexies, e' punito con la reclusione da
cinque a otto anni.»
«Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o
comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso
di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della
persona addestrata, nonche' della persona che avendo
acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in
essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
«Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con
finalita' di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi
di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie,
eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque
modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte
utilizzati per il compimento delle condotte con finalita'
di terrorismo di cui all'art. 270-sexies e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle
citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro
indicati al primo comma e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.».
«Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro
sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge,
disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
finalita' di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, e'
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 15.000.».
«Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di
terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita' di
terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
di intimidire la popolazione o costringere i poteri
pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o
distruggere le strutture politiche fondamentali,
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
definite terroristiche o commesse con finalita' di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l'Italia.».
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.».
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono e furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). -
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari,
la promessa di procurare voti da parte di soggetti
appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o
mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'art.
416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di
erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in
cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena
stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente
o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di
cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a
seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato
eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica
la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis
aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente
articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.».
«Art. 418 (Assistenza agli associati). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.».
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita';
2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
dall'art. 61, primo comma, numero 7.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante «Codice delle Leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 28 settembre
2011, n. 226 Supplemento ordinario n. 214.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 144-ter del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 144-quater, la
Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore
a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 187-quater e
190-bis, commi 3 e 3-bis, del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58:
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie).
- 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita
temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti
abilitati, delle societa' di gestione del mercato, nonche'
per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti aziendali di societa' quotate, l'incapacita'
temporanea ad assumere incarichi di amministrazione,
direzione e controllo nell'ambito di societa' quotate e di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa'
quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al
comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo la
CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del
grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati,
alle societa' di gestione del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale.»
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari
centrali e della gestione accentrata di strumenti
finanziari e dei servizi di comunicazione dati). - 1. - 2.
(Omissis)
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 194-bis, la
Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente
decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, o presso fondi pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della
gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei
criteri stabiliti dall'art. 194-bis, possono applicare la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al
comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata
gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni,
sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,
l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di
procedura penale:
«Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma
2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta
la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne'
l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza,
fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art.
240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma
e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza
prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando e'
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'art. 444, comma 2, del presente codice per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice puo'
applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del
codice penale.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e` comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 673 del
codice di procedura penale:
«Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del
reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice,
il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.».
 
Art. 4

Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono presi in considerazione a questi fini:
a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' amministrativo-contabile;
d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorita' di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;
h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorita' competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
i) valutazione negativa da parte di un'autorita' amministrativa in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater,
270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1,
270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418,
640 del codice penale e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 53-bis, comma 1,
67-ter, comma 1, 114-quinquies, comma 3, 114-quaterdecies,
comma 3, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385:
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca
d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'art. 53,
comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero
sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle
attivita' o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo
totale della parte variabile delle remunerazioni nella
banca, quando sia necessario per il mantenimento di una
solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono
inoltre essere fissati limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca,
la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.
(Omissis)».
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca
d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali della capogruppo quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'art. 67
anche con provvedimenti di carattere particolare; questi
possono essere indirizzati anche a piu' gruppi bancari o
all'intero sistema bancario e riguardare anche: la
restrizione delle attivita' o della struttura territoriale
del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni
e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili
nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
necessario per il mantenimento di una solida base
patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono
inoltre essere fissati limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo,
la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della
capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26,
salvo che sussista urgenza di provvedere.
(Omissis)».
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. - 2. (Omissis)
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
(Omissis)».
«Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1. - 2.
(Omissis).
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di
uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
(Omissis)».
- Il testo del comma 3 dell'art. 108 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2-bis, e
12, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58:
«Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti abilitati).
- 1. - 2. (Omissis).
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di
gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
(Omissis)».
«Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. - 5-bis.
(Omissis).
5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu'
esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 19 giugno 2001,
n. 140.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 112-bis,
comma 4, e 113-ter del citato decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
«Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi). - 1. - 3. (Omissis).
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi
del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
(Omissis)».
«Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione e
liquidazione). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1,
quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli
organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1 o dei
liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; della intervenuta revoca l'intermediario
finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni
alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di
scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario
finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di
liquidazione della societa'. La Banca d'Italia puo'
autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio
provvisorio di attivita' ai sensi dell'art. 2487 del codice
civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia
riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della
liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione
restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti
nel presente decreto legislativo.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
dell'autorizzazione o successivamente, la mancata
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento
della procedura di liquidazione, e' disposta la
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV,
capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'art.
96-quinquies e l'art. 97.
5.
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa degli intermediari
finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli
organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art.
113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente
gravi delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di
eccezionale gravita';
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa
siano richieste su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1, o dei
liquidatori.
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la
procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta
amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato
accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82,
comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle succursali di intermediari finanziari
aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in
Italia, delle attivita' di cui all'art. 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati
all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art.
114-terdecies.».
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note all'art.
1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 125 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 125 (Banche dati). - 1. - 2. (Omissis).
3. I finanziatori informano preventivamente il
consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati
le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di
solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
(Omissis)».
 
