Gazzetta n. 312 del 17 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2020
Determinazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 101 della legge di bilancio 2019, in favore della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la realizzazione degli obblighi previsti dal contratto di servizio e di quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, comma 101, il quale prevede che «per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
Visto il decreto 31 dicembre 2019 del Ministro dell'economia e finanze recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»;
Vista la disponibilita' delle risorse sullo stato di previsione di spesa 2019-2021, cap. 7520, pag. 1, del CDR della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento del predetto contributo;
Vista la nota n. 4406 del 24 gennaio 2020, con la quale la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, ha richiesto la conservazione dei fondi relativi all'annualita' 2019 stanziati sul capitolo 7520/01;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che prevede che «il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;
Vista la convenzione stipulata in data 12 luglio 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo il testo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2017, n. 118;
Visto il contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2018 - 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2018 (di seguito anche il «contratto di servizio»);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Ritenuto necessario individuare i servizi idonei ad adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, a fronte dei quali procedere all'erogazione del contributo di cui al citato art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei servizi

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito, «RAI») provvede alla realizzazione degli obblighi di cui al contratto di servizio e, in via prioritaria, di quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, come descritti nel progetto operativo di cui al successivo art. 2, comma 2, ivi inclusi i seguenti servizi:
offerta digitale: trasformazione evolutiva dell'offerta non-lineare attraverso la produzione di nuovi format digital only e/o digital-first, l'acquisizione di contenuti esclusivi e la valorizzazione dell'archivio aziendale;
sviluppo tecnologia digitale: (i) progettazione della nuova offerta RaiPlay: (ii) completamento della strategia di costruzione di un sistema di offerta digitale on-demand incentrato su RaiPlay e RaiPlay Radio; (iii) sviluppo e lancio della nuova versione del prodotto RaiPlay e avvio della nuova offerta editoriale su RaiPlay; (iv) offerta digitale; (v) distribuzione dell'offerta digitale;
piano di digitalizzazione delle teche: (i) trasformazione dell'archivio analogico in archivio digitale; (ii) trasformazione della rilevazione delle musiche nei programmi RAI in chiave digitale; (iii) valorizzazione e rilancio dell'archivio storico della canzone napoletana;
ricerca e sperimentazione: (i) disaster recovery ICT; (ii) distribuzione 4K e sperimentazione 4K18K; (iii) estensione della qualita' dell'offerta satellitare; (iv) smart card gratuita; (v) sistemi di produzione e codifica audio-video; (vi) delivery servizi multipiattaforma; (vii) reti fisse e mobili;
radio digitale: (i) evoluzione editoriale canali specializzati; (ii) riposizionamento e rifacimento piattaforme digitali; (iii) rendicontazione automatica del trasmesso; (iv) adeguamenti produttivi;
format originali: sviluppo di nuovi formati originali con caratteristiche innovative che abbraccino un'ampia varieta' di generi editoriali e destinati a target di pubblico differenziati;
DAB+: estensione del servizio di diffusione digitale terrestre radiofonico al fine di migliorare la qualita' ricettiva dell'offerta radio RAI in mobilita'.
 
Art. 2

Processi attuativi e standard qualitativi

1. L'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 soggiace alle stesse procedure e adempimenti contabili stabiliti dall'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. In attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, RAI, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, predispone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un progetto operativo (di seguito, il «progetto operativo»), da approvarsi con decreto del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali. Il progetto operativo contiene la descrizione dettagliata delle attivita' di cui all'art. 1 e la valorizzazione economica delle stesse, con i tempi di realizzazione, anche intermedi, e le modalita' di esecuzione in ragione della particolare qualita' e natura delle attivita' affidate.
3. Entro i termini indicati nel progetto operativo e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale, RAI trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali una relazione consuntiva, sottoposta all'approvazione del Collegio dei revisori dei conti di RAI, riportante informazioni dettagliate circa lo stato di attuazione delle attivita' affidate.
 
Art. 3

Durata delle attivita' e modalita' di erogazione del contributo

1. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento devono essere attuate entro il 30 giugno 2021 e la relazione consuntiva finale deve pervenire al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2021.
2. A valere sul contributo di cui al citato art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero dello sviluppo economico eroga una prima anticipazione, a titolo di acconto, pari ad euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Il saldo del medesimo contributo e' erogato entro tre mesi dalla data di approvazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di una relazione consuntiva, predisposta dalla RAI, che deve dare evidenza della conclusione delle attivita'.
4. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, RAI si obbliga a garantire la tracciabilita' dei flussi e a fornire gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i versamenti.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento gravano sul capitolo «7520/01 - Oneri per il contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
6. In caso di mancata predisposizione del progetto operativo di cui all'art. 2, comma 2, nei termini ivi indicati, ovvero in caso di mancata attuazione delle attivita' in esso stabilite, il saldo del contributo di cui al precedente comma 3 non sara' erogato e RAI dovra' procedere a restituire integralmente l'anticipazione gia' corrisposta, ai sensi del comma 2 del presente articolo, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, con versamento dell'importo all'entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 996