Gazzetta n. 311 del 16 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 ottobre 2020
Misure attuative delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'art. 19, comma 6, che prevede che i proventi delle aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare l'efficienza energetica, incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede un'autorizzazione di spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Lo stesso art. 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto del 31 gennaio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto del 1° aprile 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5, comma 6, in materia di mobilita' scolastica;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 e in particolare, l'art. 3 con il quale e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Ritenuto di volersi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di societa' in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione delle attivita' connesse al monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3, sopra citato;
Considerato che tale avvalimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' giustificato dalle esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che ricorrendo all'expertise maturata dalle proprie societa' in house sulle tematiche di competenza, il Ministero puo' ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a societa' di diritto privato, garantendosi peraltro una efficace trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualita' delle prestazioni rese, con cio' tenendo conto dei «benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche» come richiesto dalla norma citata;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Acquisito il parere del Ministro dell'istruzione espresso con nota del 17 settembre 2020;
Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota del 7 settembre 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto stabilisce le modalita' di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.
 
Art. 2

Destinatari del Programma di finanziamento

1. Possono presentare domanda per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 1 singoli comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.
2. La popolazione di cui al precedente comma 1 e' determinata secondo i criteri previsti dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I comuni di cui al precedente comma 1 sono elencati nell'Allegato 1.
 
Art. 3

Modalita' e termini
di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'Allegato 1 trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda di ammissione a finanziamento firmata dal legale rappresentante del comune istante o da un funzionario delegato con l'indicazione del dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente e i relativi recapiti istituzionali, a cui e' allegata la seguente documentazione redatta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato 2:
a) un unico progetto operativo di dettaglio (di seguito P.O.D.) redatto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al presente decreto;
b) un piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborato per ciascuna sede scolastica interessata dalle nuove linee di trasporto scolastico previste nel P.O.D.;
c) la rappresentazione cartografica a scala adeguata del tracciato (andata + ritorno) di ciascuna nuova linea di trasporto scolastico prevista dal P.O.D., con indicazione della relativa lunghezza, dei capilinea e di eventuali fermate intermedie;
d) la deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale del comune istante, o la determinazione del dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente che:
i. approva il P.O.D.;
ii. attesta che il comune non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione del P.O.D.;
iii. attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del P.O.D.
2. La domanda di ammissione, corredata dalla prescritta documentazione, e' trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma sperimentale per la promozione del trasporto scolastico sostenibile».
3. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda e fino a un massimo di cinque PEC. In tal caso, di seguito alla dicitura di cui al comma 2, le singole PEC inviate devono riportare nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale degli invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3 di 5», «4 di 5», «5 di 5»). Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.
4. In caso di presentazione di piu' domande da parte dello stesso soggetto e' considerata ammissibile la domanda pervenuta per ultima in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 2.
 
Art. 4

Finanziamento del Programma

1. Per il finanziamento del Programma di cui all'art. 1 si provvede nell'ambito delle risorse, pari a euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'erogazione del finanziamento e' subordinata alla disponibilita', da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
 
Art. 5

Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascun P.O.D., i soggetti di cui all'Allegato 1 possono chiedere il finanziamento esclusivamente delle seguenti voci di spesa:
a) spese tecniche risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' spese per la redazione dei piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborati in coerenza con le previsioni dell'art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite massimo di euro 65.000,00;
b) spese per:
l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici, che rispettino le prescrizioni di cui all'Allegato 2, nel limite massimo di euro 1.100.000,00;
l'acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel limite massimo di euro 10.000,00;
l'acquisto e la collocazione di pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico nel limite massimo di euro 50.000,00;
la realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o tablet) per l'organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico nel limite massimo di euro 10.000,00;
c) spese per attivita' di promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 5.000,00;
d) spese per attivita' di monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili con il servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 10.000,00.
2. Non sono rimborsabili le spese di seguito indicate:
a) spese e altri oneri non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 1;
b) spese sostenute in data antecedente alla notifica del decreto di cui all'art. 8, con esclusione di quelle per la redazione dei piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) purche' sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) costi del personale interno.
 
Art. 6

Valutazione dei P.O.D.

1. I P.O.D., ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono valutati in base all'entita' del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico, secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 4.
 
Art. 7

Commissione per la valutazione dei P.O.D.

1. La valutazione dei P.O.D. e' effettuata da una apposita commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 3, comma 2. La commissione e' formata da un numero dispari di componenti non superiore a cinque membri. La partecipazione ai lavori della commissione e' a titolo gratuito, non prevede compensi ne' rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere ai soggetti proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali sulla base delle indicazioni della commissione di valutazione. A tal fine il Ministero assegna un termine congruo, comunque non superiore a quarantacinque giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti. La mancata integrazione documentale verra' valutata dalla commissione.
3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, redige la graduatoria in ordine di punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.
 
Art. 8

Approvazione della graduatoria

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'approvazione della graduatoria dei P.O.D. e alla ripartizione delle risorse a favore dei soggetti beneficiari. Il decreto e' notificato a ciascun soggetto beneficiario.
 
