Gazzetta n. 312 del 17 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2020, n. 171
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e in particolare l'articolo 18;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Vista la rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 146 dell'11 giugno 2018;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2017, n. 239

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le parole: «da 2 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 12».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 18 (Attuazione della direttiva 2014/90/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva
96/98/CE del Consiglio). - In vigore dal 16 settembre 2016.
1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e
35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il
Governo e' autorizzato a dare attuazione alla direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la
direttiva 96/98/CE del Consiglio.».
- La direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento
marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
Ediz. Spec.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita
umana in mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1962, n. 168.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Organismi notificati - Attuazione
dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE). - 1. Possono
essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione
di conformita' di cui all'art. 17 gli organismi per la
valutazione della conformita', previa notifica alla
Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui
ai commi da 2 a 12.
2. L'organismo di valutazione della conformita' ha
personalita' giuridica di diritto privato.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un
organismo terzo indipendente dagli operatori economici
interessati alla produzione, alla distribuzione e
all'immissione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo
oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a
un'associazione d'imprese o a una federazione professionale
che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione,
nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio,
nell'utilizzo o nella manutenzione di equipaggiamento
marittimo sottoposto alla sua valutazione puo' essere
ritenuto un organismo idoneo, a condizione che siano
dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi
conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i
suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla
valutazione della conformita' non sono ne' il progettista,
ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore,
ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o
il responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento
marittimo sottoposto alla sua valutazione, ne' il
rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta
disposizione non preclude l'uso dell'equipaggiamento
marittimo valutato che e' necessario per il funzionamento
dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di
tale equipaggiamento per scopi privati. L'organismo di
valutazione della conformita', i suoi dirigenti apicali e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non
intervengono direttamente nella progettazione, nella
fabbricazione o nella costruzione, nella
commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o
nella manutenzione degli apparecchi, ne' rappresentano i
soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono
alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per
cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi
di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita'
garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi
subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,
sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita'
di valutazione della conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il
suo personale eseguono le operazioni di valutazione della
conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e
della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia
pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario,
che puo' influenzare il proprio giudizio o i risultati
delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di
tali attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in
grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della
conformita' assegnatigli ai sensi del presente decreto e
per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto
che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e
sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni
procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo
o categoria di equipaggiamento marittimo per il quale e'
stato notificato, l'organismo di valutazione della
conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza
sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di
valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in
base alle quali avviene la valutazione della conformita',
garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di
tali procedure;
c) una politica e procedure appropriate che
distinguono i compiti che svolge in qualita' di organismo
notificato dalle altre attivita';
d) le procedure per svolgere le attivita' che
tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia dell'equipaggiamento
marittimo in questione e della natura di massa o seriale
del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita'
dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo
appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi
alle attivita' di valutazione della conformita' e ha
accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il
personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di
valutazione della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida
che include tutte le attivita' di valutazione della
conformita' in relazione alle quali l'organismo di
valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni
relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata
autorita' per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei
requisiti essenziali delle norme armonizzate applicabili,
delle disposizioni pertinenti della normativa di
armonizzazione dell'Unione europea nonche' delle normative
nazionali applicabili;
d) la capacita' di redigere certificati, registri e
rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state
eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di
valutazione della conformita', dei loro dirigenti apicali e
del personale addetto allo svolgimento di compiti di
valutazione della conformita'. La remunerazione dei
dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento
di compiti di valutazione della conformita' non dipende dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali
valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita'
sottoscrivono un contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime
fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto. Fino all'adozione di tale
decreto il massimale di tale polizza e' non inferiore a
2.500.000 euro e si applicano, per quanto compatibili, le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del
Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2003. Detta polizza non e' necessaria nel caso in cui
l'organismo di valutazione della conformita' sia un
organismo pubblico.
10. Il personale di un organismo di valutazione della
conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto
cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni a norma del presente decreto di qualsiasi
disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei
confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui
esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di
proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita'
partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e
alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi
notificati di cui all'art. 34, o garantiscono che il
proprio personale addetto alla valutazione della
conformita' ne e' informato, e applicano come guida
generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti
da tale gruppo.
12. Gli organismi di valutazione della conformita'
sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC
17065:2012. Gli organismi di valutazione della conformita'
si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini
della valutazione della conformita' sono conformi ai
requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Costa, Ministro dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2748