Art. 5

Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneita' dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonche' alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.
2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu' dei seguenti parametri, ove pertinenti:
a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita' lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
d) fase e grado del procedimento penale;
e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacita' finanziaria della banca;
f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;
g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorita' di vigilanza;
h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;
i) grado di responsabilita' del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, societa' o ente presso cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorita' amministrativa;
m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonche' in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.
4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).
5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o piu' delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.
 
Art. 6

Sospensione dagli incarichi

1. Il verificarsi di una o piu' delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Lo statuto puo' prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o piu' degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2.
3. La sospensione e' dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione e' data tempestiva informazione all'autorita' di vigilanza competente. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.
4. Se la causa di sospensione e' l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non puo' essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilita' dell'articolo 23, comma 7.
5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

Note all'art. 6:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3.
 
Art. 7
Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
a) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
b) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso societa' quotate o aventi una dimensione e complessita' maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessita' dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
a) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della banca; l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessita' anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
b) attivita' d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessita' comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in piu' rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.
4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in societa' quotate o aventi una dimensione e complessita' maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessita' dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
 
Art. 8
Requisiti di professionalita' per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione in banche di minori dimensioni o
complessita' operativa costituite in forma di BCC.
1. Per le banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessita' operativa, gli esponenti devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato le attivita' o funzioni indicate nell'articolo 7 per il seguente periodo minimo di tempo: 1 anno per gli amministratori con incarichi esecutivi e per quelli con incarichi non esecutivi; 3 anni per il Presidente del consiglio di amministrazione; 4 anni per l'amministratore delegato e il direttore generale.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nelle banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessita' operativa una quota degli esponenti con incarichi non esecutivi pari al massimo alla meta' degli esponenti con incarichi non esecutivi puo' essere scelta fra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente:
a) attivita' di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione del credito;
b) attivita' d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purche' le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
Ai fini del calcolo della quota di cui al primo capoverso, se il rapporto non e' un numero intero, si approssima all'intero superiore.
3. Il comma 2 non si applica al Presidente del consiglio di amministrazione.
4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
 
Art. 9

Requisiti di professionalita' per
i componenti del collegio sindacale

1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attivita' di revisione legale o una delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Il Presidente del collegio sindacale e' scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in piu' rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.
4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in piu' funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
 
Art. 10

Criteri di competenza per gli esponenti
e loro valutazione

1. In aggiunta ai requisiti di professionalita' di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso.
2. Il criterio e' valutato dall'organo competente, che:
a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
1) mercati finanziari;
2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
3) indirizzi e programmazione strategica;
4) assetti organizzativi e di governo societari;
5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilita' dell'esponente in tali processi);
6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7) attivita' e prodotti bancari e finanziari;
8) informativa contabile e finanziaria;
9) tecnologia informatica;
b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) e' idonea rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessita', tipologia delle attivita' svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.
3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e' valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonche' di adeguata composizione complessiva dell'organo.
4. La valutazione prevista dal presente articolo puo' essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto.
5. Il criterio di competenza non e' soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneita' dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente puo' adottare misure necessarie a colmarle.
 
Art. 11

Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi

1. In aggiunta ai requisiti di professionalita' e i criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 10, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralita' di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attivita' e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.
2. E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti:
a) diversificati in termini di eta', genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti;
b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalita' e non pletoricita' dell'organo.
3. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attivita' svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione degli organi.
 
Art. 12

Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 11 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; b) definire e attuare idonei piani di formazione.
3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.
 
Art. 13

Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione

1. Quando e' richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
a) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
b) e' un partecipante nella banca;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o societa' da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso un partecipante nella banca o societa' da questa controllate;
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
f) ha ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso la banca;
g) e' esponente con incarichi esecutivi in una societa' in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le societa' controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o piu' dei seguenti incarichi:
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Citta' metropolitane, presidente o componente degli organi di comunita' montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguita' tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
2. Le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.
3. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.
4. Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo e' sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del testo unico bancario o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale,
che costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati.».
 