Art. 9

Trasferimento delle risorse

1. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene trasferita, in favore di ciascun beneficiario, una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del finanziamento attribuito. Condizione necessaria al trasferimento della quota di anticipo e' l'avvenuta stipula del contratto di fornitura dei mezzi di trasporto scolastico previsti dal P.O.D. Tale verifica e' effettuata sul sistema di cui al decreto legislativo n. 229/2011 sulla base delle informazioni correlate al CIG. Il trasferimento avviene entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero della richiesta di erogazione della prima quota di finanziamento avanzata dal beneficiario ed a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al periodo precedente.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede a trasferire il saldo finale del finanziamento attribuito, al netto di eventuali economie e/o ribassi d'asta, a seguito di valutazione positiva della documentazione di cui al successivo art. 12 trasmessa dal soggetto beneficiario o riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229/2011 e dalla quale risulti anche la conclusione del P.O.D.
 
Art. 10

Durata del P.O.D. e proposte di modifica

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 8 attuano il P.O.D. approvato entro e non oltre il termine di trentasei mesi a partire dalla notifica del decreto di cui all'art. 8.
2. Le proposte di modifica del P.O.D. possono essere richieste da parte dei soggetti beneficiari, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, nei casi disciplinati dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per assestamenti contabili tra le voci di costo previste nel P.O.D. e per necessita' connesse alla proroga dei termini per la conclusione del P.O.D. In quest'ultimo caso il soggetto beneficiario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiesta motivata di proroga per un massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al precedente comma 1 sono presentate dai soggetti beneficiari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a mezzo PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it con l'invio della seguente documentazione:
a) nota di trasmissione della richiesta di modifica firmata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente del soggetto beneficiario;
b) P.O.D. redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale, o determinazione del dirigente competente che:
approva il P.O.D. rimodulato redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
attesta che il comune non beneficia di altri finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione del P.O.D.;
attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste forniture e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo complessivo del P.O.D.
4. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al comma 2 sono autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di positiva valutazione, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.
 
Art. 11

Revoca totale o parziale del finanziamento

1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione del P.O.D. da parte del soggetto beneficiario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia un procedimento istruttorio dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, invia i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi, anche tenendo conto delle risorse gia' trasferite, se e' accertato il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata o parziale esecuzione del P.O.D. entro il termine di trentasei mesi dalla notifica del decreto di cui all'art. 8, ovvero nel maggior termine previsto dall'art. 10, comma 2, in caso di eventuale proroga;
b) difformita' tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel P.O.D. approvato;
c) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
d) richiesta, da parte del dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente del P.O.D., di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del P.O.D. inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D.
3. Le risorse per cui e' stata disposta la revoca, qualora gia' erogate, sono versate dal comune beneficiario in apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i cui estremi sono comunicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e restano acquisite definitivamente all'erario.
 
Art. 12

Modalita' di rendicontazione del P.O.D.

1. Ai fini del trasferimento della quota di finanziamento a saldo di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente del P.O.D. provvede a:
a) inserire sulla apposita piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione amministrativo-contabile (provvedimenti di impegno, fatture, determinazioni dirigenziali di liquidazione e relative quietanze di pagamento che riportino nella causale i riferimenti al P.O.D. ammesso a finanziamento) il cui contenuto non sia riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229/2011;
b) trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it la richiesta di trasferimento della quota di finanziamento a saldo con allegata la seguente documentazione:
dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attestante lo stato di avanzamento contabile del P.O.D. con l'elenco dei relativi atti caricati sulla piattaforma web di cui alla lettera a);
dichiarazioni rese dal responsabile unico del procedimento (RUP) e dal direttore dei lavori, prodotte tramite uno specifico schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attestanti la conformita' degli interventi svolti rispetto al P.O.D. e l'avvenuta osservanza della normativa vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture;
copia della carta di circolazione di ciascun mezzo di trasporto acquistato;
documentazione fotografica dimostrativa dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel P.O.D.;
dichiarazione di rinuncia della quota di finanziamento non rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D.
 
Art. 13

Monitoraggio del Programma

1. Per le attivita' di verifica sulla corretta attuazione del Programma di cui all'art. 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle societa' in house, mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero medesimo. A tal fine le societa' in house provvedono alla verifica tecnica dello stato di avanzamento dei P.O.D., a seguito di controlli amministrativi, su base documentale, svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite della piattaforma web di rendicontazione di cui all'art. 12, nonche' di eventuali verifiche tecniche in loco effettuate sia in itinere che alla conclusione dei progetti.
2. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'attivita' di rendicontazione e monitoraggio dei P.O.D. di cui al comma precedente avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229/2011. I P.O.D. ammessi a finanziamento devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP). Le informazioni di natura documentale non riscontrabili attraverso il predetto sistema di monitoraggio sono raccolte per il tramite della piattaforma web di cui all'art. 12.
 
Art. 14

Divulgazione dei risultati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' divulgare i risultati conseguiti per la realizzazione dei P.O.D. finanziati, attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, le azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo totale e il finanziamento concesso.
 
Art. 15

Trattamento dei dati personali
e norme finali

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti la realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto.
2. Nelle convenzioni di cui all'art. 13, comma 1, sono individuate le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' i tempi di conservazione dei dati.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2020

Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3506.

______
Avvertenza:

Il testo integrale del decreto con i relativi allegati e' disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo internet
https://www.minambiente.it/pagina/promozione-trasporto-scolastico -sostenibile