Gazzetta n. 313 del 18 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 dicembre 2020
Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.»;
Visto il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice unico di progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;
Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorita' e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1;
Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2021;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Enti locali destinatari del contributo

1. Hanno facolta' di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.
 
Art. 2

Modalita' di certificazione

1. E' approvata la modalita' di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati») accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2021, a favore di comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi definiti dal comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
Art. 3

Termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.
 
Art. 4

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.
2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.
3. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

Il direttore centrale: Colaianni