Art. 14

Requisiti di indipendenza dei sindaci

1. Non puo' assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:
a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h);
b) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonche' di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o societa' da questa controllate.
2. E' fatta salva la possibilita' per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo bancario.
3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
 
Art. 15

Indipendenza di giudizio e sua valutazione

1. Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
2. Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.
3. L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonche' delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del testo unico bancario e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del testo unico della finanza; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente puo': a) individuarne di ulteriori e piu' efficaci; b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
5. L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 2391 e 2391-bis
del codice civile:
«Art. 2391 (Interessi degli amministratori). -
L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della societa', precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve
darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione
del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per la societa'
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano
recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla
societa' dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano
derivati alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di
affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
«Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli
organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio adottano, secondo
principi generali indicati dalla Consob, regole che
assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e
procedurale delle operazioni con parti correlate e li
rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini
possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione
della natura, del valore o delle caratteristiche
dell'operazione.
I principi e le regole previsti dal primo comma si
applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il
tramite di societa' controllate e disciplinano le
operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di
motivazione e di documentazione. L'organo di controllo
vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del
primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
comma, individua, in conformita' all'art. 9-quater della
direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti
correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al
controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu'
parametri dimensionali della societa'. La Consob puo'
individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto
della natura dell'operazione e della tipologia di parte
correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate
rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle
operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla
tipologia di societa' che fa ricorso al mercato del
capitale di rischio, nonche' i casi di esenzione
dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette
regole;
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
quanto previsto dall'art. 2391, e gli azionisti coinvolti
nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione
sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela
dell'interesse della societa' che consentono ai predetti
azionisti di prendere parte alla votazione
sull'operazione.».
Il Capo IX del Titolo V (Delle societa') del Libro V
(Del Lavoro) del codice civile reca: «Direzione e
coordinamento di societa'».
- Si riporta il testo degli articoli 53, commi 4 e
4-quater, e 136 del citato decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. - 3.
(Omissis).
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis. - 4-ter. (Omissis)
4-quater. La Banca d'Italia dis.ciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
(Omissis)».
«Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' con
l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo,
fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in
materia di interessi degli amministratori e di operazioni
con parti correlate. E' facolta' del Consiglio di
amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di
cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi
previste.
2.
2-bis.
3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e'
punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 206 a 2.066 euro.».
- Si riporta il testo del comma 2-novies dell'art. 6
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. - 2-octies
(Omissis).
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti
abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'art.
2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per
conto proprio o di terzi.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni
personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).
- 1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi
gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari
di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei
mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere
o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di
imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono
concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali
non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei
medesimi mercati del prodotto e geografici.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di
cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta
giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine,
decadono da entrambe le cariche e la decadenza e'
dichiarata dagli organi competenti degli organismi
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In
caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'
di vigilanza di settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per
esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo,
e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
 
Art. 16

Disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre societa', imprese o enti, le altre attivita' lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilita' di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attivita', fatti o situazioni richiedono.
2. La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente puo' dedicare e' idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.
4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 puo' essere omessa purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) e' rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale ne' e' presidente di un organo o di un comitato.
5. L'organo competente verifica l'idoneita' del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.
6. Se la disponibilita' di tempo non e' sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o piu' incarichi o attivita' o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilita' di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente e' verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilita' di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneita' dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
 
Art. 17
Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di
maggiori dimensioni o complessita' operativa

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa non puo' assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre societa' commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
b) n. 4 incarichi non esecutivi.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca.
3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.
 
Art. 18

Esenzioni e modalita' di aggregazione degli incarichi

1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
a) presso societa' o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
b) in qualita' di professionista presso societa' tra professionisti;
c) quale sindaco supplente.
3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
a) all'interno del medesimo gruppo;
b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
c) nelle societa', non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.
4. Qualora ricorrano contestualmente piu' di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' esecutivo; negli altri casi e' considerato come incarico non esecutivo.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e
le imprese di investimento e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2019/876 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 19

Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

1. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18, e' consentita a condizione che non pregiudichi la possibilita' per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:
a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
b) la dimensione, l'attivita' e la complessita' della banca o di altra societa' commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.
3. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non e' consentito all'esponente che:
a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare;
b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3.
4. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non puo' beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3.
5. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3.
 
