Gazzetta n. 311 del 16 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 27 ottobre 2020, n. 170 |
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dai richiamati decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente per il comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 41; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 giugno 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 10243 del 21 ottobre 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di svolgimento del concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento» e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica, tra l'altro, il numero complessivo dei posti messi a concorso per il personale non specialista e per i radioriparatori, le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede. 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O: «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici. 6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e' ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 3. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.». - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213: «Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis). 2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.». - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, S.O. - Il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.: «Art. 35 (Concertazione). - (Omissis). 3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie: a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici; b) verifica periodica della produttivita' degli uffici; c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione; d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari; e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto; f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) modalita' di applicazione delle normative in materia di pari opportunita'; h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'art. 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; i) criteri attuativi dell'art. 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2018, n. 100, S.O.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Il concorso di cui all'articolo 1 e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso. 2. Non e' ammesso al concorso il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti. 4. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. |
| Art. 4
Anzianita' di servizio e titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianita' di effettivo servizio nonche' i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente articolo. I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 6, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso. 2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio e' attribuito per il personale specialista radioriparatore a ciascun anno di effettivo servizio in qualita' di specialista mentre al periodo di servizio in qualita' di non specialista e' attribuito un punteggio di 0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono quelli di seguito indicati: a) svolgimento della funzione di capo partenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento; sono valutati gli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 2,00 punti; b) abilitazione di istruttore o formatore riconosciuta dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00. 4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di 3,00 punti. 5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialita' aeronaviganti e delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 6. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati: a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti; b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti; e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti; f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti; g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti. 7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 4,00 punti.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5
Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso. Il personale specialista radioriparatore puo' scegliere unicamente le sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo. 3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Corso di formazione professionale
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione. 2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso. 3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). - 1. E' dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'art. 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale che sia stato assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.». |
| Art. 7
Esame finale
1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale. 2. La prova e' valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100. 3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternita' o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari. |
| Art. 8
Graduatoria finale
1. La graduatoria del concorso e' redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parita' di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it |
| Art. 9
Norme transitorie
1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire dalla decorrenza 1° gennaio 2025. 2. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Per il personale di cui al comma 2, sono valutabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso. Sono, inoltre, valutati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianita' di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza. |
| Art. 10
Norme finali
1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre 2020
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020 Interno, foglio n. 3185
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, si vedano le note alle premesse. |
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