Gazzetta n. 312 del 17 dicembre 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 4 dicembre 2020
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Ammi Visnaga». (Determina n. 168/2020).


IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazione all'immissione in commercio

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Vista la determina n. 274 del 24 marzo 2020 con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali con decorrenza dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2023;
Vista la determina n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;
Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante una proroga del termine delle disposizioni legislative sui medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 al 31 dicembre 2019 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente ai medicinali omeopatici interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, di essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA;
Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 12 luglio 2017, prot. n. 75621 con la quale la societa' Unda S.A., con sede legale e domicilio fiscale in rue de Lorce' 45 - 4920 Harze' (Aywaille) Belgium, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico AMMI VISNAGA descritto in dettaglio per le confezioni di cui nell'allegata tabella, composta da pagine 8, che costituisce parte integrante della presente determina alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate;
Vista la documentazione integrativa inviata spontaneamente dell'Azienda in data 21 novembre 2017 prot. n. 125337, in data 30 novembre 2017 prot. n. 129078, in data 10 gennaio 2018 prot. n. 1827, in data 6 luglio 2018 prot. n. 77220 ed in data 18 dicembre 2019 prot. n. 18700;
Vista la richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco di integrazione di documentazione trasmessa alla Societa' Unda S.A. in data 5 giugno 2020 prot. n. 62855 e la comunicazione inviata dall'Azienda in data 8 giugno 2020, prot. n. 63431, in cui dichiara « [...] that no data can be provided»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis;
Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 17 giugno 2020, prot. n. 67645, con la quale sono stati comunicati alla predetta societa' i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Ammi Visnaga»;
Considerato che la societa' Unda S.A. non ha presentato alcuna osservazione all'atto di preavviso di diniego succitato;
Preso atto altresi' che la societa' Unda S.A. con nota del 10 luglio 2020, prot. 77204 ha dichiarato di voler ritirare la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di avere inoltre presentato formale richiesta di rinuncia per il medicinale omeopatico «Ammi Visnaga»;
Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni del medicinale omeopatico «Ammi Visnaga», espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 16-18 e 23 settembre 2020, verbale CTS n. 30, nel quale di afferma che «considerate le carenze ed il loro impatto sulla qualita' e sicurezza del prodotto, si rileva la necessita' di concludere formalmente il procedimento con esito non favorevole»;
Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
Ritenuto altresi', che la permanenza del medicinale omeopatico «Ammi Visnaga» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura piu' idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;
Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

Determina:

Art. 1
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
di cui all'art. 1, comma 590 della legge 190/2014 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale «Ammi Visnaga» descritto in dettaglio per le confezioni di cui nell'allegata tabella, composta da pagine 8, che costituisce parte integrante della presente determina alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.
Titolare A.I.C.: Unda S.A. (codice SIS: 4128).
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determina il medicinale «Ammi Visnaga», in tutte le confezioni di cui nell'allegata tabella, non puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere commercializzato.
 
Art. 3

Opposizione al diniego

Avverso la presente determina di diniego, la societa' Unda S.A., ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, puo' presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure puo' presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.
 
Art. 4

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Roma, 4 dicembre 2020

Il dirigente: Marta