Art. 20
Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali
delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa

1. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa si applicano gli articoli 3, 4 e 5.
2. Si applica inoltre l'articolo 10 limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7, 8 e 9, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza puo' essere omessa per i responsabili delle principali funzioni aziendali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una banca di maggiori dimensioni o complessita' operativa.
 
Art. 21

Banche che adottano il sistema dualistico

1. Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalita' previsti per i sindaci dall'articolo 9 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 14; se e' costituito il «comitato per il controllo interno» ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario attuative del testo unico bancario, il possesso di tali requisiti e' verificato sui suoi componenti.
2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione della banca, degli amministratori delle societa' da questa controllate e delle societa' sottoposte a comune controllo, nonche' coloro che sono legati alla banca, o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.
4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all'articolo 9, comma 3, per il presidente del collegio sindacale.
5. Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti all'articolo 7, comma 3.
6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 22

Banche che adottano il sistema monistico

1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalita' previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.
2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 9 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 14; il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione e' stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nella banca. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso piu' societa' del gruppo bancario.
3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.
 
Art. 23

Valutazione da parte degli organi competenti

1. Gli organi competenti valutano l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonche' l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.
2. La valutazione da effettuare in occasione della nomina e' condotta, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa e' condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7.
3. In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non e' necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. La nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile si considera un rinnovo. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, essa puo' essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.
4. Gli esponenti e i responsabili delle principali funzioni aziendali forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1.
5. La trasmissione delle informazioni da parte degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali deve avvenire con modalita' e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo.
6. L'organo competente effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali. Se sono riscontrati difetti di idoneita' che, ai sensi del presente regolamento, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto.
7. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, o dei responsabili delle principali funzioni aziendali quando accerta il difetto di idoneita' ai sensi del presente decreto e questo non puo' essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui cio' e' ammesso ai sensi del presente regolamento, o tali misure non sono state adottate.
8. Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere del comitato nomine o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti, nonche' dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneita' dell'esponente. La decadenza e' pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza piu' elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.
9. Nei confronti dei responsabili delle principali funzioni aziendali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2386 del codice civile:
«Art. 2386 (Sostituzione degli amministratori). - Se
nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche' la
maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori cosi' nominati
restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione
dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del
comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che
a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi
l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo
consiglio e' convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto puo' tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere
convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo'
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di
procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di
indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto
previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato,
la pubblicazione di singoli atti o di pani di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
 
Art. 24

Verifica dell'autorita' di vigilanza competente

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del testo unico bancario, la Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, valuta l'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonche' delle eventuali misure correttive adottate dalla banca, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'articolo 16.
2. La Banca d'Italia, fermi i poteri che le sono attribuiti ai sensi del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative, puo' pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.
3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Note all'art. 24:
- Il testo del comma 6 dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 1024
del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 25

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Resta ferma la possibilita' per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonche' limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti piu' restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.
2. Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali nonche' di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle societa' quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonche' quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla societa' o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale e' previsto il massimale piu' elevato.

Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle note all'art. 15.
- Il Titolo VIII (Sanzioni) del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comprende gli
articoli da 130 a 145-quater ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993,
Supplemento ordinario n. 92.
- La Parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 reca: «Sanzioni» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, Supplemento
ordinario n. 52.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 recante
«Attuazione della Direttiva 2013/36/UE, che modifica la
Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 giugno 2015,
n. 134.
 
Art. 26

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. E' considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data.
2. Per i responsabili delle principali funzioni aziendali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.
3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. E' considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.
5. Nelle banche di minore dimensione e complessita' operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f) possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non piu' di dodici anni negli ultimi quindici presso la banca; ii) l'articolo 13, comma 1, lettera g) non si applica.
6. Per i confidi le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti gia' in carica.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 2
del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385). - 1. - 6. (Omissis)
7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo, si applica
alle nomine successive alla data della sua entrata in
vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'art.
26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella
versione precedente alle modifiche apportate dal presente
decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
(Omissis)».
- Il testo dell'art. 2386 del codice civile e'
riportato nelle note all'art. 23.
- Si riporta il testo dell'art. 2401 del codice civile:
«Art. 2401 (Sostituzione). - In caso di morte, di
rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i
supplenti in ordine di eta', nel rispetto dell'art. 2397,
secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla
prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397,
secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli
in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza
e' assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco piu'
anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio
sindacale, deve essere convocata l'assemblea perche'
provveda all'integrazione del collegio medesimo.».
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 27

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, commi da 1 a 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 novembre 2020

Il Ministro: Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1490